Raccolta differenziata
La raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel Comune di Soiano d / L si effettua con il sistema Porta a porta integrale. L'Ecocalendario fornisce tutte le informazioni necessarie.
La raccolta differenziata è obbligatoria per tutti gli utenti e prevede il ritiro domiciliare per le seguenti tipologie: carta, vetro / lattine, imballaggi in plastica, organico, secco residuo. Sono servizi previsti specifici per alberghi, ristoranti e bar (per vetro).
Tutti i rifiuti urbani, anche ingombranti, possono essere consegnati correttamente divisi al Centro di Raccolta sovracomunale di Manerba sito in via cave .
Sul territorio sono presenti punti di raccolta per frazioni particolari: consulta la mappa .
Altri servizi a richiesta:
- Ritiro domicilio rifiuti ingombranti: servizio prenotabile al numero verde 800 033 955 attivo da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 20.00 e sabato dalle 08.00 alle 13.00. Per la prenotazione è necessario indicare i dati dell'intestatario Tari (cognome, nome, codice fiscale, indirizzo di ritiro) e la tipologia di rifiuti da ritirare. Pezzi massimi 3.
Per maggiori informazioni consultare l'ecocalendario, gli orari del Centro di Raccolta o contattare direttamente il Comune.
Calendario della settimana
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giovedì 30/03/2023
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sabato 01/04/2023
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lunedì 03/04/2023
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martedì 04/04/2023
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ABC dei rifiuti di Soiano
Centri di raccolta: orari e istruzioni per l'uso
Istruzioni per i privati:
Scarica il modulo da compilare se hai necessità di entrare con un furgone
Istruzioni per le aziende:
Scarica la SCHEDA DI CONFERIMENTO necessaria per entrare al Centro di Raccolta
ingresso consentito fino a 5 minuti prima della chiusura
GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO |
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Lunedì | 14:00 - 19:30 | |
Martedì | 14:00 - 19:30 | |
Mercoledì | 14:00 - 19:30 | |
Giovedì | 14:00 - 19:30 | |
Venerdì | 14:00 - 19:30 | |
Sabato | 14:00 - 19:30 | |
Domenica | 14:00 - 19:30 |
ingresso consentito fino a 5 minuti prima della chiusura
GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO |
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Lunedì | 13:00 - 18:30 | |
Martedì | 13:00 - 18:30 | |
Mercoledì | 13:00 - 18:30 | |
Giovedì | 13:00 - 18:30 | |
Venerdì | 13:00 - 18:30 | |
Sabato | 13:00 - 18:30 | |
Domenica |
APERTURE FESTIVE 2022 (orario consueto):
6 gennaio | APERTO |
18 aprile | APERTO |
15 agosto | APERTO |
RIFERIMENTI E INDIRIZZI DEL COMUNE E DEL GESTORE DEL SERVIZIO
In questa sezione sono disponibili tutte le informazioni relative al Gestore dei Rapporti con l'Utenza (Comune di Soiano del Lago) e al Gestore del Servizio sul Territorio (Garda Uno SpA).
Per ogni aspetto che riguarda l'Utenza in termini di Tributo TARI, la competenza del'Ente locale: Comune di Soiano Lago i cui riferimenti sono qui sotto riportati.
Per ogni aspetto che riguarda il Servizio in termini operativi (raccolta dei rifiuti differenziati e del Secco Residuo sul territorio, accesso ai Centri di raccolta, modalità di conferimento dei Rifiuti, problemi di mancata raccolta, evidenza di errori del conferimento), la competenza è esclusivamente Gestore Garda Uno SpA i cui riferimenti sono qui sotto riportati.
Comune di Soiano del Lago
Sede: Via Ciucani 5, 25080 Soiano del Lago (BS) - Ufficio Tributi
Codice Fiscale: 00868440173; Partita IVA: 00584230981
Svolge il Servizio di Gestione della Tariffa e del Rapporto con l'Utenza.
Per ogni necessità che riguarda il Tributo TARI, la modalità di addebito e di calcolo, per i pagamenti e le posizioni sospese è disponibile lo Sportello dell'Ufficio Tributi presso la Sede del Comune al piano primo. Possono essere inviate segnalazione di errori nella determinazione di quanto addebitato e di errori / variazioni nei dati relativi all'Utenza rilevanti ai fini della commisurazione dell’addebito stesso.
