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Raccolta differenziata

La raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel Comune di Manerbio si effettua con il sistema Porta a porta integrale. Il territorio è diviso in 3 zone con periodicità e frequenze diverse. L'eco calendario fornisce tutte le informazioni necessarie.

La raccolta differenziata è obbligatoria per tutti gli utenti e prevede il ritiro domiciliare per: carta, vetro / lattine, imballaggi in plastica, organico, secco residuo.

Tutti i rifiuti urbani, anche ingombranti, possono essere consegnati al Centro di raccolta comunale.

Il Centro di Raccolta accetta tutti i rifiuti urbani riciclabili, anche ingombranti, correttamente suddivisi; 

Sul territorio sono presenti punti di raccolta per frazioni particolari: consulta la mappa

Altri servizi a richiesta:

- Ritiro domicilio rifiuti ingombranti (ultimo giovedì del mese): per informazioni contattare direttamente il Comune al numero 030 9387277-261 dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00. L'utente può prenotare il servizio con almeno una settimana d'anticipo rispetto alla data programmata di esecuzione del servizio. Il servizio prevede al massimo il ritiro di 3 pezzi, da esporre a ciglio strada il giorno di raccolta. Non è previsto il ritiro all'interno delle abitazioni.

- Raccolta pannolini/traverse salva letto: per informazioni contattare direttamente il Comune. Utilizzare l'apposito modulo e consegnarlo all'ufficio protocollo.

Per maggiori informazioni consultare l'eco calendario, gli orari del Centro di Raccolta o contattare direttamente il Comune.

Calendario della settimana

Calendario della raccolta differenziata
  • venerdì 13/12/2024
    • C
    • U
  • lunedì 16/12/2024
    • S
    • U
  • mercoledì 18/12/2024
    • P
    • VL
  • venerdì 20/12/2024
    • C
    • U
  • sabato 14/12/2024
    • C
    • U
  • martedì 17/12/2024
    • S
    • U
  • giovedì 19/12/2024
    • P
    • VL
  • venerdì 13/12/2024
    • C
    • S
  • venerdì 20/12/2024
    • P
    • VL
Trova la tua zona di servizio Legenda raccolta rifiuti
Spazzamenti e Lavaggi strade e aree pubbliche

Nel file qui sotto potete trovare le planimetrie che illustrano i percorsi e le frequenze degli spazzamenti nelle vie comunali.

Manerbio - 03112020

ABC dei rifiuti di Manerbio

Legenda ABC dei rifiuti
* I rifiuti indicati con l'asterisco sono pericolosi; si ritirano solo dalle utenze domestiche

Centri di raccolta: orari e istruzioni per l'uso

Orari CdR - strada per Cadignano - 1 Maggio - 30 Settembre

ingresso consentito fino a 5 minuti prima della chiusura

GIORNO MATTINA POMERIGGIO
Lunedì 9:00 - 12:00 14:30 - 17:30
Martedì 9:00 - 12:00 14:30 - 17:30
Mercoledì 9:00 - 12:00 14:30 - 17:30
Giovedì 9:00 - 12:00 14:30 - 17:30
Venerdì 9:00 - 12:00 14:30 - 17:30
Sabato 9:00 - 12:00 14:30 - 17:30
Domenica CHIUSO CHIUSO

Il Centro di Raccolta è sempre chiuso nei giorni festivi

Orari CdR- strada per Cadignano - 1 Ottobre - 30 Aprile

ingresso consentito fino a 5 minuti prima della chiusura

GIORNO MATTINA POMERIGGIO
Lunedì 9:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Martedì 9:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Mercoledì 9:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Giovedì 9:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Venerdì 9:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Sabato 9:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Domenica CHIUSO CHIUSO

Il Centro di Raccolta è sempre chiuso nei giorni festivi

RIFERIMENTI E INDIRIZZI DEL COMUNE E DEL GESTORE DEL SERVIZIO

In questa sezione sono disponibili tutte le informazioni relative al Gestore dei Rapporti con l'Utenza (Comune di Manerbio) e al Gestore del Servizio sul Territorio (Garda Uno S.p.A.).

