Raccolta differenziata
stivLa raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel Comune di Gargnano si effettua con il sistema Porta a porta nel centro storico , mentre in tutte le altre zone viene utilizzato il sistema a cassonetti stradali .
La raccolta differenziata è obbligatoria per tutti gli utenti e prevede il ritiro domiciliare o cassonetti stradali per le seguenti tipologie:
- carta (cassonetto bianco),
- vetro / lattine (cassonetto blu) ,
- imballaggi in plastica (cassonetto giallo) ,
- indifferenziato residuo (cassonetto verde) .
CALENDARIO DEI RITIRI DEI RIFIUTI "PORTA A PORTA" NEI CENTRI STORICI DI GARGNANO, BOGLIACO E VILLA
I Rifiuti devono essere esposti dalle ore 06.00 alle ore 09.00
Giorno |
Tipo Rifiuto | Tipo Rifiuto |
---|---|---|
LUNEDI' | Indifferenziato | Vetro e Lattine |
MARTEDI' | Indifferenziato | Carta |
MERCOLEDI' | Indifferenziato | Plastica |
GIOVEDI' | Indifferenziato | Carta |
VENERDI' | Indifferenziato | Vetro e Lattine |
SABATO | Indifferenziato | Carta |
DOMENICA | Indifferenziato | Servizio estivo svolto da metà maggio a metà settembre |
Tutti i rifiuti urbani, anche ingombranti, possono essere consegnati al Centro di Raccolta di via Repubblica 80 (sulla statale 45bis direzione Limone appena prima della prima galleria).
Sul territorio sono presenti punti di raccolta per frazioni particolari: consulta la mappa .
Il Ritiro domiciliare rifiuti ingombranti è attualmente sospeso (servizio di norma prenotabile al n. 0365/7988320 o 312 o 319, con ritiro mercoledì o venerdì)
Per maggiori informazioni consultare gli orari del Centro di Raccolta o contattare direttamente il Comune.
ABC dei rifiuti di Gargnano
Centri di raccolta: orari e istruzioni per l'uso
il nuovo Centro di Raccolta si trova sulla Strada Statale 45bis direzione nord appena prima della prima galleria
ingresso consentito fino a 5 minuti prima della chiusura
GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO |
---|---|---|
Lunedì | 14:00 - 17:00 | |
Martedì | 14:00 - 17:00 | |
Mercoledì | 14:00 - 17:00 | |
Giovedì | 14:00 - 17:00 | |
Venerdì | 14:00 - 17:00 | |
Sabato | 14:00 - 19:00 | |
Domenica |
Il Centro di Raccolta è sempre chiuso nei giorni festivi
ingresso consentito fino a 5 minuti prima della chiusura
GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO |
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Lunedì | 14:00 - 17:00 | |
Martedì | ||
Mercoledì | 14:00 - 17:00 | |
Giovedì | ||
Venerdì | 14:00 - 17:00 | |
Sabato | 14:00 - 17:00 | |
Domenica |
Il Centro di Raccolta è sempre chiuso nei giorni festivi
Istruzioni per i privati:
Scarica il modulo da compilare se hai necessità di entrare con un furgone
Istruzioni per le aziende:
Scarica la SCHEDA DI CONFERIMENTO necessaria per entrare al Centro di Raccolta
RIFERIMENTI E INDIRIZZI DEL COMUNE E DEL GESTORE DEL SERVIZIO
In questa sezione sono disponibili tutte le informazioni relative al Gestore dei Rapporti con l'Utenza (Comune di Gargnano) e al Gestore del Servizio sul Territorio (Garda Uno SpA).
Per ogni aspetto che riguarda l'Utenza in termini di Tributo TARI, la competenza è esclusivamente dell'Ente Locale: Comune di Gargnano i cui riferimenti sono qui sotto riportati.
Per ogni aspetto che riguarda il Servizio in termini operativi (raccolta dei rifiuti differenziati e del Secco Residuo sul territorio, accesso ai Centri di Raccolta, modalità di conferimento dei Rifiuti, problemi di mancata raccolta, evidenza di errato conferimento), la competenza è esclusivamente del Gestore Garda Uno SpA i cui riferimenti sono qui sotto riportati.
Comune di Gargnano
Sede: Via Roma 47 - 25084 Gargnano (BS) – Ufficio Tributi – I° piano
Codice Fiscale: 00553860172; Partita IVA: 00570180984
Svolge il Servizio di Gestione della Tariffa e del Rapporto con l'Utenza.