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Apri un ticket
Garda Uno SpA
Sede: Via Italo Barbieri 20 - 25080 Padenghe sul Garda (BS)
Svolge il Servizio operativo di Gestione dello Spazzamento meccanico e manuale delle Strade
Per ogni necessità che riguarda il Servizio è possibile utilizzare il sistema di supporto all'Utenza cliccando sulla scritta "Apri un ticket". Avrete risposta nel più breve tempo possibile compatibilmente con il problema riscontrato: vi sono situazioni che non consentono una celere risposta in quanto devono essere verificate le condizioni con le quali è emerso il problema.
Si raccomanda, all'apertura del ticket, di non utilizzare una email PEC, salvo che non si sia certi che la PEC possa ricevere anche da caselle postali elettroniche non certificate. Nel caso sia necessario utilizzare comunque una PEC, vi invitiamo a scrivere direttamente al nostro recapito PEC sotto indicato.
Il servizio spazzamento strade viene effettuato nel periodo da pasqua a ottobre 1/2 volte al mese e nel periodo invernale 2/3. La pulizia dei contri storici avviene 2 volte a settimana nel periodo da pasqua a ottobre e nel periodo invernale una volta a settimana.
Martedì - contatto CallCenter
Mercoledì - contatto CallCenter
Giovedì - contatto CallCenter
Venerdì - contatto CallCenter
Sabato - contatto CallCenter
Apri un ticket
Garda Uno SpA
Sede: Via Italo Barbieri 20 - 25080 Padenghe sul Garda (BS)
Svolge il Servizio operativo di Gestione della Raccolta e del Trasporto dei Rifiuti Urbani ed Assimilati
Per ogni necessità che riguarda il Servizio è possibile utilizzare il sistema di supporto all'Utenza cliccando sulla scritta "Apri un ticket". Avrete risposta nel più breve tempo possibile compatibilmente con il problema riscontrato: vi sono situazioni che non consentono una celere risposta in quanto devono essere verificate le condizioni con le quali è emerso il problema.
Si raccomanda, all'apertura del ticket, di non utilizzare una email PEC, salvo che non si sia certi che la PEC possa ricevere anche da caselle postali elettroniche non certificate. Nel caso sia necessario utilizzare comunque una PEC, vi invitiamo a scrivere direttamente al nostro recapito PEC sotto indicato.
Martedì - contatto solo telefonico
Mercoledì - contatto solo telefonico
Giovedì - contatto solo telefonico
Venerdì - contatto solo telefonico
Sabato - contatto CallCenter
Apri un ticket
Avvisi Comune
La Tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2014 ed è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento.
La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a mesi 6 nel corso dello stesso anno solare la TARI è dovuta solo dal possessore a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie.
Si intendono per:
- locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, nonché strutture semplicemente postae sul suolo;
- aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
Sono escluse dal tributo:
- le aree scoperte pertinenziali accessorie ai locali di civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
L'acquisizione della residenza anagrafica o la presenza di arredo e/oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, facendo scattare l'obbligo di corresponsione del tributo. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell'immobile.
La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo
Le Tariffe per l'anno 2020 sono state Deliberate dal Consiglio Comunale con Delibera n. 26 del 29/09/2020. Si ricorda che le Tariffe sono calcolate sulla base del Piano Economico e Finanziario che, dall'anno 2020, è predisposto sulla base del Metodo Tariffario Rifiuti di cui all'Allegato A della Delibera 443/2019/R/rif dell'Autorità ARERA che, dal 01/01/2018, svolge le funzioni di Regolazione anche del Servizio Integrato dei Rifiuti.
Si riportano gli Atti attualmente vigenti (cliccare sul documento per accedervi).
Il Comune applica il tributo comunale sui rifiuti inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate scadenti nei mesi di luglio e dicembre.
Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Nel calcolo della TARI, il Comune tiene conto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quot fissa delle Utenze Domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al DPR 27/04/1999, n. 158 e dei coefficienti Kb per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche oltre che dei coefficienti Kc e Kd per il calcolo, rispettivamente, della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti sulla base dei valori minimi dei coefficienti indicati nelle tabelle allegate al suddetto DPR, il tutto come da Delibera n. 26 del29/09/2020 avente ad oggetto "Adozione delle TARIFFE TARI anno 2020".
