Raccolta differenziata
La raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel Comune di Tignale si effettua con il sistema a cassonetti stradali .
La raccolta differenziata è obbligatoria per tutti gli utenti e prevede il ritiro per le seguenti tipologie:
- carta (cassonetto bianco),
- vetro / lattine (cassonetto blu) ,
- imballaggi in plastica (cassonetto giallo) ,
- umido di cucina (cassonetto marrone)
- indifferenziato residuo (cassonetto verde) .
Il Centro di Raccolta riceve i rifiuti urbani riciclabili, anche ingombranti, correttamente suddivisi.
Sul territorio sono presenti punti di raccolta per frazioni particolari : consulta la mappa .
Altri servizi a richiesta:
- Ritiro domicilio rifiuti ingombranti: servizio prenotabile al numero verde 800 033 955 attivo da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 20.00 e sabato dalle 08.00 alle 13.00. Per la prenotazione è necessario indicare i dati dell'intestatario Tari (cognome, nome, codice fiscale, indirizzo di ritiro) e la tipologia di rifiuti da ritirare. Pezzi massimi 3.
Per maggiori informazioni consultare gli orari del Centro di Raccolta o contattare direttamente il Comune.
ABC dei rifiuti di Tignale
Centri di raccolta: orari e istruzioni per l'uso
Istruzioni per i privati:
Scarica il modulo da compilare se hai necessità di entrare con un furgone
Istruzioni per le aziende:
Scarica la SCHEDA DI CONFERIMENTO necessaria per entrare al Centro di Raccolta
ingresso consentito fino a 5 minuti prima della chiusura
GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO |
---|---|---|
Lunedì | 10:00 - 12:00 | 14:00 - 16:00 |
Martedì | ||
Mercoledì |
aprile-maggio 14:00 - 16:00 giugno-settembre 17:00 - 19:00 |
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Giovedì | ||
Venerdì | ||
Sabato | 10:00 - 12:00 | 14:00 - 16:00 |
Domenica |
Il Centro di Raccolta è sempre chiuso nei giorni festivi
ingresso consentito fino a 5 minuti prima della chiusura
GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO |
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Lunedì | 14:00 - 16:00 | |
Martedì | ||
Mercoledì | 14:00 - 16:00 | |
Giovedì | ||
Venerdì | ||
Sabato | 10:00 - 12:00 | 14:00 - 16:00 |
Domenica |
Il Centro di Raccolta è sempre chiuso nei giorni festivi
RIFERIMENTI E INDIRIZZI DEL COMUNE E DEL GESTORE DEL SERVIZIO
In questa sezione sono disponibili tutte le informazioni relative al Gestore dei Rapporti con l'Utenza (Comune di Tignale) e al Gestore del Servizio sul Territorio (Garda Uno SpA).
Per ogni aspetto che riguarda l'Utenza in termini di Tributo TARI, la competenza è esclusivamente dell'Ente Locale: Comune di Tignale i cui riferimenti sono qui sotto riportati.
Per ogni aspetto che riguarda il Servizio in termini operativi (raccolta dei rifiuti differenziati e del Secco Residuo sul territorio, accesso ai Centri di Raccolta, modalità di conferimento dei Rifiuti, problemi di mancata raccolta, evidenza di errato conferimento), la competenza è esclusivamente del Gestore Garda Uno SpA i cui riferimenti sono qui sotto riportati.
Comune di Tignale
Sede: P.zza Umberto I, 1 - 25080 Tignale (BS) - Ufficio Tributi
Codice Fiscale: 00855040176; Partita IVA: 00582960985
Svolge il Servizio di Gestione della Tariffa e del Rapporto con l'Utenza.
Per ogni necessità che riguarda il Tributo TARI, la modalità di addebito e di calcolo, per i pagamenti e le posizioni sospese è disponibile lo Sportello dell'Ufficio Tributi presso la Sede del Comune. Possono essere inviate segnalazione di errori nella determinazione di quanto addebitato e di errori / variazioni nei dati relativi all'Utenza rilevanti ai fini della commisurazione dell’addebito stesso.
