Raccolta differenziata
La raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Polpenazze del Garda si effettua con il sistema Porta a porta integrale. L'eco calendario fornisce tutte le indicazioni necessarie.
La raccolta differenziata è obbligatoria per tutti gli utenti e prevede il ritiro domiciliare per: carta, vetro / lattine, imballaggi in plastica, organico, secco residuo.
Il Centro di Raccolta riceve i rifiuti urbani riciclabili, anche ingombranti, correttamente divisi. Cittadini ed imprese di Polpenazze utilizzano il Centro di Raccolta sovracomunale di Calvagese d/R.
Sul territorio sono presenti punti di raccolta per frazioni particolari: consulta la mappa
Altri servizi a richiesta:
- Ritiro domicilio rifiuti ingombranti (primo martedì del mese): servizio prenotabile fino a due giorni prima dello svolgimento al numero verde 800 033 955 attivo da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 20.00 e sabato dalle 08.00 alle 13.00. Per la prenotazione è necessario indicare i dati dell'intestatario TARI (cognome, nome, codice fiscale, indirizzo di ritiro) e la tipologia di rifiuti da ritirare. Pezzi massimi 3. In alternativa, il servizio è attivabile anche attraverso la compilazione dell'apposito form: un operatore entrerà in contatto con voi per fissare l'appuntamento. Per ogni servizio sono disponibili n.12 posti. La richiesta è accolta anche in funzione della disponibilità per quella determinata data.
- Ritiro domicilio vegetale: servizio da marzo a novembre ad iscrizione presso il Comune.
- Ritiro domicilio pannolini: servizio ad iscrizione presso il Comune.
Per maggiori informazioni consultare l'eco calendario, gli orari del Centro di Raccolta o contattare direttamente il Comune.
Calendario della settimana
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venerdì 13/12/2024
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lunedì 16/12/2024
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martedì 17/12/2024
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mercoledì 18/12/2024
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ABC dei rifiuti di Polpenazze
Centri di raccolta: orari e istruzioni per l'uso
Informiamo gli Utenti che il Centro di Raccolta di Calvagese è inagibile a seguito di un incendio occorso il 24 novembre 2024.
In alternativa gli utenti di Polpenazze possono utilizzare il Centro di Raccolta di Manerba, via Cave, utilizzando la consueta tessera di accesso.
Istruzioni per i privati:
Scarica il modulo da compilare se hai necessità di entrare con un furgone
Istruzioni per le aziende:
Scarica la SCHEDA DI CONFERIMENTO necessaria per entrare al Centro di Raccolta
Informiamo gli Utenti che il Centro di Raccolta di Calvagese è inagibile a seguito di un incendio occorso il 24 novembre 2024.
In alternativa gli utenti di Polpenazze possono utilizzare il Centro di Raccolta di Manerba, via Cave, utilizzando la consueta tessera di accesso. Gli orari sono i seguenti:
ingresso consentito fino a 5 minuti prima della chiusura
GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO |
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Lunedì | 13:00 - 18:30 | |
Martedì | 13:00 - 18:30 | |
Mercoledì | 13:00 - 18:30 | |
Giovedì | 13:00 - 18:30 | |
Venerdì | 13:00 - 18:30 | |
Sabato | 13:00 - 18:30 |
APERTURE FESTIVE (orario consueto):
6 gennaio | APERTO |
Lunedì di Pasquetta | APERTO |
15 agosto | APERTO |
RIFERIMENTI E INDIRIZZI DEL COMUNE E DEL GESTORE DEL SERVIZIO
In questa sezione sono disponibili tutte le informazioni relative al Gestore dei Rapporti con l'Utenza (Comune di Polpenazze del Garda) e al Gestore del Servizio sul Territorio (Garda Uno S.p.A.).
Per ogni aspetto che riguarda l'Utenza in termini di Tributo TARI (Attivazione, Disattivazione, Calcolo del Tributo e relativi addebito, aggiornamento dati anagrafici, pagamenti e solleciti, riscossione coattiva e ingiunzioni, assimilazione dei Rifiuti agli Urbani), la competenza è esclusivamente dell'Ente Locale: Comune di Polpenazze del Garda, i cui riferimenti sono qui sotto riportati.