La TARI non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento di pratiche anagrafiche e/o altre pratiche comunali ma è necessario dichiarare ogni nuova conduzione/occupazione e ogni eventuale variazione, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione:
“ATTIVAZIONE UTENZA DOMESTICA E NON DOMESTICA”
La dichiarazione di inizio occupazione o di variazione deve essere presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o si è verificata la variazione e conserva efficacia anche per le annualità successive qualora non si verifichino modificazione dei dati denunciati.
DICHIARAZIONE VARIAZIONE O CESSAZIONE UTENZE DOMESTICHE
DICHIARAZIONE VARIAZIONE O CESSAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE
Non devono essere dichiarate le variazioni relative alla modifica del numero dei componenti famigliari quando si tratta di soggetti residenti nello stesso nucleo famigliare. Devono, invece, essere dichiarate le variazione del numero dei componenti nei casi di soggetti non residenti o soggetti residenti in nuclei separati rispetto a quello dell'intestatario della denuncia Tari.
In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza TARI l'utenza verrà volturata d'ufficio al nuovo intestatario della scheda anagrafica.
La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessata occupazione (locali liberi da cose e persone) utilizzando i moduli sopra citati.
Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, la tassa è dovuto sino alla data in cui viene prodotta, salvo il caso di duplicazione (vale a dire che altro soggetto passivo abbia già versato il tributo per i medesimi locali) o dimostrazione della effettiva cessazione con la produzione della documentazione che attesti la cessazione delle utenze ai servizi di rete.
I motivi più ricorrenti che implicano un obbligo di nuova denuncia, denuncia di variazione o cessazione sono:
- le nuove occupazioni effettuate da soggetti a seguito di immigrazione o di costituzione di una nuova famiglia;
- il trasferimento nell'ambito del Comune poiché comporta una variazione della metratura dei locali o delle aree occupate ed un nuovo recapito;
- il cambio di intestazione della denuncia nei casi di subentro per decesso di soggetti non residenti;
- i casi di emigrazione o trasferimento ad altro Comune.
Riduzioni e agevolazioni previste dagli artt. 23-24-24bis-25-26-27 del Regolamento sulla tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 23/07/2014 e modificato con deliberazione C.C. n. 20 del 11/08/2020, che si allega (allegato 4):
Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
- Sulla sola parte variabile della tariffa è applicata una riduzione (un tot al kg) rapportata alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero che non può, comunque, superare il 30% della tariffa. Tale riduzione - stabilita annualmente con deliberazione delle Giunta Comunale - è calcolata sui quantitativi di rifiuti assimilati che risulteranno dalle registrazioni dei sistemi di pesatura installati presso l'Isola Ecologica Intercomunale di Manerba del Garda.
Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Per utenze non domestiche non stabilmente attive si intendono i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- Relativamente alle attività di ristorazione in agriturismo alle superfici adibite alla somministrazione viene applicata la tariffa "16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizze e pub" per i giorni di effettiva attività di "preparazione e somministrazione di pasti e bevande" come risultante dal L.R. 31/2008 e successive modifiche ) mentre per il restante periodo dell'anno ai medesimi locali viene applicata la tariffa "03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita" (come da Tabella 3a del D.P.R. 158/99).
- Relativamente alle attività di ristorazione stagionale alle superfici adibite alla somministrazione viene applicata la tariffa "16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizze e pub" per i giorni di effettiva attività di "preparazione e somministrazione di pasti e bevande" come risultante dall'atto autorizzativo/SCIA mentre per il restante periodo dell'anno ai medesimi locali viene applicata la tariffa "03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita" (come da Tabella 3a del P.R. 158/99).
Art. 24 bis. Riduzioni / agevolazioni straordinarie
Alle utenze non domestiche con sospensione/riduzione delle attività a seguito di provvedimenti normativi e/o amministrativi emanati per far fronte a situazioni eccezionali e/o emergenziali, come, a titolo di esempio, quelle derivanti dalla pandemia da Covid-19, potranno essere riconosciute riduzioni/agevolazioni tariffarie a seguito di interventi normativi o regolatori in materia o su facoltà dell'ente stesso in base alla potestà regolamentare, così come previsto dalla L. 147/2013 comma 660. Le riduzioni/agevolazioni saranno riconosciute con deliberazione approvata in Consiglio Comunale in sede di approvazione della delibera tariffaria o, in alternativa, in caso di assoluta urgenza, mediante ricorso a delibera di Giunta Comunale che dovrà essere successivamente ratificata da parte del Consiglio Comunale.
