Raccolta differenziata
La raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel Comune di Tignale si effettua con il sistema a cassonetti stradali .
La raccolta differenziata è obbligatoria per tutti gli utenti e prevede il ritiro per le seguenti tipologie:
- carta (cassonetto bianco),
- vetro / lattine (cassonetto blu) ,
- imballaggi in plastica (cassonetto giallo) ,
- umido di cucina (cassonetto marrone)
- indifferenziato residuo (cassonetto verde) .
Il Centro di Raccolta riceve i rifiuti urbani riciclabili, anche ingombranti, correttamente suddivisi.
Sul territorio sono presenti punti di raccolta per frazioni particolari : consulta la mappa .
Altri servizi a richiesta:
- Ritiro domicilio rifiuti ingombranti: servizio prenotabile al numero verde 800 033 955 attivo da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 20.00 e sabato dalle 08.00 alle 13.00. Per la prenotazione è necessario indicare i dati dell'intestatario Tari (cognome, nome, codice fiscale, indirizzo di ritiro) e la tipologia di rifiuti da ritirare. Pezzi massimi 3.
Per maggiori informazioni consultare gli orari del Centro di Raccolta o contattare direttamente il Comune.
ABC dei rifiuti di Tignale
Centri di raccolta: orari e istruzioni per l'uso
Istruzioni per i privati:
Scarica il modulo da compilare se hai necessità di entrare con un furgone
Istruzioni per le aziende:
Scarica la SCHEDA DI CONFERIMENTO necessaria per entrare al Centro di Raccolta
ingresso consentito fino a 5 minuti prima della chiusura
GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO |
---|---|---|
Lunedì | 10:00 - 12:00 | 14:00 - 16:00 |
Martedì | ||
Mercoledì |
aprile-maggio 14:00 - 16:00 giugno-settembre 17:00 - 19:00 |
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Giovedì | ||
Venerdì | ||
Sabato | 10:00 - 12:00 | 14:00 - 16:00 |
Domenica |
Il Centro di Raccolta è sempre chiuso nei giorni festivi
ingresso consentito fino a 5 minuti prima della chiusura
GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO |
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Lunedì | 14:00 - 16:00 | |
Martedì | ||
Mercoledì | 14:00 - 16:00 | |
Giovedì | ||
Venerdì | ||
Sabato | 10:00 - 12:00 | 14:00 - 16:00 |
Domenica |
Il Centro di Raccolta è sempre chiuso nei giorni festivi
RIFERIMENTI E INDIRIZZI DEL COMUNE E DEL GESTORE DEL SERVIZIO
In questa sezione sono disponibili tutte le informazioni relative al Gestore dei Rapporti con l'Utenza (Comune di Tignale) e al Gestore del Servizio sul Territorio (Garda Uno SpA).
Per ogni aspetto che riguarda l'Utenza in termini di Tributo TARI, la competenza è esclusivamente dell'Ente Locale: Comune di Tignale i cui riferimenti sono qui sotto riportati.
Per ogni aspetto che riguarda il Servizio in termini operativi (raccolta dei rifiuti differenziati e del Secco Residuo sul territorio, accesso ai Centri di Raccolta, modalità di conferimento dei Rifiuti, problemi di mancata raccolta, evidenza di errato conferimento), la competenza è esclusivamente del Gestore Garda Uno SpA i cui riferimenti sono qui sotto riportati.
Comune di Tignale
Sede: P.zza Umberto I, 1 - 25080 Tignale (BS) - Ufficio Tributi
Codice Fiscale: 00855040176; Partita IVA: 00582960985
Svolge il Servizio di Gestione della Tariffa e del Rapporto con l'Utenza.
Per ogni necessità che riguarda il Tributo TARI, la modalità di addebito e di calcolo, per i pagamenti e le posizioni sospese è disponibile lo Sportello dell'Ufficio Tributi presso la Sede del Comune. Possono essere inviate segnalazione di errori nella determinazione di quanto addebitato e di errori / variazioni nei dati relativi all'Utenza rilevanti ai fini della commisurazione dell’addebito stesso.