Martedì - sportello Tributi
Mercoledì - sportello Tributi
Giovedì - sportello Tributi
Venerdì - sportello Tributi
Apri un ticket
Comune di Tignale
Sede: P.zza Umberto I, 1 - 25080 Tignale (BS) - Ufficio Tributi
Codice Fiscale: 00855040176; Partita IVA: 00582960985
Svolge il Servizio di Gestione della Tariffa e del Rapporto con l'Utenza.
Per ogni necessità che riguarda il Tributo TARI, la modalità di addebito e di calcolo, per i pagamenti e le posizioni sospese è disponibile lo Sportello dell'Ufficio Tributi presso la Sede del Comune. Possono essere inviate segnalazione di errori nella determinazione di quanto addebitato e di errori / variazio
Martedì- sportello Tributi
Mercoledì - sportello Tributi
Giovedì - sportello Tributi
Venerdì - sportello Tributi
Apri un ticket
Garda Uno SpA
Sede: Via Italo Barbieri 20 - 25080 Padenghe sul Garda (BS)
Svolge il Servizio operativo di Gestione della Raccolta e del Trasporto dei Rifiuti Urbani ed Assimilati
Per ogni necessità che riguarda il Servizio è possibile utilizzare il sistema di supporto all'Utenza cliccando sulla scritta "Apri un ticket". Avrete risposta nel più breve tempo possibile compatibilmente con il problema riscontrato: vi sono situazioni che non consentono una celere risposta in quanto devono essere verificate le condizioni con le quali è emerso il problema.
Si raccomanda, all'apertura del ticket, di non utilizzare una email PEC, salvo che non si sia certi che la PEC possa ricevere anche da caselle postali elettroniche non certificate. Nel caso sia necessario utilizzare comunque una PEC, vi invitiamo a scrivere direttamente al nostro recapito PEC sotto indicato.
Martedì - contatto CallCenter
Mercoledì - contatto CallCenter
Giovedì - contatto CallCenter
Venerdì - contatto CallCenter
Sabato - contatto CallCenter
Apri un ticket
Avvisi Comune
La Tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2014 ed è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento.
La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a mesi 6 nel corso dello stesso anno solare la TARI è dovuta solo dal possessore a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie.
Si intendono per:
- locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, nonché strutture semplicemente postae sul suolo;
- aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
Sono escluse dal tributo:
- le aree scoperte pertinenziali accessorie ai locali di civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
L'acquisizione della residenza anagrafica o la presenza di arredo e/oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, facendo scattare l'obbligo di corresponsione del tributo. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell'immobile.
La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo
Delibera del Consiglio Comunale n.13 del 29/04/2022: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' PER IL COMUNE DI TIGNALE PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF) IN QUALITA' DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE.
Con la deliberazione indicata l'Ente Locale sovraordinato, in qualità di Ente Territorialmente competente, ha deliberato di approvare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. "Livello qualitativo minimo” di cui all'art.3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.
Con Delibera del Consiglio Comunale n.5 del 28/04/2023 è stata adottata la Carta della Qualità del Servizio così come previsto dalla Delibera ARERA n.15/2022/R/rif.
Per l'anno 2023 con Delibera del Consiglio Comunale n.6 del 28/04/2023 sono state approvate le Tariffe per l'anno 2023 e la revisione straordinaria infra-periodo del Piano Economico Finanziario 2022-2025. Si ricorda che le Tariffe sono calcolate sulla base del Piano Economico e Finanziario che, dall'anno 2020, è predisposto sulla base del Metodo Tariffario Rifiuti di cui all'Allegato A della Delibera 443/2019/R/rif e dal 2022 col secondo Metodo Tariffario Rifiuti di cui alla Delibera 363/2021/R/rif dell'Autorità ARERA che, dal 01/01/2018, svolge le funzioni di Regolazione anche del Servizio Integrato dei Rifiuti.