Per ogni aspetto che riguarda l'Utenza in termini di Tributo TARI (Attivazione, Disattivazione, Calcolo del Tributo e relativi addebito, aggiornamento dati anagrafici, pagamenti e solleciti, riscossione coattiva e ingiunzioni, assimilazione dei Rifiuti agli Urbani), la competenza è esclusivamente dell'Ente Locale: Comune di Manerbio, i cui riferimenti sono qui sotto riportati.

Per ogni aspetto che riguarda il Servizio in termini operativi (raccolta dei rifiuti differenziati e del Secco Residuo sul territorio, accesso ai Centri di Raccolta, modalità di conferimento dei Rifiuti, problemi di mancata raccolta, evidenza di errato conferimento), la competenza è esclusivamente del Gestore Garda Uno S.p.A., i cui riferimenti sono qui sotto riportati.   

Gestore della Tariffa e dei Rapporti con l'Utenza

Comune di Manerbio

Sede: Piazza Cesare Battisti 1, 25025 Manerbio (BS)

Svolge il Servizio di Gestione della Tariffa e del Rapporto con l'Utenza.

Per ogni necessità che riguarda il Tributo TARI, la modalità di addebito e di calcolo, per i pagamenti e le posizioni sospese è disponibile lo Sportello dell'Ufficio Tributi presso la Sede del Comune al piano terra. Possono essere inviate segnalazione di errori nella determinazione di quanto addebitato e di errori / variazioni nei dati relativi all’Utenza rilevanti ai fini della commisurazione dell’addebito stesso.

Si ricorda che taluni servizi sono attualmente affidati a:

COGES S.p.A. - raccolta, gestione e smaltimento rifiuti - Via Industriale n. 5 - 25020
S. Gervasio Bresciano (Brescia) - Tel. 0309934848 - Fax 0309934967- P.IVA 00715260980

  • svuotamento dei greenservice posizionati sul territorio
  • svuotamento dei cestini stradali
  • ritiro dei rifiuti ingombranti presso le utenze domestiche su prenotazione all’ufficio ecologia del comune (ultimo giovedì del mese) 
Orari
Lunedì
09.00 - 12.30
Chiuso

Martedì
09.00 - 12.30
Chiuso

Mercoledì
09.00 - 12.30
14.30 - 16.00

Giovedì - solo su appuntamento
Chiuso
Chiuso

Venerdì
09.00 - 12.30
Chiuso

Apri un ticket
Gestore del Servizio di Spazzamento

Garda Uno S.p.A.

Sede: Via Italo Barbieri 20 - 25080 Padenghe sul Garda (BS)

Svolge il Servizio operativo di Gestione dello Spazzamento meccanico e manuale delle Strade

Per ogni necessità che riguarda il Servizio è possibile utilizzare il sistema di supporto all'Utenza cliccando sulla scritta "Apri un ticket". Avrete risposta nel più breve tempo possibile compatibilmente con il problema riscontrato: vi sono situazioni che non consentono una celere risposta in quanto devono essere verificate le condizioni con le quali è emerso il problema. 

Si raccomanda, all'apertura del ticket, di non utilizzare una email PEC, salvo che non si sia certi che la PEC possa ricevere anche da caselle postali elettroniche non certificate. Nel caso sia necessario utilizzare comunque una PEC, vi invitiamo a scrivere direttamente al nostro recapito PEC sotto indicato. 

Orari
Lunedì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Martedì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Mercoledì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Giovedì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Venerdì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Sabato - Contact Center
08.00 - 13.00
Chiuso

Apri un ticket
Gestore del Servizio di Raccolta e Trasporto Rifiuti

Garda Uno S.p.A.

Sede: Via Italo Barbieri 20 - 25080 Padenghe sul Garda (BS)

Svolge il Servizio operativo di Gestione della Raccolta e del Trasporto dei Rifiuti Urbani ed Assimilati

Per ogni necessità che riguarda il Servizio è possibile utilizzare il sistema di supporto all'Utenza cliccando sulla scritta "Apri un ticket". Avrete risposta nel più breve tempo possibile compatibilmente con il problema riscontrato: vi sono situazioni che non consentono una celere risposta in quanto devono essere verificate le condizioni con le quali è emerso il problema. 

Si raccomanda, all'apertura del ticket, di non utilizzare una email PEC, salvo che non si sia certi che la PEC possa ricevere anche da caselle postali elettroniche non certificate. Nel caso sia necessario utilizzare comunque una PEC, vi invitiamo a scrivere direttamente al nostro recapito PEC sotto indicato. 