Martedì - sportello Tributi
Mercoledì - sportello Tributi
Giovedì - sportello Tributi
Venerdì - sportello Tributi
Apri un ticket
Comune di Tignale
Sede: P.zza Umberto I, 1 - 25080 Tignale (BS) - Ufficio Tributi
Codice Fiscale: 00855040176; Partita IVA: 00582960985
Svolge il Servizio di Gestione della Tariffa e del Rapporto con l'Utenza.
Per ogni necessità che riguarda il Tributo TARI, la modalità di addebito e di calcolo, per i pagamenti e le posizioni sospese è disponibile lo Sportello dell'Ufficio Tributi presso la Sede del Comune. Possono essere inviate segnalazione di errori nella determinazione di quanto addebitato e di errori / variazio
Martedì- sportello Tributi
Mercoledì - sportello Tributi
Giovedì - sportello Tributi
Venerdì - sportello Tributi
Apri un ticket
Garda Uno SpA
Sede: Via Italo Barbieri 20 - 25080 Padenghe sul Garda (BS)
Svolge il Servizio operativo di Gestione della Raccolta e del Trasporto dei Rifiuti Urbani ed Assimilati
Per ogni necessità che riguarda il Servizio è possibile utilizzare il sistema di supporto all'Utenza cliccando sulla scritta "Apri un ticket". Avrete risposta nel più breve tempo possibile compatibilmente con il problema riscontrato: vi sono situazioni che non consentono una celere risposta in quanto devono essere verificate le condizioni con le quali è emerso il problema.
Si raccomanda, all'apertura del ticket, di non utilizzare una email PEC, salvo che non si sia certi che la PEC possa ricevere anche da caselle postali elettroniche non certificate. Nel caso sia necessario utilizzare comunque una PEC, vi invitiamo a scrivere direttamente al nostro recapito PEC sotto indicato.
Martedì - contatto CallCenter
Mercoledì - contatto CallCenter
Giovedì - contatto CallCenter
Venerdì - contatto CallCenter
Sabato - contatto CallCenter
Apri un ticket
Avvisi Comune
La Tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2014 ed è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento.
La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a mesi 6 nel corso dello stesso anno solare la TARI è dovuta solo dal possessore a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie.
Si intendono per:
- locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, nonché strutture semplicemente postae sul suolo;
- aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
Sono escluse dal tributo:
- le aree scoperte pertinenziali accessorie ai locali di civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
L'acquisizione della residenza anagrafica o la presenza di arredo e/oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, facendo scattare l'obbligo di corresponsione del tributo. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell'immobile.
La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo
Delibera Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2022 : INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' PER IL COMUNE DI TIGNALE PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/ R/ RIF ) IN QUALITA DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE.
Con la deliberazione indicata l'Ente Locale sovraordinato, in qualità di Ente Territorialmente competente, ha deliberato di gli obblighi di gestione tecnica ea cui deve essere regolato i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato dei rifiuti urbani. livello qualitativo minimo” di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.
Il Comune di Tignale ha adottato, per le proprie competenze, la Carta della Qualità del Servizio: clicca qui per scaricarla
Per l'anno 2022 con Delibera del Consiglio Comunale N.11 in data 29/04/2022 sono state approvate le Tariffe per l'anno 2022 e il Piano Economico Finanziario 2022 - 2025. Si ricorda che le Tariffe sono calcolate sulla base del Piano Economico e Finanziario che, dall'anno 2020, è predisposto sulla base del Metodo Tariffario Rifiuti di cui all'Allegato A della Delibera 443/2019/R/rif e dal 2022 col secondo Metodo Tariffario Rifiuti di cui alla Delibera 363/2021/R/rif dell'Autorità ARERA che, dal 01/01/2018, svolge le funzioni di Regolazione anche del Servizio Integrato dei Rifiuti.
Si riportano gli atti attualmente vigenti (cliccare sul documento per accedervi).
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, il versamento della tassa è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il pagamento dell’importo dovuto è effettuati in n. 2(due) rate aventi scadenza al:
16 GIUGNO e 16 DICEMBRE di ogni anno.
Per il solo anno 2020, le rate avranno le seguenti scadenze:
31 OTTOBRE 2020 e 16 DICEMBRE 2020.
3. Fino all’approvazione delle tariffe dell’anno di riferimento è facoltà dell’amministrazione provvedere alla liquidazione di acconti sulla base delle tariffe deliberate l’anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
4. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento (anche via email, se scelto dal Contribuente: si veda più sotto "Documenti di Riscossione ONLINE"), contenenti l’importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le relative scadenze, ovvero l’importo dovuto per il pagamento in un’unica soluzione.