Per ogni necessità che riguarda il Tributo TARI, la modalità di addebito e di calcolo, per i pagamenti e le posizioni sospese è disponibile lo Sportello dell'Ufficio Tributi presso la Sede del Comune al piano primo. Possono essere inviate segnalazione di errori nella determinazione di quanto addebitato e di errori / variazioni nei dati relativi all'Utenza rilevanti ai fini della commisurazione dell’addebito stesso.
MARTEDÌ - SU APPUNTAMENTO
MERCOLEDÌ - SU APPUNTAMENTO
GIOVEDÌ - SU APPUNTAMENTO
VENERDÌ - SU APPUNTAMENTO
Apri un ticket
Garda Uno SpA
Sede: Via Italo Barbieri 20 - 25080 Padenghe sul Garda (BS)
Svolge il Servizio operativo di Gestione dello Spazzamento meccanico e manuale delle Strade
Per ogni necessità che riguarda il Servizio è possibile utilizzare il sistema di supporto all'Utenza cliccando sulla scritta "Apri un ticket". Avrete risposta nel più breve tempo possibile compatibilmente con il problema riscontrato: vi sono situazioni che non consentono una celere risposta in quanto devono essere verificate le condizioni con le quali è emerso il problema.
Si raccomanda, all'apertura del ticket, di non utilizzare una email PEC, salvo che non si sia certi che la PEC possa ricevere anche da caselle postali elettroniche non certificate. Nel caso sia necessario utilizzare comunque una PEC, vi invitiamo a scrivere direttamente al nostro recapito PEC sotto indicato.
Martedì - contatto CallCenter
Mercoledì - contatto CallCenter
Giovedì - contatto CallCenter
Venerdì - contatto CallCenter
Sabato - contatto CallCenter
Apri un ticket
Garda Uno SpA
Sede: Via Italo Barbieri 20 - 25080 Padenghe sul Garda (BS)
Svolge il Servizio operativo di Gestione della Raccolta e del Trasporto dei Rifiuti Urbani ed Assimilati
Per ogni necessità che riguarda il Servizio è possibile utilizzare il sistema di supporto all'Utenza cliccando sulla scritta "Apri un ticket". Avrete risposta nel più breve tempo possibile compatibilmente con il problema riscontrato: vi sono situazioni che non consentono una celere risposta in quanto devono essere verificate le condizioni con le quali è emerso il problema.
Si raccomanda, all'apertura del ticket, di non utilizzare una email PEC, salvo che non si sia certi che la PEC possa ricevere anche da caselle postali elettroniche non certificate. Nel caso sia necessario utilizzare comunque una PEC, vi invitiamo a scrivere direttamente al nostro recapito PEC sotto indicato.
Martedì - contatto solo telefonico
Mercoledì - contatto solo telefonico
Giovedì - contatto solo telefonico
Venerdì - contatto solo telefonico
Sabato - contatto CallCenter
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Avvisi Comune
La Tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2014 ed è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento.
La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a mesi 6 nel corso dello stesso anno solare la TARI è dovuta solo dal possessore a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie.
Si intendono per:
- locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, nonché strutture semplicemente poste sul suolo;
- aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
Sono escluse dal tributo:
- le aree scoperte pertinenziali accessorie ai locali di civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
L'acquisizione della residenza anagrafica o la presenza di arredo e/oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, facendo scattare l'obbligo di corresponsione del tributo. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell'immobile.
La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo
Le Tariffe per l'anno 2020 sono state Deliberate dal Consiglio Comunale in data 29/12/2020 con Delibera n. 35. Si ricorda che le Tariffe sono calcolate sulla base del Piano Economico e Finanziario che, dall'anno 2020, è predisposto sulla base del Metodo Tariffario Rifiuti di cui all'Allegato A della Delibera 443/2019/R/rif dell'Autorità ARERA che, dal 01/01/2018, svolge le funzioni di Regolazione anche del Servizio Integrato dei Rifiuti.
In deroga a quanto sopra, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020, per l'anno 2020 sono applicate le Tariffe del 2019. In caso emerga un conguaglio tra le tariffe calcolate per il 2020 secondo il nuovo Metodo sopra richiamato e le tariffe applicate nel 2020 basate sul 2019, questo dovrà essere recuperato nei successivi tre anni a partire dall'anno 2021.
Si riportano gli Atti attualmente vigenti (cliccare sul documento per accedervi).
Il pagamento si effettua tramite F24 allegato all'avviso di pagamento:
- presso sportelli bancari o postali senza commissioni di versamento;
- on-line per i titolari di c/c abilitati al servizio di home Banking.
Il mancato ricevimento dell’avviso non esime in alcun caso il contribuente dall'obbligo del pagamento della Tassa alle date sopra indicate.