Per ogni aspetto che riguarda il Servizio in termini operativi (raccolta dei rifiuti differenziati e del Secco Residuo sul territorio, accesso ai Centri di Raccolta, modalità di conferimento dei Rifiuti, problemi di mancata raccolta, evidenza di errato conferimento), la competenza è esclusivamente del Gestore Garda Uno S.p.A., i cui riferimenti sono qui sotto riportati.
Comune di Polpenazze del Garda
Sede: Piazza Biolchi 1 , 25080 Polpenazze del Garda (BS) - Ufficio Tributi
Codice Fiscale: 00839700176; Partita IVA: 00581050986
Svolge il Servizio di Gestione della Tariffa e del Rapporto con l'Utenza.
Per ogni necessità che riguarda il Tributo TARI, la modalità di addebito e di calcolo, per i pagamenti e le posizioni sospese è disponibile lo Sportello dell'Ufficio Tributi presso la Sede del Comune al piano primo. Possono essere inviate segnalazione di errori nella determinazione di quanto addebitato e di errori / variazioni nei dati relativi all'Utenza rilevanti ai fini della commisurazione dell’addebito stesso.
MARTEDÌ - SOLO SU APPUNTAMENTO
MERCOLEDÌ - SOLO SU APPUNTAMENTO
GIOVEDÌ - SOLO SU APPUNTAMENTO
VENERDÌ - SOLO SU APPUNTAMENTO
Apri un ticket
Garda Uno S.p.A.
Sede: Via Italo Barbieri 20 - 25080 Padenghe sul Garda (BS)
Svolge il Servizio operativo di Gestione dello Spazzamento meccanico e manuale delle Strade
Per ogni necessità che riguarda il Servizio è possibile utilizzare il sistema di supporto all'Utenza cliccando sulla scritta "Apri un ticket". Avrete risposta nel più breve tempo possibile compatibilmente con il problema riscontrato: vi sono situazioni che non consentono una celere risposta in quanto devono essere verificate le condizioni con le quali è emerso il problema.
Si raccomanda, all'apertura del ticket, di non utilizzare una email PEC, salvo che non si sia certi che la PEC possa ricevere anche da caselle postali elettroniche non certificate. Nel caso sia necessario utilizzare comunque una PEC, vi invitiamo a scrivere direttamente al nostro recapito PEC sotto indicato.
Martedì - Contact Center
Mercoledì - Contact Center
Giovedì - Contact Center
Venerdì - Contact Center
Sabato - Contact Center
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Garda Uno S.p.A.
Sede: Via Italo Barbieri 20 - 25080 Padenghe sul Garda (BS)
Svolge il Servizio operativo di Gestione della Raccolta e del Trasporto dei Rifiuti Urbani ed Assimilati
Per ogni necessità che riguarda il Servizio è possibile utilizzare il sistema di supporto all'Utenza cliccando sulla scritta "Apri un ticket". Avrete risposta nel più breve tempo possibile compatibilmente con il problema riscontrato: vi sono situazioni che non consentono una celere risposta in quanto devono essere verificate le condizioni con le quali è emerso il problema.
Si raccomanda, all'apertura del ticket, di non utilizzare una email PEC, salvo che non si sia certi che la PEC possa ricevere anche da caselle postali elettroniche non certificate. Nel caso sia necessario utilizzare comunque una PEC, vi invitiamo a scrivere direttamente al nostro recapito PEC sotto indicato.
Martedì - Contact Center
Mercoledì - Contact Center
Giovedì - Contact Center
Venerdì - Contact Center
Sabato - Contact Center
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Avvisi Comune
La Tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2014 ed è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento.
La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a mesi 6 nel corso dello stesso anno solare la TARI è dovuta solo dal possessore a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie.
Si intendono per:
- locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, nonché strutture semplicemente postae sul suolo;
- aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
Sono escluse dal tributo:
- le aree scoperte pertinenziali accessorie ai locali di civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
L'acquisizione della residenza anagrafica o la presenza di arredo e/oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, facendo scattare l'obbligo di corresponsione del tributo. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell'immobile.
La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo
Delibera Consiglio Comunale n.7 del 27/04/2022: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ PER IL COMUNE DI POLPENAZZE D/G PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/rif) IN QUALITÀ DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE.