5. La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 5,00 (cinque), tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell’anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 5,00 (cinque).
6. L’importo complessivo del tributo dovuto è arrotondato all’euro, ai sensi dell’art. 1, comma 66 della Legge n. 296/2006.
Al momento non è certo se l'Ente effettuerà l’invio dei documenti con allegato l'Avviso di Pagamento "PagoPA" per l’anno 2021. Nel caso si procederà all’invio dei Mod.F24 completamenti compilati (per e-mail o per posta ordinaria), come già fatto negli anni scorsi.
La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera.
Ai sensi del comma 652 dell’art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge Stabilità 2014), il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono pertanto determinate dal Comune di Tignale moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativadi rifiuti. La tariffa per ogni categoria è pari al costo del servizio ad essa imputabile divisa per i mq. della categoria. Il coefficiente di produzione imputabile a ciascuna categoria è pari al rapporto fra la tariffa al mq. di ogni categoria di utenza per il costo al kg. di smaltimento. Tale disciplina conferma la facoltà già prevista dall’art. 5 del D.L.102/2013 di commisurare le tariffe della Tares, alternativamente al metodo normalizzato di cui al D.P.R. n.158/1999, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie. Viene quindi confermata la modalità di commisurazione della TARI basata su un criterio medio-ordinario e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti.
Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli a questi assimilati, risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA.
In relazione al punto precedente, le entrate riscosse a titolo di recupero dell’evasione costituiscono una componente da detrarre dal PEF, al netto dei compensi eventualmente erogati ai dipendenti e degli aggi versati ad eventuali affidatari del servizio di accertamento.
Alle tariffe è aggiunto il TEFA ( tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali) di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale del 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun Comune.
Considerato che da verifica dei conferimenti al servizio pubblico si è riscontrata una maggior produzione di rifiuti da parte dei soggetti privati che gestiscono appartamenti per vacanze e che cedono in locazione settimanale i loro immobili a turisti, seppur gestiti in forma non imprenditoriale, si è ritenuto opportuno creare una nuova categoria tariffaria denominata “ 2.22 attività turistico-ricettiva gestita in forma non imprenditoriale”;
Ritenuto, sulla base di indagini e studi effettuati, di stabilire i coefficienti di produttività di rifiuti prodotti annualmente, espressi in Kg, da ogni categoria e sottocategoria, di seguito elencate:
Utente domestiche
CATEGORIA Numero di componenti COEFFICIENTE ( Kg/mq)
1 4,142
2 4,357
3 4,493
4 4,575
5 4,752
6 o più 4,970
Utenze non domestiche
CATEGORIA COEFFICIENTE
Musei, scuole, associazioni 4,357
Campeggi, distributori carburanti 11,008
Stabilimenti balneari 7,019
Esposizioni, autosaloni 3,405
Alberghi con ristorazione 9,997
Alberghi senza ristorazione 9,997
Case di cura e di riposo 8,346
Uffici, agenzie, studi professionali 14,994
Banche ed istituti di credito 24,964
Negozi non alimentari 11,008
Edicola, farmacia, tabaccaio 11,008
Botteghe artigianali 11,008
Carrozzerie, autofficine 6,645
Capannoni industriali 6,645
Attività artigianali 6,645
Ristoranti, pizzerie 14,422
Bar, caffè, pasticcerie 12,662
Supermercati e negozi alimentari 14,422
Pluri licenze 14,422
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 21,636
Discoteche 11,972
Attività turistiche-ricettive non imprenditoriali 5,557
La TARI non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento di pratiche anagrafiche e/o altre pratiche comunali ma è necessario dichiarare ogni nuova conduzione/occupazione e ogni eventuale variazione, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione:
La dichiarazione di inizio occupazione o di variazione deve essere presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o si è verificata la variazione e conserva efficacia anche per le annualità successive qualora non si verifichino modificazione dei dati denunciati.
