Raccolta differenziata
La raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel comune di Magasa si effettua con il sistema a cassonetti stradali.
La raccolta differenziata è obbligatoria per tutti gli utenti e prevede il ritiro domiciliare o cassonetti stradali per le seguenti tipologie:
- carta (cassonetto bianco);
- vetro / lattine (cassonetto blu);
- indifferenziato residuo (cassonetto verde).
Tutti i rifiuti urbani non pericolosi, anche ingombranti, possono essere consegnati al Centro di Raccolta comunale; i rifiuti urbani pericolosi e gli elettrodomestici vanno invece conferiti al Centro di Raccolta di Valvestino.
Altri servizi a richiesta:
- Ritiro domicilio rifiuti ingombranti (quarto lunedì del mese di gennaio-marzo-maggio-luglio-settembre-novembre): servizio prenotabile fino a due giorni prima dello svolgimento al numero verde 800 033 955 attivo da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 20.00 e sabato dalle 08.00 alle 13.00. Per la prenotazione è necessario indicare i dati dell'intestatario TARI (cognome, nome, codice fiscale, indirizzo di ritiro) e la tipologia di rifiuti da ritirare. Pezzi massimi 3. In alternativa, il servizio è attivabile anche attraverso la compilazione dell'apposito form: un operatore entrerà in contatto con voi per fissare l'appuntamento. Per ogni servizio sono disponibili n.4 posti. La richiesta è accolta anche in funzione della disponibilità per quella determinata data.
Per maggiori informazioni consultare l'eco calendario, gli orari del Centro di Raccolta o contattare direttamente il Comune.
ABC dei rifiuti di Magasa
Centri di raccolta: orari e istruzioni per l'uso
Istruzioni per i privati:
Scarica il modulo da compilare se hai necessità di entrare con un furgone
Istruzioni per le aziende:
Scarica la SCHEDA DI CONFERIMENTO necessaria per entrare al Centro di Raccolta
ingresso consentito fino a 5 minuti prima della chiusura
GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO |
---|---|---|
Lunedì | ||
Martedì | 11:00 - 12:00 | |
Mercoledì | ||
Giovedì | ||
Venerdì | ||
Sabato | 11:00 - 12:00 | |
Domenica |
Il Centro di Raccolta è sempre chiuso nei giorni festivi
RIFERIMENTI E INDIRIZZI DEL COMUNE E DEL GESTORE DEL SERVIZIO
In questa sezione sono disponibili tutte le informazioni relative al Gestore dei Rapporti con l'Utenza (Comune di Magasa) e al Gestore del Servizio sul Territorio (Garda Uno S.p.A.).
Per ogni aspetto che riguarda l'Utenza in termini di Tributo TARI (Attivazione, Disattivazione, Calcolo del Tributo e relativi addebito, aggiornamento dati anagrafici, pagamenti e solleciti, riscossione coattiva e ingiunzioni, assimilazione dei Rifiuti agli Urbani), la competenza è esclusivamente dell'Ente Locale: Comune di Magasa, i cui riferimenti sono qui sotto riportati.
Per ogni aspetto che riguarda il Servizio in termini operativi (raccolta dei rifiuti differenziati e del Secco Residuo sul territorio, accesso ai Centri di Raccolta, modalità di conferimento dei Rifiuti, problemi di mancata raccolta, evidenza di errato conferimento), la competenza è esclusivamente del Gestore Garda Uno S.p.A., i cui riferimenti sono qui sotto riportati.
Comune di Magasa
Sede: Via Giuseppe Garibaldi, 1 - 25080 Magasa (BS) - Ufficio Tributi
Codice Fiscale: 00571420173; Partita IVA: 00570990986
Svolge il Servizio di Gestione della Tariffa e del Rapporto con l'Utenza.
Per ogni necessità che riguarda il Tributo TARI, la modalità di addebito e di calcolo, per i pagamenti e le posizioni sospese è disponibile lo Sportello dell'Ufficio Tributi presso la Sede del Comune. Possono essere inviate segnalazione di errori nella determinazione di quanto addebitato e di errori / variazioni nei dati relativi all'Utenza rilevanti ai fini della commisurazione dell’addebito stesso
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Apri un ticket
Comune di Magasa
Sede: Via Giuseppe Garibaldi, 1 - 25080 Magasa (BS) - Ufficio Tributi
Codice Fiscale: 00571420173; Partita IVA: 00570990986
Svolge il Servizio di Spazzamento delle Strade.
Per ogni necessità che riguarda il Servizio è possibile utilizzare il sistema di supporto all'Utenza cliccando sulla scritta "Apri un ticket". Avrete risposta nel più breve tempo possibile compatibilmente con il problema riscontrato: vi sono situazioni che non consentono una celere risposta in quanto devono essere verificate le condizioni con le quali è emerso il problema.
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Apri un ticket
Garda Uno S.p.A.
Sede: Via Italo Barbieri 20 - 25080 Padenghe sul Garda (BS)
Svolge il Servizio operativo di Gestione della Raccolta e del Trasporto dei Rifiuti Urbani ed Assimilati
Per ogni necessità che riguarda il Servizio è possibile utilizzare il sistema di supporto all'Utenza cliccando sulla scritta "Apri un ticket". Avrete risposta nel più breve tempo possibile compatibilmente con il problema riscontrato: vi sono situazioni che non consentono una celere risposta in quanto devono essere verificate le condizioni con le quali è emerso il problema.
Si raccomanda, all'apertura del ticket, di non utilizzare una email PEC, salvo che non si sia certi che la PEC possa ricevere anche da caselle postali elettroniche non certificate. Nel caso sia necessario utilizzare comunque una PEC, vi invitiamo a scrivere direttamente al nostro recapito PEC sotto indicato.