Con la deliberazione indicata l'Ente Locale sovraordinato, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha deliberato di approvare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. "Livello qualitativo minimo” di cui all'art.3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.
La Carta della Qualità è stata approvata dalla Giunta Comunale con Delibera Giunta n.16 del 15/02/2023 e Delibera del Consiglio Comunale n.1 del 19/04/2023 ad oggetto: APPROVAZIONE CARTA DELLA QUALITÀ UNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI. DELIBERAZIONE N. 15/2022/R/RIF DEL 18 GENNAIO 2022 DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI ED AMBIENTE (ARERA)
Link alla Carta della Qualità.
Le Tariffe per l'anno 2024 sono state Deliberate dal Consiglio Comunale in data 24/04/2024. Si ricorda che le Tariffe sono calcolate sulla base del Piano Economico e Finanziario che, dall'anno 2022 e per l'intero periodo regolatorio 2022-2025, è predisposto sulla base del secondo Metodo Tariffario Rifiuti di cui all'Allegato A della Delibera 363/2021/R/rif dell'Autorità ARERA che, dal 01/01/2018, svolge le funzioni di Regolazione anche del Servizio Integrato dei Rifiuti.
Si riportano gli atti attualmente vigenti (cliccare sul documento per accedervi).
Anno 2023
A norma del comma 683 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 le tariffe della TARI vengono determinate dall'organo consiliare sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto a norma delle leggi vigenti in materia. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
Per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche si tiene conto della superficie degli immobili e del numero dei componenti del nucleo familiare dell’intestatario della tassa (Per i non residenti si rimanda per il calcolo dei componenti alla tabella dell’art.16, comma 3, del Regolamento TARI approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 30.09.2020). La quota che si applica alla superficie degli immobili occupati dai componenti del nucleo familiare è chiamata “Quota Fissa”. La “Quota Variabile” invece, è calcolata in rapporto alla quantità presuntiva di rifiuti prodotti dai componenti che occupano gli immobili.
Per calcolare il dovuto occorre moltiplicare la tariffa relativa alla Quota Fissa per i metri quadrati dell’immobile e, a tale risultato, va sommato l’importo della Quota Variabile.
Tariffe per le Utenze domestiche
ESEMPIO:
Abitazione di 100 mq occupata da 3 componenti
Tariffa Quota Fissa per mq = € 0,7668
Tariffa Quota Variabile per 3 componenti = € 61,42
Calcolo: mq.100 x € 0,7668 = € 76,68 + € 61,42 = € 138,10*
*all'importo della Tari viene aggiunto il TEFA pari al 5%
Tariffe per le Utenze non domestiche
Le utenze non domestiche sono suddivise in 20 categorie di attività economiche così come identificate dal D.P.R. n. 158/1999. Anche per le utenze non domestiche la tariffa sui rifiuti si compone di una Quota Fissa e di una Quota Variabile.
Per il calcolo di quanto dovuto occorre sommare la Quota Fissa alla Quota Variabile e moltiplicare la somma ottenuta per i metri quadrati dell'immobile occupato.
ESEMPIO:
Ufficio con una superficie di 50 mq, categoria 11
tariffa Quota Fissa per mq: € 2,0148
tariffa Quota Variabile per mq: € 1,3144
somma tariffa (QF + QV) = € 3,3292
Calcolo: mq. 50 x € 3,3292 = € 166,46*
*all'importo della Tari viene aggiunto il TEFA pari al 5%
TEFA: Tributo per l’Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell’Ambiente (ex art. 19 D. Lgs. 504/1992 e art. 38 bis D.L. 124/2019), che viene aggiunto all'importo della TARI e riversato alla provincia di Brescia. Per l’anno 2023 è pari al 5%.
L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha istituito con la Delibera 386/2023/R/rif i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani.
I sistemi di “perequazione” sono specifiche componenti tariffarie estese alla totalità delle utenze nazionali che hanno lo scopo di compensare i costi generati da eventi o attività localizzate al fine di “socializzarli” e non farli gravare sulla sola utenza “locale” incolpevole del verificarsi di tali eventi.