Non devono essere dichiarate le variazioni relative alla modifica del numero dei componenti famigliari quando si tratta di soggetti residenti nello stesso nucleo famigliare. Devono, invece, essere dichiarate le variazione del numero dei componenti nei casi di soggetti non residenti o soggetti residenti in nuclei separati rispetto a quello dell'intestatario della denuncia Tari.
In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza TARI l'utenza verrà volturata d'ufficio al nuovo intestatario della scheda anagrafica.
La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessata occupazione (locali liberi da cose e persone).
Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, la tassa è dovuto sino alla data in cui viene prodotta, salvo il caso di duplicazione (vale a dire che altro soggetto passivo abbia già versato il tributo per i medesimi locali) o dimostrazione della effettiva cessazione con la produzione della documentazione che attesti la cessazione delle utenze ai servizi di rete.
I motivi più ricorrenti che implicano un obbligo di nuova denuncia, denuncia di variazione o cessazione sono:
- le nuove occupazioni effettuate da soggetti a seguito di immigrazione o di costituzione di una nuova famiglia;
- il trasferimento nell'ambito del Comune poiché comporta una variazione della metratura dei locali o delle aree occupate ed un nuovo recapito;
- il cambio di intestazione della denuncia nei casi di subentro per decesso di soggetti non residenti;
- i casi di emigrazione o trasferimento ad altro Comune.
Gli Utenti non residenti non devono comunicare il numero dei soggetti appartenenti al nucleo familiare in quanto l'Art. 11 del Regolamento prevede che si applichino i criteri previsti dal Regolamento di Igiene Ambientale della Regione Lombardia, di seguito riportato:
"Per quelle non residenti o per le seconde case a disposizione dei soggetti residenti si assume, salvo prova contraria posta a carico dello utente, come numero degli occupanti quello previsto dal Regolamento Locale di Igiene Tipo (Deliberazione della Giunta Regionale del 25.07.1989, n.4/45266) che prevede al capitolo 4 “Requisiti degli alloggi” che la superficie minima netta di abitazione sia pari a mq.25 per la prima persona ed a mq. 10 per ogni persona successiva, ottenendo così la seguente tabella di trasformazione:
n.1 componente sino a 34 mq.
n.2 componenti da 35 a 44 mq.
n.3 componenti da 45 a 54 mq.
n.4 componenti da 55 a 64 mq.
n.5 componenti da 65 a 74 mq.
n.6 o più componenti per superficie uguale o maggiore di 75 mq."
INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO ECONOMICO
L’amministrazione potrà deliberare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, di aiutare particolari soggetti o categorie, concedendo riduzioni o rimborsi parziale o totali della tassa, emettendo appositi bandi con i quali verranno concessi contributi.
ALTRI INTERVENTI AGEVOLATIVI
La tassa si applica in misura ridotta qualora le utenze si trovino nelle condizioni sotto elencate:
a) aree e locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta: la tassa è ridotta del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 1.000 metri, da calcolarsi a partire dall’esterno della superficie detenuta con percorso pedonale;
b) riduzione della tassa di 2/3 in favore dei cittadini italiani iscritti all’AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, limitatamente all’unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato. Il suo riconoscimento avviene mediante presentazione della dichiarazione;
c) locali e aree scoperte operative, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, anche non continuativi nell’arco dell’anno solare, per le quali si applica una riduzione della tassa pari al 50%. La predetta riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o da atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;
d) situazioni di interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, quando tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, e comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente; in tal caso la tassa è ridotta di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20% della tariffa;
e) bar e tabaccherie che provvedano alla dismissione delle slot machine (o analoghi dispositivi destinati al gioco d’azzardo): per i primi due anni dal provvedimento, è applicata una riduzione della tariffa in misura del 30%.
Tutte le riduzioni di cui ai commi precedenti sono riconosciute a richiesta dell’utenza, a pena di decadenza dal diritto al beneficio, e a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti della TARI.