Si riportano gli atti attualmente vigenti (cliccare sul documento per accedervi)
Schema di calcolo del PEF 2022-2025 e allegati alla Delibera
A norma del comma 683 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 le tariffe della TARI vengono determinate dall'organo consiliare sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto a norma delle leggi vigenti in materia. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
Tariffe per le Utenze domestiche
Per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche si tiene conto della superficie degli immobili e del numero dei componenti del nucleo familiare (per i residenti si fa riferimento ai componenti del nucleo familiare e per i non residenti si applicano i criteri indicati nell’art.21 del Regolamento TARI vigente). La quota che si applica alla superficie degli immobili occupati dai componenti del nucleo familiare è chiamata “QUOTA FISSA”. La “QUOTA VARIABILE” invece, è calcolata in rapporto alla quantità presuntiva di rifiuti prodotti dai componenti che occupano gli immobili.
Per calcolare il dovuto occorre moltiplicare la tariffa relativa alla Quota Fissa per i metri quadrati dell’immobile e, a tale risultato, va sommato l’importo della Quota Variabile.
ESEMPIO: abitazione di 100 mq. occupata da 6 componenti
Tariffa Quota Fissa per mq. = € 0,914
Tariffa Quota Variabile per 6 componenti = € 94,80
Calcolo: mq.100 x € 0,914 = € 91,40 + € 94,80 = € 186,20 + TEFA (tributo funzioni ambientali pari al 5% che viene versato alla Provincia)
Tariffe per le Utenze non domestiche
Le utenze non domestiche sono suddivise in 18 categorie di attività economiche così come identificate dal D.P.R. n.158/1999. Anche per le utenze non domestiche la tariffa sui rifiuti si compone di una Quota Fissa e di una Quota Variabile.
Per il calcolo di quanto dovuto occorre sommare la Quota Fissa alla Quota Variabile e moltiplicare la somma ottenuta per i metri quadrati dell'immobile occupato.
ESEMPIO: ristorante con superficie di 100 mq. (Categoria 2.16)
tariffa Quota Fissa per mq: € 5,294
tariffa Quota Variabile per mq: € 3,482
somma tariffa (QF + QV) = € 8,78
TARI = mq. 100 x € 8,776 = € 878,00 + TEFA 5%.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, il versamento della tassa è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del D.lgs. n. 241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il pagamento dell’importo dovuto è effettuati in n.2 (due) rate aventi scadenza al:
16 GIUGNO e 16 DICEMBRE di ogni anno.
Fino all’approvazione delle tariffe dell’anno di riferimento è facoltà dell’amministrazione provvedere alla liquidazione di acconti sulla base delle tariffe deliberate l’anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento (anche via email, se scelto dal Contribuente: si veda più sotto "Documenti di Riscossione ONLINE"), contenenti l’importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le relative scadenze, ovvero l’importo dovuto per il pagamento in un’unica soluzione.
La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 5,00 (cinque), tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell’anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 5,00 (cinque).
L’importo complessivo del tributo dovuto è arrotondato all’euro, ai sensi dell’art. 1, comma 66 della Legge n. 296/2006.
È possibile ricevere la bolletta in formato elettronico compilando l'apposito modulo “INVIO BOLLETTA MAIL”.
La TARI non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento di pratiche anagrafiche e/o altre pratiche comunali ma è necessario dichiarare ogni nuova conduzione/occupazione e ogni eventuale variazione, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione:
La dichiarazione di inizio occupazione o di variazione deve essere presentata entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l’obbligo di presentazione della stessa e conserva efficacia anche per le annualità successive qualora non si verifichino modificazione dei dati denunciati.
Non devono essere dichiarate le variazioni relative alla modifica del numero dei componenti famigliari quando si tratta di soggetti residenti nello stesso nucleo famigliare. Devono, invece, essere dichiarate le variazione del numero dei componenti nei casi di soggetti non residenti o soggetti residenti in nuclei separati rispetto a quello dell'intestatario della denuncia TARI.
In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza TARI l'utenza verrà volturata d'ufficio al nuovo intestatario della scheda anagrafica.
La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante o dai soggetti conviventi entro 90 giorni dalla cessata occupazione (locali liberi da cose e persone).
Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, la tassa è dovuto sino alla data in cui viene prodotta, salvo il caso di duplicazione (vale a dire che altro soggetto passivo abbia già versato il tributo per i medesimi locali) o dimostrazione della effettiva cessazione con la produzione della documentazione che attesti la cessazione delle utenze ai servizi di rete.