Con decorrenza 01/01/2024 sono previste due componenti perequative che ogni Comune è obbligato ad addebitare nei documenti di addebito della TARI:
UR1 compensa i costi di trasporto e trattamento/smaltimento dei rifiuti accidentalmente e volontariamente pescati nei mari e nelle acque interne del paese. È transitoriamente quantificata in 0,10€/anno per utenza;
UR2 compensa le agevolazioni riconosciute alle utenze colpite da eventi eccezionali e calamitosi. È transitoriamente quantificata in 1,50€/anno per utenza.
Gli importi delle componenti perequative sono rapportabili ai giorni effettivi di occupazione dell'immobile.
Le componenti non sono soggette a riduzioni o esenzioni.
Ogni utenza è soggetta a questa imposizione.
Il pagamento si effettua tramite F24 allegato all'avviso di pagamento:
- presso sportelli bancari o postali senza commissioni di versamento;
- on-line per i titolari di c/c abilitati al servizio di home Banking.
Il mancato ricevimento dell'avviso non esime in alcun caso il contribuente dall'obbligo del pagamento della Tassa alle date indicate.
In caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento l'utente può contattare l'Ufficio Tributi del Comune di Polpenazze del Garda al numero 0365/674012 interno 4
oppure richiederlo per posta elettronica al seguente indirizzo e-mail info@comune.polpenazzedelgarda.bs.it
Dall'anno 2021 la TARI può essere pagata con PAgoPA
SCADENZA PAGAMENTI
Il contribuente riceverà presso il proprio domicilio fiscale un avviso di pagamento con l'indicazione degli importi e delle scadenze e con allegate le deleghe di versamento F24 precompilate.
Sono previste due rate di pagamento con le seguenti scadenze:
- 1ª rata - scadenza: 31 maggio
- 2ª rata - scadenza: 3 dicembre
Può essere pagato l'intero importo in un'unica soluzione entro il 31 maggio
Il Regolamento TARI vigente prevede all'art.34 e all'art.39, riportati a seguire, la modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento dell'anno in corso, degli avvisi di accertamento e/o sulle ingiunzioni a ruolo.
Art.34. Dilazioni di pagamento sugli avvisi di pagamento dell’anno in corso
1.Il contribuente in regola con i versamenti fino all’anno precedente, può richiedere al responsabile della risorsa di entrata, entro la scadenza del versamento, la rateizzazione dei pagamenti TARI mediante richiesta scritta, nelle ipotesi di:
c) l’utente dichiari mediante autocertificazione ai sensi del DPR 441/00 di essere beneficiario del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori Elettrico, Gas o Idrico;
d) l’Utente si trovi in condizioni di economiche disagiate, nei termini e con i criteri definiti dall’Ente Locale;
e) l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
L’Utente che ritiene di averne diritto deve presentare apposita richiesta entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
2.Nel caso sussistano i termini di cui al comma 1, al documento di riscossione saranno allegati i bollettini di pagamento (F24, pagoPA, ecc.) che consentono il pagamento rateale.
3.Il dirigente responsabile dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 30 giorni dal suo ricevimento e se accettata predisponendo un piano rateale firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano.
4.Sugli importi rateizzati non sono dovuti gli interessi legali.
5.La rateazione non è consentita se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 50,00.
6.La durata del piano rateale non può eccedere tre anni, se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 6.000,00 ed i cinque anni, se superiore.
7.L’ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00.
8.L’ufficio, qualora le somme rateizzate superino l’importo di Euro 6.000,00 può richiedere adeguata garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa per un importo pari al credito complessivamente vantato dall'Amministrazione.
9.Il contribuente che non adempie puntualmente alle scadenze stabilite, nel caso di pagamento rateale dell’imposta o tassa ordinaria, decade dalla rateizzazione e deve versare le sanzioni per omesso versamento di cui al primo comma dell’articolo 37.
Art.39. Dilazioni di pagamento sugli avvisi di accertamento e/o sulle ingiunzioni a ruolo
1. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di liquidazione e accertamento, secondo un piano rateale predisposto dall’ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano. Sugli importi rateizzati non sono dovuti gli interessi.
2. Il dirigente responsabile della risorsa di entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 30 giorni dal suo ricevimento.
3. La rateazione non è consentita:
✓ Quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
✓ Quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
✓ Se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 50,00.
4. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni, se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 6.000,00 ed i cinque anni, se superiore.