In caso di mancato recapito dell’avviso di pagamento l’utente può contattare l’Ufficio Tributi del Comune di Gargnano
oppure richiederlo attraverso il sistema di Segnalazioni messo a disposizione dell'Utenza
SCADENZA PAGAMENTI
Il contribuente riceverà presso il proprio domicilio fiscale un avviso di pagamento con l'indicazione degli importi e delle scadenze e con allegate le deleghe di versamento F24 precompilate.
Sono previste due rate di pagamento con le seguenti scadenze:
1ª rata - scadenza: 30 settembre
2ª rata – scadenza: 30 novembre
Solo per l’anno 2020
1ª rata – scadenza: 30 novembre 2020
2ª rata – scadenza: 1 febbraio 2021
A norma del comma 683 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 le tariffe della TARI vengono determinate dall'organo consiliare sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto a norma delle leggi vigenti in materia. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
Tariffe per le Utenze domestiche
Per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche si tiene conto della superficie degli immobili e del numero dei componenti del nucleo familiare dell’intestatario della tassa. La quota che si applica alla superficie degli immobili occupati dai componenti del nucleo familiare è chiamata “Quota Fissa”. La “Quota Variabile” invece, è calcolata in rapporto alla quantità presuntiva di rifiuti prodotti dai componenti che occupano gli immobili.
Per calcolare il dovuto occorre moltiplicare la tariffa relativa alla Quota Fissa per i metri quadrati dell’immobile e, a tale risultato, va sommato l’importo della Quota Variabile.
ESEMPIO:
Abitazione di 100 mq occupata da 3 componenti
Tariffa Quota Fissa per mq = € 0,761745
Tariffa Quota Variabile per 3 componenti = € 129,501853
Calcolo: mq.100 x € 0,761745 = € 76,17 + € 129,50 = € 205,67*
*all'importo della Tari viene aggiunto il TEFA pari al 5%
Tariffe per le Utenze non domestiche
Le utenze non domestiche sono suddivise in 21 categorie di attività economiche così come identificate dal D.P.R. n. 158/1999. Anche per le utenze non domestiche la tariffa sui rifiuti si compone di una Quota Fissa e di una Quota Variabile.
Per il calcolo di quanto dovuto occorre sommare la Quota Fissa alla Quota Variabile e moltiplicare la somma ottenuta per i metri quadrati dell'immobile occupato.
ESEMPIO:
Ufficio con una superficie di 50 mq, categoria 8
tariffa Quota Fissa per mq: € 1,338492
tariffa Quota Variabile per mq: € 2,612635
somma tariffa (QF + QV) = € 3,951127
Calcolo: mq. 50 x € 3,3292 = € 197,56*
*all'importo della Tari viene aggiunto il TEFA pari al 5%
TEFA: Tributo per l’Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell’Ambiente (ex art. 19 D. Lgs. 504/1992 e art. 38 bis D.L. 124/2019), che viene aggiunto all'importo della TARI e riversato alla provincia di Brescia. Per l’anno 2020 è pari al 5%.
La TARI non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento di pratiche anagrafiche e/o altre pratiche comunali ma è necessario dichiarare ogni nuova conduzione/occupazione e ogni eventuale variazione, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione:
“ATTIVAZIONE UTENZA DOMESTICA RESIDENTI”
“ATTIVAZIONE UTENZA NON DOMESTICA”
La dichiarazione di inizio occupazione o di variazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione o si è verificata la variazione e conserva efficacia anche per le annualità successive qualora non si verifichino modificazione dei dati denunciati.
Non devono essere dichiarate le variazioni relative alla modifica del numero dei componenti famigliari quando si tratta di soggetti residenti nello stesso nucleo famigliare. Devono, invece, essere dichiarate le variazione del numero dei componenti nei casi di soggetti non residenti o soggetti residenti in nuclei separati rispetto a quello dell'intestatario della denuncia Tari.
La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessata occupazione (locali liberi da cose e persone) utilizzando l'apposito modulo “CESSAZIONE UTENZA DOMESTICA” e "CESSAZIONE UTENZA NON DOMESTICA"
Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, la tassa è dovuto sino alla data in cui viene prodotta, salvo il caso di duplicazione (vale a dire che altro soggetto passivo abbia già versato il tributo per i medesimi locali) o dimostrazione della effettiva cessazione con la produzione della documentazione che attesti la cessazione delle utenze ai servizi di rete.