Orari
Lunedì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Martedì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Mercoledì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Giovedì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Venerdì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Sabato - Contact Center
08.00 - 13.00
Chiuso

Apri un ticket

Avvisi Comune

INFORMAZIONI GENERALI

La Tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2014 ed è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento.

La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a mesi 6 nel corso dello stesso anno solare la TARI è dovuta solo dal possessore a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie.

Si intendono per:

  • locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, nonché strutture semplicemente poste sul suolo;
  • aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  • utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
  • utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Sono escluse dal tributo:

  • le aree scoperte pertinenziali accessorie ai locali di civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  • le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

L'acquisizione della residenza anagrafica o la presenza di arredo e/o l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, facendo scattare l'obbligo di corresponsione del tributo. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell'immobile.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

INQUADRAMENTO SCHEMA REGOLATORIO QUALITÀ DELIBERA 15/2022/R/rif ARERA

Delibera Consiglio Comunale n.16 del 29/04/2022: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ PER IL COMUNE DI MANERBIO PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/rif) IN QUALITÀ DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE.  

Con la deliberazione indicata l'Ente Locale sovraordinato, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha deliberato di approvare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. "Livello qualitativo minimo” di cui all'art.3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.

CARTA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO
ATTI DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE - ANNO IN CORSO

Le Tariffe per l'anno 2024 sono state Deliberate dal Consiglio Comunale in data 04/06/2024 con Delibera n.24. Le Tariffe sono calcolate sulla base del Piano Economico e Finanziario PEF che, dall'anno 2022, è predisposto sulla base del secondo Metodo Tariffario Rifiuti di cui all'Allegato A della Delibera 363/2021/R/rif dell'Autorità ARERA che, dal 01/01/2018, svolge le funzioni di Regolazione anche del Servizio Integrato dei Rifiuti.

Si riportano gli Atti (cliccare sul documento per accedervi).

Delibera del Consiglio Comunale n.24 del 04/06/2024 di revisione infra-periodo del PEF 2024-2025 e determinazioni delle Tariffe TARI 2024

PEF 2024-2025 e altri allegati

Tariffe TARI 2024

 

Anno 2023

Delibera PEF 2023 e Tariffe 2023

REGOLE DI CALCOLO DELLA TARIFFA

A partire dal 2020, il Calcolo della Tariffa TARI si basa su due norme: per quanto riguarda la misura del Costo del Servizio e il Piano Economico Finanziario, il calcolo avviene con il Metodo Tariffario Rifiuti - Allegato A alla delibera 443/2019/R/ rif di ARERA (Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente) aggiornato con Delibera 363/2021/R/rif nel Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo Periodo Regolatorio; per l'articolazione del costo del servizio nei confronti dell'Utenza Domestica e non domestica, il calcolo con le regole di cui al DPR 158/1999 e relativi Allegati. Entrambi le norme coesistono in quanto hanno, come detto, due diversi scopi: misurare rispettivamente il costo del servizio e suddividerlo tra gli utenti.

Cliccando qui puoi accedere alla Delibera 443/2019/R/rif e qui alla delibera 363/2021/R/rif 

LE COMPONENTI PEREQUATIVE ADDEBITATE NEL DOCUMENTO DI RISCOSSIONE

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha istituito con la Delibera 386/2023/R/rif i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani.

I sistemi di “perequazione” sono specifiche componenti tariffarie estese alla totalità delle utenze nazionali che hanno lo scopo di compensare i costi generati da eventi o attività localizzate al fine di “socializzarli” e non farli gravare sulla sola utenza “locale” incolpevole del verificarsi di tali eventi.

Con decorrenza 01/01/2024 sono previste due componenti perequative che ogni Comune è obbligato ad addebitare nei documenti di addebito della TARI:

UR1 compensa i costi di trasporto e trattamento/smaltimento dei rifiuti accidentalmente e volontariamente pescati nei mari e nelle acque interne del paese. È transitoriamente quantificata in 0,10€/anno per utenza;

UR2 compensa le agevolazioni riconosciute alle utenze colpite da eventi eccezionali e calamitosi. È transitoriamente quantificata in 1,50€/anno per utenza.