Martedì - Contact Center
Mercoledì - Contact Center
Giovedì - Contact Center
Venerdì - Contact Center
Sabato - Contact Center
Apri un ticket
Avvisi Comune
La Tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2014 ed è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento.
La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a mesi 6 nel corso dello stesso anno solare la TARI è dovuta solo dal possessore a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie.
Si intendono per:
- locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, nonché strutture semplicemente poste sul suolo;
- aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
Sono escluse dal tributo:
- le aree scoperte pertinenziali accessorie ai locali di civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
L'acquisizione della residenza anagrafica o la presenza di arredo e/o l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, facendo scattare l'obbligo di corresponsione del tributo. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell'immobile.
La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
Il gestore ha adottato la Carta della Qualità del Servizio così come previsto dalla Delibera ARERA n.15/2022/R/rif
Il Comune di Magasa con Delibera del Consiglio Comunale n.2 del 27/05/2023 ha adottato la Carta della Qualità del Servizio.
Il calcolo della Tariffa TARI si basa su due norme:
- per quanto concerne la misura del costo del servizio e il Piano Economico Finanziario, il calcolo avviene con il Metodo Tariffario Rifiuti 2 (MTR-2) come definito dalla delibera ARERA n.363/2021/R/rif del 03/08/2021;
- per quanto concerne l'articolazione del costo del servizio nei confronti dell'utenza domestica e non domestica, il calcolo avviene con le regole di cui al DPR 158/1999 e relativi allegati.
Entrambe le norme coesistono in quanto hanno, come detto, due diversi scopi: rispettivamente misurare il costo del servizio e suddividerlo tra gli utenti.
Secondo le regole stabilite dal DPR 158/1999, l'importo dovuto per le utenze domestiche è composto da una quota fissa calcolata moltiplicando la superficie occupata per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell'utenza e una quota variabile in funzione del numero dei componenti. Per le utenze non domestiche l'importo dovuto è calcolato moltiplicando sia la quota fissa che la quota variabile per la superficie occupata con riferimento alla categoria dell'attività svolta.
Tariffa per le utenze domestiche
L'importo totale annuo da versare si ricava moltiplicando la quota fissa, rilevata in corrispondenza del numero dei componenti, per la superficie imponibile dell'abitazione. Al risultato ottenuto va sommato l'importo della quota variabile.
Esempio: abitazione di 100 mq occupata da 3 componenti
Tariffa Quota Fissa per mq = € 0,7668
Tariffa Quota Variabile per 3 componenti = € 61,42
Calcolo: 100 mq x € 0,7668 = € 76,68 + € 61,42 = € 138,10
Sono poi applicati gli importi delle componenti perequative UR1 per € 0,10/anno e UR2 per € 1,50/anno.
Al risultato ottenuto dal calcolo della tariffa (escluse le quote perequative) viene poi applicata l'addizionale provinciale (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente TEFA) pari al 5%.
Tariffa per le utenze non domestiche
Le utenze non domestiche sono suddivise in 30 categorie così come identificate dal DPR 158/1999.
L'importo totale annuo da versare si ricava moltiplicando sia la quota fissa che la quota variabile, rilevata in corrispondenza della categoria, per la superficie imponibile dell'attività.
Esempio: ufficio di 50 mq - categoria 11
Tariffa Quota Fissa per mq = € 2,0148
Tariffa Quota Variabile per mq = € 1,3144
Calcolo: 50 mq x € 2,0148 + 50 mq x € 1,3144 = € 166,46
Sono poi applicati gli importi delle componenti perequative UR1 per € 0,10/anno, UR2 per € 1,50/anno e UR3 per € 6,00/anno.
Al risultato ottenuto dal calcolo della tariffa (escluse le quote perequative) viene poi applicata l'addizionale provinciale (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente TEFA) pari al 5%.
L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha istituito con la Delibera 386/2023/R/rif i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani.
I sistemi di “perequazione” sono specifiche componenti tariffarie estese alla totalità delle utenze nazionali che hanno lo scopo di compensare i costi generati da eventi o attività localizzate al fine di “socializzarli” e non farli gravare sulla sola utenza “locale” incolpevole del verificarsi di tali eventi.
Con decorrenza 01/01/2024 sono previste due componenti perequative che ogni Comune è obbligato ad addebitare nei documenti di addebito della TARI:
UR1 compensa i costi di trasporto e trattamento/smaltimento dei rifiuti accidentalmente e volontariamente pescati nei mari e nelle acque interne del paese. È transitoriamente quantificata in 0,10€/anno per utenza;
UR2 compensa le agevolazioni riconosciute alle utenze colpite da eventi eccezionali e calamitosi. È transitoriamente quantificata in 1,50€/anno per utenza.
Con la Delibera 176/2025/R/rif ARERA ha confermato la modifica dell'allegato A della Delibera 386/2023/R/rif istituendo con decorrenza 01/01/2025 un'ulteriore componente perequativa:
UR3 per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti. Inizialmente è posta pari a 6,00€/anno per utenza.
Gli importi delle componenti perequative sono rapportabili ai giorni effettivi di occupazione dell'immobile.
Le componenti non sono soggette a riduzioni o esenzioni.
Ogni utenza è soggetta a questa imposizione.
L'importo derivante dall'applicazione delle componenti è versato alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).
Anno | Popolazione | Rifiuti Differenziati (t) | Rifiuti Totali (t) | Percentuale RD (%) |
---|---|---|---|---|
2023 | 102 | 41,884 | 72,544 | 57,74% |
2022 | 106 | 41,120 | 90,280 | 45,55% |
2021 | 107 | 38,074 | 89,434 | 42,57% |
Fonte: Catasto dei Rifiuti di cui al D.Lgs. 152/06