I motivi più ricorrenti che implicano un obbligo di nuova denuncia, denuncia di variazione o cessazione sono:
- le nuove occupazioni effettuate da soggetti a seguito di immigrazione o di costituzione di una nuova famiglia;
- il trasferimento nell'ambito del Comune poiché comporta una variazione della metratura dei locali o delle aree occupate ed un nuovo recapito;
- il cambio di intestazione della denuncia nei casi di subentro per decesso di soggetti non residenti;
- i casi di emigrazione o trasferimento ad altro Comune.
E' altresì possibile comunicare la variazione del nucleo famigliare utilizzando l'apposito modulo Dichiarazione componenti nucleo familiare
RIDUZIONI PER SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE
Per poter usufruire dei contributi TARI agli utenti in stato di disagio economico e sociale occorre rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Gargnano email servizisociali@comune.gargnano.bs.it
RIDUZIONI PER AUTOCOMPOSTAGGIO DOMESTICO
Alle utenze domestiche, anche servite dal servizio di raccolta manuale a domicilio, che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione secondo quanto definito dall'art. 16 comma 5 del Regolamento. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 30 novembre dell’anno precedente, di apposita istanza, compilando l'apposito modulo “RICHIESTA RIDUZIONE AUTOCOMPOSTAGGIO DOMESTICO”, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore. Per godere della riduzione l’attività di compostaggio deve essere univocamente riconducibile all'utente o agli utenti che ne fanno specifica richiesta.
L'Ente sta predisponendo idonee procedure per consentire l'invio in forma elettronica all'Utenza dei Documenti di Riscossione
In caso di omesso versamento alle date sopra indicate è possibile regolarizzare la propria posizione avvalendosi del RAVVEDIMENTO OPEROSO (art. 13 del D. Lsg 472/1997 e successive modificazioni). Il ravvedimento operoso è applicabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.
Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso di accertamento indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla notifica, con addebito delle spese di notifica, e con applicazione della sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del D.Lgs 471/1997, oltre agli interessi di mora. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ridotta ed è pari al 2% per ciascun giorno di ritardo. L'avviso di accertamento contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si provvederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. L’irrogazione delle sanzioni deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, seguendo le disposizioni recate dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Gli interessi di mora sono computati nella misura del vigente tasso legale aumentato di 2 punti e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Qualora si riscontrino delle anomalie nell'avviso di pagamento è possibile rivolgersi al Settore Tributi del Comune di Gargnano per la verifica dei dati ed eventualmente chiedere provvedimento di autotutela inviandolo via mail a tributi@comune.gargnano.bs.it o via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.gargnano.bs.it o via posta a Comune di Gargnano, Via Roma 47 - 25084 Gargnano (BS). Il documento deve sempre essere accompagnato dalla fotocopia del documento di identità del firmatario.
Conguagli compensazioni e rimborsi
Le modifiche inerenti le caratteristiche dell’utenza che comportino variazione del tributo in corso d’anno sono considerate per il tributo dell’anno successivo mediante conguaglio compensativo. Qualora la cessazione dell’utenza impedisca di provvedere al conguaglio compensativo a favore del contribuente obbligato, si provvede al rimborso.
Il rimborso riconosciuto dovuto viene effettuato entro 180 giorni dalla richiesta (art.1, comma 164, Legge 296/06). Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. (art.36 del Regolamento TARI), compilando l'apposito modulo “RICHIESTA RIMBORSO UTENZE DOMESTICHE” o “RICHIESTA RIMBORSO UTENZE NON DOMESTICHE”.
Anno |
Popolazione | Rifiuti Differenziati (t) | Rifiuti Totali (t) | Percentuale RD (%) |
---|---|---|---|---|
2019 | 2.826 | 1.132,030 | 2.653,950 | 42,65% |
2018 | 2.823 | 985,892 | 2.554,312 | 38,60% |
2017 | 2.865 | 808,325 | 2.405,665 | 33,60% |
Fonte: Catasto dei Rifiuti di cui al D.Lgs. 152/06
Avvisi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
REGOLAMENTI, DELIBERE, PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO, MODULISTICA
In questa sezione sono pubblicate le Delibere attinenti il Regolamento TARI.
Regolamento TARI vigente (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28/09/2020)
I contribuenti che abbiano verificato un’incongruenza nei dati di dettaglio dell’invito al pagamento ricevuto possono richiedere rettifica tramite una Istanza in Autotutela, mentre per chiedere un rimborso dovrà essere utilizzato il modulo di Rimborso per Utenze Domestiche e di Rimborso per Utenze non Domestiche.
Sistema di gestione delle Segnalazioni: da utilizzare per ogni istanza di reclamo al Gestore della Tariffa e del Rapporto con l'Utenza che attualmente è il Comune di Gargnano.