Per il solo anno 2020, la delibera ARERA n.158 del 05.05.2020 ha stabilito l’obbligo di applicare riduzioni alla quota variabile delle tariffe di alcune categorie di utenze non domestiche particolarmente danneggiate dalla crisi economica causata dell’emergenza COVID 19. Il Comune di Tignale, avendo scelto di applicare il comma 652 dell’art.1 della Legge 147/2013, ha determinato le tariffe applicando dei coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa al costo del servizio per unità di superficie imponibile e pertanto la tariffa non è composta da una quota fissa + una quota variabile, bensì solo da una quota fissa. Dall’analisi dei costi inseriti nel PEF per l’anno 2020 emerge che i costi relativi alla componenti variabile sono pari al 30,11% del totale dei costi. Il Comune di Tignale ha pertanto deciso di applicare per l’anno 2020 le riduzioni di seguito elencate all’intera tariffa monomia di alcune categorie di utenze non domestiche, deliberando così riduzioni maggiori rispetto a quanto stabilito da ARERA:
a. riduzione del 25% della tariffa per le attività con i seguenti codici ATECO:
- 45.11 esposizioni auto, autosaloni
- 47.61 negozi di libreria
- 47.71 negozi di abbigliamento
- 47.72 negozi di calzature
- 91.02 musei
- 91.01 biblioteche
- 96.02 attività artigianale di parrucchiere, estetista
che rientrano nelle categorie
2.01 musei, scuole, associazioni
2.04 esposizioni, autosaloni
2.10 negozi non alimentari
2.12 botteghe artigianali;
b. riduzione del 20% della tariffa per le attività con in seguenti codici ATECO:
- 94.01 luoghi di culto e attività organizzazioni religiose
- 55.10 alberghi
- 55.20 affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, ecc.
che rientrano nelle categorie
2.6 alberghi e simili
2.7 case di cura ed esercizi spirituali ;
c. riduzione del 15% della tariffa per le attività con i seguenti codici ATECO:
- 56.10 - 56.30 ristoranti - bar
che rientrano nelle categorie
2.16 ristoranti/pizzerie - 2.17 bar, caffè, pasticcerie
d. riduzione del 10% della tariffa per le attività con i seguenti codici ATECO:
-16.20 fabbricazione prodotti in legno
- 25. fabbricazione prodotti in metallo
- 41.20 costruzioni edifici
- 42. - 43. lavori di costruzione specializzati (fabbri, idraulici, elettricisti, ecc)
- 45.20 carrozzerie- officine
- 63. elaborazione elettronica dati contabili
- 64. banche
- 65. uffici
-68. agenzie-attività mediazione immobiliare - studi
-69. studi professionali
-71. studi di progettazione
-79. attività e servizi delle agenzie di viaggio
-86.23 studi dentistici
che rientrano nelle categorie
2.8 uffici, agenzie, studi professionali
2.9 banche
2.13 carrozzerie, autofficine
2.15 attività artigianali
e. riduzione del 5% della tariffa per la categoria 2.22 (attività turistico-ricettive non imprenditoriali).
Tali riduzioni di cui sopra saranno finalizzate con contributi /risorse esterne e pertanto non verranno inserite nel PEF per l’anno 2020.
Per le utenze non domestiche, è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dal comune, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato al riciclo, intendendosi per tale, ai sensi della lettera U dell’articolo 183 del D.Lgs. n.152/06 , qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Tale riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente riciclati, riscontrabili sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di riciclo dei rifiuti stessi, da presentarsi al comune entro il mese di gennaio dell'anno successivo per l'anno precedente, e la quantità di rifiuti producibili dall’utente determinata applicando i coefficienti minimi, previsti dal Comune per la specifica attività, Il rimborso non può essere superiore al 60 per cento del tributo dovuto per la corrispondente annualità. Nel calcolo delle quantità riciclate, ai fini di una necessaria riduzione dei costi ordinariamente sostenuti dal comune, non si tiene conto delle materie prime
secondarie aventi discreto valore intrinseco, quali i metalli ferrosi e non ferrosi, anche se costituiti da sfridi derivanti dalla attività di lavorazione industriale o artigianale.