5. L’ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00.
6. L’ufficio, qualora le somme rateizzate superino l’importo di Euro 6.000,00, può richiedere adeguata garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa per un importo pari al credito complessivamente vantato dall'Amministrazione.
7. In caso di comprovato peggioramento della situazione la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di cinque anni, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 8. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
8. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è
immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
E' possibile ricevere la bolletta in formato elettronico compilando l'apposito modulo “INVIO BOLLETTA MAIL” .
La TARI non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento di pratiche anagrafiche e/o altre pratiche comunali ma è necessario dichiarare ogni nuova conduzione/occupazione e ogni eventuale variazione, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione:
“ ATTIVAZIONE/VARIAZIONE/CESSAZIONE UTENZA DOMESTICA RESIDENTI ”
“ ATTIVAZIONE/VARIAZIONE/CESSAZIONE UTENZA DOMESTICA NON RESIDENTI ”
“ ATTIVAZIONE/VARIAZIONE/CESSAZIONE UTENZA NON DOMESTICA ”
- Il soggetto passivo ha l’obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell’art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
- I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l’obbligo di presentazione della dichiarazione.
- La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d’identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello online se attivo.
- La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all’atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.
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- In caso la dichiarazione venga presentata allo sportello, l’Ufficio potrà consegnare immediatamente il kit all’Utente ovvero comunicare la data di consegna che dovrà essere entro i successivi 5 giorni lavorativi.
- In caso la dichiarazione venga presentata attraverso altri metodi, l’Ufficio comunicherà la data di consegna del kit che dovrà essere entro i successivi 5 giorni lavorativi.
- In caso l’utente non sia in grado di rispettare la data di consegna prefissata dall’Ufficio del Comune, sarà concordata una nuova data.
5. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui al punto 2, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All’atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente.
6. In caso di decesso dell’intestatario dell’utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l’obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell’utenza e gli eventuali elementi che determinano l’applicazione della Tassa.
7. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa.
8. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell’anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L’intestatario dell’utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.
9. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all’amministratore condominiale di presentare al Comune, entro il termine del punto 2, l’elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
10. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
11. La cessazione dell’occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).
12. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al punto 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
13. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al punto 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
14. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell’applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti punti, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione.
15. In deroga a quanto disposto al punto 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all’articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione.
RACCOLTA DI RIFIUTI VEGETALI
E' possibile aderire al Servizio di Raccolta degli Scarti Vegetali a domicilio: per l'adesione è necessario compilare il relativo MODULO finalizzato anche all'acquisto del relativo contenitore carrellato (sino ad un massimo di tre) e procedere come da presenti nel modulo stesso e all'invio all'Ufficio Tecnico del Comune di Polpenazze del Garda.
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto.
In caso di omesso versamento alle date di scadenza previste è possibile regolarizzare la propria posizione avvalendosi del RAVVEDIMENTO OPEROSO (art.13 del D.Lgs 472/1997 e successive modificazioni). Il ravvedimento operoso è applicabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.
Il Regolamento TARI vigente prevede ai seguenti articoli:
Art.33 Modalità di versamento e sollecito di pagamento
Art.36 Accertamento
Art.37 Sanzioni
Art.38 Interessi
Per qualsiasi ulteriore informazione al fine di procedere tempestivamente alla regolarizzazione della posizione si invita a contattare ai recapiti indicati l'Ufficio Tributi del Comune di Polpenazze del Garda o aprire una richiesta a questa pagina
Riduzioni per le utenze domestiche
- Si applica la riduzione della tassa di 2/3 in favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all’AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, limitatamente all’unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato (in merito a questa previsione si precisa che le pensioni percepite devono essere in convenzione internazionale o devono essere erogate dal paese di residenza, quindi non costituisce requisito utile la pensione italiana o estera erogata da uno stato diverso da quello di residenza); il suo riconoscimento avviene mediante presentazione della dichiarazione.
Tale riduzione vale fino a nuove disposizioni di legge.
- Non si applicano altre riduzioni.
Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive
Non si applicano riduzioni ed agevolazioni
RIDUZIONI PER SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE
- La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) situazioni gravi sociali, documentate dal responsabile dei servizi sociali e successivamente deliberate dalla Giunta Comunale: riduzione fino al 100% nella parte fissa e nella parte variabile;
b) situazioni gravi economiche per le utenze non domestiche, documentate dal responsabile dei servizi sociali e deliberate dalla Giunta Comunale: riduzione fino al 100% nella parte fissa e nella parte variabile;
Per poter usufruire dei contributi TARI agli utenti in stato di disagio economico e sociale occorre rivolgersi:
all'UFFICIO SERVIZI SOCIALI che riceve, PREVIO APPUNTAMENTO TEL. 0365.674012 int 2 - email: ass.sociale@comune.polpenazzedelgarda.bs.it
Le riduzioni e le agevolazioni applicabili sia alle utenze domestiche che non domestiche sono previste dall'articolo 27 del Regolamento TARI.
Ogni riduzione agevolazione esenzione presuppone alla base una richiesta, non si applica quindi in automatico.
RIDUZIONI PER IL RECUPERO
Riduzione della quota variabile delle utenze non domestiche calcolata rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo
- La tariffa per le utenze non domestiche è ridotta nella parte variabile calcolata in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclaggio nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclaggio.
- Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ogni operazione di recupero attraverso la quale i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini; include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La percentuale di riduzione della quota variabile viene calcolata ai sensi art. 27 del regolamento TARI
Qualora si riscontrino delle anomalie nell'avviso di pagamento è possibile rivolgersi al Settore Tributi del Comune di Polpenazze del Garda per la verifica dei dati ed eventualmente chiedere provvedimento di autotutela compilando l'apposito modulo “ISTANZA AUTOTUTELA” ed inviarlo via mail a info@comune.polpenazzedelgarda.bs.it o via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.polpenazzedelgarda.bs.it o via posta a Comune di Polpenazze del del Garda, Piazza Biolchi 1 – 25080 Polpenazze del Garda (BS). Allegare sempre la fotocopia del documento di identità del firmatario.
Conguagli compensazioni e rimborsi
Le modifiche inerenti le caratteristiche dell’utenza che comportino variazione del tributo in corso d’anno (eccetto la variazione del numero di componenti per le utenze domestiche) sono considerate per il tributo dell’anno successivo mediante conguaglio compensativo. Qualora la cessazione dell’utenza impedisca di provvedere al conguaglio compensativo a favore del contribuente obbligato, si provvede al rimborso.
Il rimborso riconosciuto dovuto viene effettuato entro 180 giorni dalla richiesta (art.1, comma 164, Legge 296/06). Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. (art.38 del Regolamento TARI), compilando l'apposito modulo “RICHIESTA RIMBORSO TRIBUTI”.
Anno |
Popolazione | Rifiuti Differenziati (t) | Rifiuti Totali (t) | RD percentuale (%) |
---|---|---|---|---|
2022 | 2.710 | 944,280 | 1.203,300 | 78,47% |
2021 | 2.700 | 970,458 | 1.218,498 | 79,64% |
2020 | 2.660 | 923,828 | 1.160,248 | 79,62% |
Fonte: Catasto dei Rifiuti di cui al D.Lgs. 152/06
Avvisi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
REGOLAMENTI, DELIBERE, MODULISTICA
In questa sezione sono pubblicati Regolamenti e Delibere attinenti la TARI e la Gestione dei Rifiuti.
È accessibile anche la modulistica, documenti di interesse e altre informazioni.
Regolamento TARI in vigore dal 01/01/2023 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.3 del 19/04/2023
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI
(ai sensi dell'art. 198 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, aggiornato al d.lgs. 116/2022) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.2 del 19/04/2023
Atti in vigore sino al 31/12/2022
Regolamento TARI approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21/07/2021
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI (ai sensi dell'art. 198 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, aggiornato al d.lgs. 116/2022)
Modulistica
ISTANZA IN AUTOTUTELA per avvisi di pagamento bonari e/o avvisi di accertamento
ISTANZA DI RETTIFICA RIMBORSO BOLLETTA TARI per errore pagamento
MODULO RECLAMI: da utilizzare per ogni istanza di ricorso al Gestore della Tariffa e del Rapporto con l'Utenza che attualmente è il Comune di Polpenazze del Garda
MODULO ACQUISTO CONTENITORE RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI VEGETALI