I motivi più ricorrenti che implicano un obbligo di nuova denuncia, denuncia di variazione o cessazione sono:
- le nuove occupazioni effettuate da soggetti a seguito di immigrazione o di costituzione di una nuova famiglia;
- il trasferimento nell'ambito del Comune poiché comporta una variazione della metratura dei locali o delle aree occupate ed un nuovo recapito;
- il cambio di intestazione della denuncia nei casi di subentro per decesso di soggetti non residenti;
- i casi di emigrazione o trasferimento ad altro Comune.
Gli Utenti non residenti non devono comunicare il numero dei soggetti appartenenti al nucleo familiare in quanto l'Art.11 del Regolamento prevede che si applichino i criteri previsti dal Regolamento di Igiene Ambientale della Regione Lombardia, di seguito riportato:
"Per quelle non residenti o per le seconde case a disposizione dei soggetti residenti si assume, salvo prova contraria posta a carico dello utente, come numero degli occupanti quello previsto dal Regolamento Locale di Igiene Tipo (Deliberazione della Giunta Regionale del 25.07.1989, n.4/45266) che prevede al capitolo 4 “Requisiti degli alloggi” che la superficie minima netta di abitazione sia pari a mq.25 per la prima persona ed a mq. 10 per ogni persona successiva, ottenendo così la seguente tabella di trasformazione:
n.1 componente sino a 34 mq.
n.2 componenti da 35 a 44 mq.
n.3 componenti da 45 a 54 mq.
n.4 componenti da 55 a 64 mq.
n.5 componenti da 65 a 74 mq.
n.6 o più componenti per superficie uguale o maggiore di 75 mq."
L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147/2013 e nella Legge n. 296/2006.
Con delibera della Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.
Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.
Secondo le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 646, della Legge n. 147/2013, relativamente all’attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni.
In caso di mancato versamento di una o più rate alle prescritte scadenze, il Comune provvede a notificare al contribuente atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell’importo non versato e degli interessi. Qualora il pagamento avvenga entro 60 gg. dalla notifica, saranno disapplicate sia le sanzioni che gli interessi.
In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo, con un minimo di 50 euro.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
Le sanzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi moratori richiesti in sede di accertamento da parte del Comune.
Per quanto non specificamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.
Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura indicata nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
Non si procede all’emissione dell’atto di accertamento qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di euro 10,00 (dieci) con riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.
INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO ECONOMICO
L’amministrazione potrà deliberare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, di aiutare particolari soggetti o categorie, concedendo riduzioni o rimborsi parziale o totali della tassa, emettendo appositi bandi con i quali verranno concessi contributi.
ALTRI INTERVENTI AGEVOLATIVI
La tassa si applica in misura ridotta qualora le utenze si trovino nelle condizioni sotto elencate:
a) aree e locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta: la tassa è ridotta del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 1.000 metri, da calcolarsi a partire dall’esterno della superficie detenuta con percorso pedonale;
b) riduzione della tassa di 2/3 in favore dei cittadini italiani iscritti all’AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, limitatamente all’unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato. Il suo riconoscimento avviene mediante presentazione della dichiarazione;
c) locali e aree scoperte operative, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, anche non continuativi nell’arco dell’anno solare, per le quali si applica una riduzione della tassa pari al 50%. La predetta riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o da atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;
d) situazioni di interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, quando tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, e comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente; in tal caso la tassa è ridotta di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20% della tariffa;
e) bar e tabaccherie che provvedano alla dismissione delle slot machine (o analoghi dispositivi destinati al gioco d’azzardo): per i primi due anni dal provvedimento, è applicata una riduzione della tariffa in misura del 30%.
Tutte le riduzioni di cui ai commi precedenti sono riconosciute a richiesta dell’utenza, a pena di decadenza dal diritto al beneficio, e a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti della TARI.