Gli importi delle componenti perequative sono rapportabili ai giorni effettivi di occupazione dell'immobile.

Le componenti non sono soggette a riduzioni o esenzioni.

Ogni utenza è soggetta a questa imposizione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO E SCADENZE

La quantificazione degli importi dovuto viene svolta dal Comune sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni (mq dei locali e mesi di occupazione nell'anno per le utenze non domestiche, mq dei locali, n° occupanti e mesi di occupazione nell'anno per le utenze domestiche).
Ai contributi viene inviato, annualmente, all'indirizzo risultante dalla dichiarazione, un avviso contenente l'addebito del costo del servizio, le modalità di pagamento e l'indicazione degli orari di ricevimento dello sportello e dei relativi recapiti telefonici.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il servizio Pago PA presso banche, tabaccherie ed uffici postali o mediante il portale on line.
Il modello di pagamento verrà trasmesso direttamente presso l’indirizzo di residenza dei contribuenti. Qualora, per qualsiasi motivo il contribuente non l’abbia ricevuto, potrà contattare tempestivamente l’ufficio tributi, al fine di richiederne copia.

Per l'anno 2024 sono previste due rate di pagamento con le seguenti scadenze:

  • 1ª rata  - scadenza:  15 luglio
  • 2ª rata  - scadenza:  2 dicembre
MODALITÀ E TERMINI PER L'ACCESSO ALLA RATEIZZAZIONE DEGLI IMPORTI

Il Regolamento TARI vigente all'art.40 tratta della richiesta per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento.

Art. 40. Rimborsi e rateizzazioni

[…]

5. Gli utenti destinatari del bonus elettrico e gas possono richiedere la rateazione della bolletta TARI presentando, a pena di decadenza dal beneficio, apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., con cui attestano di beneficiare del predetto bonus.
6. La rateazione può essere richiesta anche dagli utenti a cui sono pervenute bollette con importi che superano del 30% la media dei documenti degli ultimi due anni.
7. L’importo da versare verrà suddiviso in ulteriori rate, rispetto a quelle previste dal presente regolamento, il cui ammontare non può essere inferiore ad € 30,00.

Col presente modulo può essere richiesta la rateazione del versamento TARI

Modulo rateazione

 

DOCUMENTI DI RISCOSSIONE IN FORMATO ELETTRONICO

Si sta lavorando affinché il software di fatturazione della TARI preveda l'invio di documenti di riscossione e di informazioni in forma elettronica al contribuente. A tal fine, qualora il contribuente presenti avvalersi del servizio, può provvedere alla presentazione del presente modello o aprendo una richiesta a questa pagina

DICHIARAZIONI DELL'UTENTE (ATTIVAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO)

La TARI non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento di pratiche anagrafiche e/o altre pratiche comunali ma è necessario dichiarare ogni nuova conduzione/occupazione e ogni eventuale variazione , utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione: 

Dichiarazione iscrizione / variazione / cancellazione Utenza Domestica

Dichiarazione iscrizione / variazione / cancellazione domestica con dichiarante Persona Giuridica

Dichiarazione iscrizione / variazione / cancellazione Utenza non domestica

COMUNICAZIONE VARIAZIONE COMPONENTI

COMUNICAZIONE VARIAZIONE INTESTAZIONE FATTURA

La dichiarazione di inizio occupazione o di variazione  deve essere presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o si è verificata la variazione e conserva efficacia anche per le annualità successive non sino modifica dei dati denunciati.

Non devono essere dichiarate le variazioni relative alla modifica del numero dei componenti famigliari quando si tratta di soggetti residenti nello stesso nucleo famigliare. Devono, invece, essere dichiarate le variazione del numero dei componenti nei casi di soggetti non residenti o soggetti residenti in nuclei separati rispetto a quello dell'intestatario della denuncia TARI.

In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza TARI l'utenza verrà volturata d'ufficio al nuovo intestatario della scheda anagrafica. 

Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, la è dovuto sino alla data in cui viene tassa prodotta, salvo il caso di duplicazione (vale a dire che altro soggetto passivo abbia già versato il tributo per i medesimi locali) o dimostrazione della effettiva cessazione con la produzione della documentazione che attesta la cessazione delle utenze ai servizi di rete.