Per il recupero degli imballaggi secondari e terziari e dei rifiuti elettrici, nonché per l’impossibilità di conferimento di sostanze non pericolose, per disposizioni di legge o per ordinanze o atti amministrativi, la tariffa è ridotta nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta, ma a condizione che sia comprovata da fatture ed in esse sia specificato la parte sostenuta per tale affidamento. La documentazione deve essere presentata al Comune entro e non oltre la fine del mese di febbraio dell’anno successivo. In ogni caso il rimborso a consuntivo non può superare il 40 per cento della tariffa.
Ai sensi dell’art. 1, comma 658, della legge 147/2013 e dell’art. 37, della legge 221/2015, alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, prodotti nell’ambito delle attività agricole e florovivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, è concessa una riduzione della tariffa nella seguente misura:
a) 10% alle utenze domestiche;
b) 20% alle imprese agricole e florovivaistiche.
La riduzione, a decorrere dall’anno 2021, verrà applicata esclusivamente su istanza, da parte del contribuente, corredata da documentazione fotografica, da presentare entro il 30 APRILE per permettere di applicare la riduzione al Ruolo TARI che verrà emesso nello stesso anno. L’amministrazione potrà verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente effettuando verifiche presso la proprietà o azienda del contribuente. Se le istanze saranno presentate dopo il 30 aprile, la riduzione sarà applicata dall’anno successivo.
Le utenze domestiche che intendano effettuare il compostaggio debbono essere dotate di un orto e/o giardini ad uso esclusivo, con dimensione di almeno mq. 40.
La pratica del compostaggio è possibile esclusivamente in area aperta adiacente all’abitazione o facente parte dell’azienda agricola; non è pertanto possibile adottare la pratica del compostaggio su balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto, anche se privati, nel cortile condominiale. L'utente dovrà gestire la prassi del compostaggio in modo decoroso e secondo la “diligenza del buon padre di famiglia”, al fine di evitare l'innescarsi di odori molesti o favorire la proliferazione di animali indesiderati.
E' possibile ricevere la bolletta in formato elettronico compilando l'apposito modulo “INVIO BOLLETTA MAIL”.
Al momento non è certo se l'Ente effettuerà l’invio dei documenti con allegato l'Avviso di Pagamento "PagoPA" per l’anno 2021. Nel caso si procederà all’invio dei Mod.F24 completamenti compilati (per e-mail o per posta ordinaria), come già fatto negli anni scorsi.
L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147/2013 e nella Legge n. 296/2006.
Con delibera della Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.
Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.
Secondo le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 646, della Legge n. 147/2013, relativamente all’attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni.
In caso di mancato versamento di una o più rate alle prescritte scadenze, il Comune provvede a notificare al contribuente atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell’importo non versato e degli interessi. Qualora il pagamento avvenga entro 60 gg. dalla notifica, saranno disapplicate sia le sanzioni che gli interessi.
In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo, con un minimo di 50 euro.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
Le sanzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi moratori richiesti in sede di accertamento da parte del Comune.
Per quanto non specificamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.
Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura indicata nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
Non si procede all’emissione dell’atto di accertamento qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di euro 10,00 (dieci) con riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.
Qualora si riscontrino delle anomalie nell'avviso di pagamento è possibile rivolgersi al Settore Tributi del Comune di Tignale per la verifica dei dati ed eventualmente chiedere provvedimento di autotutela compilando l'apposito modulo “RICHIESTA RIMBORSO” ed inviarlo via mail a tributi@comune.tignale.bs.it o via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.tignale.bs.it o via posta alla sede del Comune, deve sempre essere allegata la fotocopia del documento di identità del firmatario.
Anno |
Popolazione | Rifiuti Differenziati (t) | Rifiuti Totali (t) | RD percentuale (%) |
---|---|---|---|---|
2020 | 1.192 | 717.500 | 1.147.480 | 62,53% |
2019 | 1.209 | 855.552 | 1.386.272 | 61,72% |
2018 | 1.223 | 601.388 | 1.304.728 | 46,09% |
2017 | 1.228 | 515.590 | 1.230.030 | 41,92% |
Fonte: Catasto dei Rifiuti di cui al D.Lgs. 152/06
Avvisi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
REGOLAMENTO TARI
In questa sezione è pubblicato il Regolamento TARI vigente approvato con Delibera Consiliare n 17 del 28/09/2020.