Per le utenze non domestiche, è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dal Comune, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato al riciclo, intendendosi per tale, ai sensi della lettera U dell’articolo 183 del D.Lgs. n.152/06 , qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Tale riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente riciclati, riscontrabili sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di riciclo dei rifiuti stessi, da presentarsi al Comune entro il mese di gennaio dell'anno successivo per l'anno precedente, e la quantità di rifiuti producibili dall’utente determinata applicando i coefficienti minimi, previsti dal Comune per la specifica attività, Il rimborso non può essere superiore al 60 per cento del tributo dovuto per la corrispondente annualità. Nel calcolo delle quantità riciclate, ai fini di una necessaria riduzione dei costi ordinariamente sostenuti dal comune, non si tiene conto delle materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, quali i metalli ferrosi e non ferrosi, anche se costituiti da sfridi derivanti dalla attività di lavorazione industriale o artigianale.
Per il recupero degli imballaggi secondari e terziari e dei rifiuti elettrici, nonché per l’impossibilità di conferimento di sostanze non pericolose, per disposizioni di Legge o per ordinanze o atti amministrativi, la tariffa è ridotta nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta, ma a condizione che sia comprovata da fatture ed in esse sia specificato la parte sostenuta per tale affidamento. La documentazione deve essere presentata al Comune entro e non oltre la fine del mese di febbraio dell’anno successivo. In ogni caso il rimborso a consuntivo non può superare il 40 per cento della tariffa.
Ai sensi dell’art.1, comma 658, della legge 147/2013 e dell’art.37, della Legge 221/2015, alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, prodotti nell’ambito delle attività agricole e florovivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, è concessa una riduzione della tariffa nella seguente misura:
a) 10% alle utenze domestiche;
b) 20% alle imprese agricole e florovivaistiche.
La riduzione, a decorrere dall’anno 2021, verrà applicata esclusivamente su istanza, da parte del contribuente, corredata da documentazione fotografica, da presentare entro il 30 aprile per permettere di applicare la riduzione al Ruolo TARI che verrà emesso nello stesso anno. L’amministrazione potrà verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente effettuando verifiche presso la proprietà o azienda del contribuente. Se le istanze saranno presentate dopo il 30 aprile, la riduzione sarà applicata dall’anno successivo.
Le utenze domestiche che intendano effettuare il compostaggio debbono essere dotate di un orto e/o giardini ad uso esclusivo, con dimensione di almeno mq.40.
La pratica del compostaggio è possibile esclusivamente in area aperta adiacente all’abitazione o facente parte dell’azienda agricola; non è pertanto possibile adottare la pratica del compostaggio su balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto, anche se privati, nel cortile condominiale. L'utente dovrà gestire la prassi del compostaggio in modo decoroso e secondo la “diligenza del buon padre di famiglia”, al fine di evitare l'innescarsi di odori molesti o favorire la proliferazione di animali indesiderati.
Qualora si riscontrino delle anomalie nell'avviso di pagamento è possibile rivolgersi al Settore Tributi del Comune di Tignale per la verifica dei dati ed eventualmente chiedere provvedimento di autotutela compilando l'apposito modulo “RICHIESTA RIMBORSO” ed inviarlo via mail a tributi@comune.tignale.bs.it o via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.tignale.bs.it o via posta alla sede del Comune, deve sempre essere allegata la fotocopia del documento di identità del firmatario.
Anno | Popolazione | Rifiuti Differenziati (t) | Rifiuti Totali (t) | RD percentuale (%) |
---|---|---|---|---|
2021 | 1.163 | 900,275 | 1.423,195 | 63,26% |
2020 | 1.192 | 717,500 | 1.147,480 | 62,53% |
2019 | 1.209 | 855,552 | 1.386,272 | 61,72% |
2018 | 1.223 | 601,388 | 1.304,728 | 46,09% |
2017 | 1.228 | 515,590 | 1.230,030 | 41,92% |
Fonte: Catasto dei Rifiuti di cui al D.Lgs. 152/06
Avvisi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
REGOLAMENTI, DELIBERE E MODULISTICA
In questa sezione sono pubblicati Regolamenti e Delibere attinenti la TARI e la Gestione dei Rifiuti.
È accessibile anche la modulistica utile per le attivazioni, disattivazioni, documenti di interesse e altre informazioni.
Regolamento TARI vigente approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.4 del 28/04/2023
Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.3 del 28/04/2023