I più ricorrenti che implicano un obbligo di nuova denuncia, denuncia di variazione o cessazione sono:

  • le nuove occupazioni effettuate da soggetti a seguito di immigrazione o di costituzione di una nuova famiglia;
  • il trasferimento nell'ambito del Comune poiché comporta una variazione della metratura dei locali o delle aree occupate ed un nuovo recapito;
  • il cambio di intestazione della denuncia nei casi di subentro per decesso di soggetti non residenti;
  • i casi di emigrazione o trasferimento ad altro Comune.
INFORMAZIONI E PROCEDURE PER RITARDATO O OMESSO PAGAMENTO

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto.

In caso di omesso versamento alle date di scadenza previste è possibile regolarizzare la propria posizione avvalendosi del RAVVEDIMENTO OPEROSO (art.13 del D.Lgs 472/1997 e successive modificazioni). Il ravvedimento operoso è applicabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

Il Regolamento TARI vigente prevede all'art.37 e seguenti:

Art. 37. Accertamento dell’inadempimento agli obblighi di versamento
1. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.
2. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si rende dovuta, senza ulteriore atto, la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
3. Si applicano i commi 3, 4 e 5 del precedente articolo 38.

Art. 38. Sanzioni
1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta alla metà. Fatta salva l'applicazione della disciplina del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è dell’1% per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente articolo 37, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione di tale violazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Qualora i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata, si applica la sanzione da € 103 a € 516, stabilita dall’art. 15 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. Le sanzioni previste nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo della misura irrogata se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina generale prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 39. Interessi
1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Per qualsiasi ulteriore informazione al fine di procedere tempestivamente alla regolarizzazione della posizione si invita a contattare ai recapiti indicati l'Ufficio Tributi del Comune di Manerbio o aprire una richiesta a questa pagina

ACCESSO A RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENTI IN DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE E ALTRE RIDUZIONI

Il Regolamento TARI vigente tratta delle riduzioni e delle agevolazioni dall'art.27 e seguenti:

Art. 27. Riduzioni correlate alla situazione dell’utenza

Art. 28. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 29. Riduzioni per recupero dei rifiuti urbani

Art. 30. Riduzioni per il compostaggio e per cessioni di beni alimentari

Art. 31. Fruizione delle riduzioni e delle agevolazioni

Col presente modulo può essere richiesta l'esenzione dalla TARI: Modulo esenzione

Modulo di Adesione al Compostaggio Domestico e Istanza per l'Attribuzione della Riduzione TARI

Richiesta di riduzione Tassa sui Rifiuti per Conferimento beni alimentari

Richiesta di riduzione per avvio al Riciclo (Utenze non domestiche)

 

 

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ERRORI NELLA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI ADDEBITATI E DI ERRORI E/O VARIAZIONI NEI DATI RELATIVI ALL'UTENTE

E' possibile richiedere il Rimboso della TARI solo nel caso il Tributo sia stato pagato in eccedenza.

Si vedano i casi sottoelencati:

  • doppio versamento;
  • cessazione dell'occupazione in corso d'anno;
  • sussistenza di requisiti per usufruire di esenzioni, detrazioni, e/o riduzioni;
  • avviso/i di liquidazione/accertamento/irrogazione sanzioni pagati e successivamente rettificato/ie/o annullato/i in autotutela ovvero a seguito di sentenza passata in giudicato
  • altro (vedere Regolamento o chiamare l'Ufficio Tributi per maggiori informazioni)

Si utilizza il modulo qui allegato

Nel caso si sia erroneamente versata la TARI al Comune di Manerbio (in questo caso il Comune di Manerbio e "Comune incompetente") in luogo del Comune corretto (Comune Competente) si utilizza il modulo qui allegato per il trasferimento delle somme a chi di competenza .   

LIVELLI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER GLI ULTIMI TRE ANNI DISPONIBILI
Anno Popolazione Rifiuti Differenziati (t) Rifiuti Totali (t) Percentuale RD (%)
2022 13.319 5.079,650 6.488,880 78,28%
2021 13.382 5.380,630 6.703,070 80,27%
2020 13.128 5.271,907 6.510,487 80,98%

Fonte: Catasto dei Rifiuti di cui al D.Lgs. 152/06 

Avvisi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

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