Art. 25. Riduzioni per il recupero
- La tariffa per le utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi delle vigenti diposizioni di legge e del regolamento comunale in materia, che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
- Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, t) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
- La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 30 % dell'intera tariffa (parte variabile e parte fissa), è proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero e spetta nella misura del rapporto fra la quantità di rifiuti assimilati (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari) avviati al recupero e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa per il coefficiente kd della classe corrispondente di cui all'art. La percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità per eccesso o per difetto a seconda che la frazione sia superiore ovvero pario inferiore a 0,5.
- La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Il tributo è ridotto, nella parte fissa e in quella variabile, al 60% (riduzione del 40% della tariffa) per le utenze poste a una distanza superiore a 600 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica
- La riduzione di cui al comma precedente si applica alla generalità delle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 150 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali
- Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa (parte fissa e variabile), nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi. sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.
- Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate;
- La riduzione complessiva non può comunque superare il 50 % dell'intera tariffa.
Il comune di Soiano emette documenti di riscossione che sono inviati tramite il servizio postale. Attualmente, su richiesta del contribuente - in caso di smarrimento o mancato ricevimento della bolletta causa ritardi/disguidi postali - si provvede all'invio del duplicato via mail.
L'Ente sta aggiornando i Sistemi gestionali per consentire l'invio, su richiesta dell'Utente, dei Documenti di Consultazione esclusivamente in modalità elettronica.
In caso di omesso versamento alle date sopra indicate è possibile regolarizzare la propria posizione avvalendosi del RAVVEDIMENTO OPEROSO (art. 13 del D. Lsg 472/1997 e successive modificazioni). Il ravvedimento operoso è applicabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.
Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso di accertamento indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla notifica, con addebito delle spese di notifica, e con applicazione della sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del D.Lgs 471/1997, oltre agli interessi di mora. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ridotta ed è pari al 2% per ciascun giorno di ritardo. L'avviso di accertamento contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si provvederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. (Art. 34 Regolamento comunale TARI).
Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. L’irrogazione delle sanzioni deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, seguendo le disposizioni recate dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Gli interessi di mora sono computati nella misura del vigente tasso legale aumentato di 2 punti e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Qualora si riscontrino delle anomalie nell'avviso di pagamento è possibile rivolgersi al Settore Tributi del Comune di Soiano del Lago per la verifica dei dati ed eventualmente chiedere provvedimento di autotutela compilando una apposita Istanza ed inviarla via mail a tributi@comune.soiano-del-lago.bs.it o via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.soianodellago.bs.it o via posta a Comune di Soiano del Lago - via Ciucani 5– 25080 Soiano del Lago (BS), deve sempre essere allegata la fotocopia del documento di identità del firmatario.
Conguagli compensazioni e rimborsi
Le modifiche inerenti le caratteristiche dell’utenza che comportino variazione del tributo in corso d’anno sono considerate per il tributo dell’anno successivo mediante conguaglio compensativo. Qualora la cessazione dell’utenza impedisca di provvedere al conguaglio compensativo a favore del contribuente obbligato, si provvede al rimborso.
Il rimborso riconosciuto dovuto viene effettuato entro 180 giorni dalla richiesta (art.1, comma 164, Legge 296/06). Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. (art.36 del Regolamento TARI), compilando l'apposito modulo “RICHIESTA RIMBORSO”.
Anno |
Popolazione | Rifiuti Differenziati (t) | Rifiuti Totali (t) | Percentuale RD (%) |
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2019 | 1.920 | 831,596 | 1.044,676 | 79,60% |
2018 | 1.888 | 872,608 | 1.080,368 | 80,77% |
2017 | 1.919 | 829,913 | 1.020,853 | 81,30% |
Fonte: Catasto dei Rifiuti di cui al D.Lgs. 152/06
Avvisi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
REGOLAMENTI, DELIBERE, PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO, MODULISTICA
In questa sezione sono pubblicate le Delibere attinenti il Regolamento TARI.
Regolamento TARI vigente (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 11/08/2020)
I contributi che hanno verificato un'incongruenza nei dati di dettaglio dell'invito al pagamento hanno ricevuto di rettifica tramite l'Istanza Autotutela, per chiedere un rimborso dovrà essere utilizzato il modulo “ ISTANZA DI RETTIFICA RIMBORSO BOLLETTA TARI ".