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Gardauno Spa

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Raccolta differenziata

La raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Calvagese della Riviera si effettua con il sistema Porta a porta integrale. L'eco calendario fornisce tutte le indicazioni necessarie.

La raccolta differenziata è obbligatoria per tutti gli utenti e prevede il ritiro domiciliare per: carta, vetro/lattine, imballaggi in plastica, organico, secco residuo. 

Il Centro di raccolta comunale riceve i rifiuti urbani, anche ingombranti, correttamente divisi.  

Sul territorio sono presenti punti di raccolta per frazioni particolari: consulta la mappa

Altri servizi a richiesta:

  • Ritiro domicilio rifiuti ingombranti (terzo martedì del mese): servizio prenotabile fino a due giorni prima dello svolgimento al numero verde 800 033 955 attivo da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 20.00 e sabato dalle 08.00 alle 13.00. Per la prenotazione è necessario indicare i dati dell'intestatario TARI (cognome, nome, codice fiscale, indirizzo di ritiro) e la tipologia di rifiuti da ritirare. Pezzi massimi 3. In alternativa, il servizio è attivabile anche attraverso la compilazione dell'apposito form: un operatore entrerà in contatto con voi per fissare l'appuntamento. Per ogni servizio sono disponibili n.10 posti. La richiesta è accolta anche in funzione della disponibilità per quella determinata data.
  • Ritiro domicilio vegetale: servizio da aprile a ottobre ad iscrizione presso il Comune.     

Per maggiori informazioni consultare l'eco calendario, gli orari del Centro di Raccolta o contattare direttamente il Comune.

Calendario della settimana

Calendario della raccolta differenziata
  • sabato 20/04/2024
    • U
  • martedì 23/04/2024
    • S
    • U
    • V
  • giovedì 25/04/2024
    • C
    • VL
  • sabato 27/04/2024
    • U
Legenda raccolta rifiuti

ABC dei rifiuti di Calvagese

Legenda ABC dei rifiuti
* I rifiuti indicati con l'asterisco sono pericolosi; si ritirano solo dalle utenze domestiche

Centri di raccolta: orari e istruzioni per l'uso

Calvagese - via C. Battisti (1 Giu - 30 Sett)

ingresso consentito fino a 5 minuti prima della chiusura

GIORNO MATTINA POMERIGGIO
Lunedì   16:30 - 18:30
Martedì   16:30 - 18:30
Mercoledì   16:30 - 18:30
Giovedì 10:00 - 12:00  
Venerdì   16:30 - 18:30
Sabato 10:00 - 12:00 16:30 - 18:30
Domenica   18:00 - 20:00

Aperto col consueto orario nei giorni 6 gennaio, lunedì di pasquetta, 15 agosto, 

Calvagese - via C. Battisti (1 Ott - 30 Apr)

ingresso consentito fino a 5 minuti prima della chiusura

GIORNO MATTINA POMERIGGIO
Lunedì   15:30 - 17:30
Martedì   15:30 - 17:30
Mercoledì   15:30 - 17:30
Giovedì 10:00 - 12:00  
Venerdì   15:30 - 17:30
Sabato 10:00 - 12:00 15:30 - 17:30
Domenica  

 

 

Calvagese - via C. Battisti (Maggio)

ingresso consentito fino a 5 minuti prima della chiusura

GIORNO MATTINA POMERIGGIO
Lunedì   16:30 - 18:30
Martedì   16:30 - 18:30
Mercoledì   16:30 - 18:30
Giovedì 10:00 - 12:00  
Venerdì   16:30 - 18:30
Sabato 10:00 - 12:00 16:30 - 18:30
Domenica  

RIFERIMENTI E INDIRIZZI DEL COMUNE E DEL GESTORE DEL SERVIZIO

In questa sezione sono disponibili tutte le informazioni relative al Gestore dei Rapporti con l'Utenza (Comune di Calvagese della Riviera) e al Gestore del Servizio sul Territorio (Garda Uno S.p.A.).

Per ogni aspetto che riguarda l'Utenza in termini di Tributo TARI (Attivazione, Disattivazione, Calcolo del Tributo e relativi addebito, aggiornamento dati anagrafici, pagamenti e solleciti, riscossione coattiva e ingiunzioni, assimilazione dei Rifiuti agli Urbani), la competenza è esclusivamente dell'Ente Locale: Comune di Calvagese della Riviera, i cui riferimenti sono qui sotto riportati.

Per ogni aspetto che riguarda il Servizio in termini operativi (raccolta dei rifiuti differenziati e del Secco Residuo sul territorio, accesso ai Centri di Raccolta, modalità di conferimento dei Rifiuti, problemi di mancata raccolta, evidenza di errato conferimento), la competenza è esclusivamente del Gestore Garda Uno S.p.A., i cui riferimenti sono qui sotto riportati. 

Gestore della Tariffa e dei Rapporti con l'Utenza

Comune di Calvagese della Riviera

Sede: Piazza Municipio, 12, 25080 Calvagese della Riviera (BS) - Ufficio Tributi

Codice Fiscale: 00791540172; Partita IVA: 00577930985

Svolge il Servizio di Gestione della Tariffa e del Rapporto con l'Utenza, in collaborazione con la ditta SECOVAL srl – Tel. 0365/8777231 referente Benetti Elisa 

Per ogni necessità che riguarda il Tributo TARI, la modalità di addebito e di calcolo, per i pagamenti e le posizioni sospese è disponibile lo Sportello dell'Ufficio Tributi. Possono essere inviate segnalazione di errori nella determinazione di quanto addebitato e di errori / variazioni nei dati relativi all'Utenza rilevanti ai fini della commisurazione dell’addebito stesso.

L’ufficio Tributi riceve solo previo appuntamento – tel. 030/601025 int. 5

 

Orari
Lunedì - solo su appuntamento telefonico
chiuso (callcenter 800033955)
15.00 - 18.00

Martedì - solo su appuntamento telefonico
08.30 - 13.00
chiuso (callcenter 800033955)

Mercoledì - solo su appuntamento telefonico
08.30 - 13.00
chiuso (callcenter 800033955)

Giovedì - solo su appuntamento telefonico
chiuso (callcenter 800033955)
15.00 - 18.00

Venerdì - solo su appuntamento telefonico
08.30 - 13.00
chiuso (callcenter 800033955)

CallCenter
08.00 - 13.00
chiuso

Apri un ticket
Gestore del Servizio di Spazzamento

Garda Uno S.p.A.

Sede: Via Italo Barbieri 20 - 25080 Padenghe sul Garda (BS)

Svolge il Servizio operativo di Gestione dello Spazzamento meccanico e manuale delle Strade

Per ogni necessità che riguarda il Servizio è possibile utilizzare il sistema di supporto all'Utenza cliccando sulla scritta "Apri un ticket". Avrete risposta nel più breve tempo possibile compatibilmente con il problema riscontrato: vi sono situazioni che non consentono una celere risposta in quanto devono essere verificate le condizioni con le quali è emerso il problema. 

Si raccomanda, all'apertura del ticket, di non utilizzare una email PEC, salvo che non si sia certi che la PEC possa ricevere anche da caselle postali elettroniche non certificate. Nel caso sia necessario utilizzare comunque una PEC, vi invitiamo a scrivere direttamente al nostro recapito PEC sotto indicato. 

 

Orari
Lunedì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Martedì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Mercoledì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Giovedì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Venerdì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Sabato - Contact Center
08.00 - 13.00
Chiuso

Apri un ticket
Gestore del Servizio di Raccolta e Trasporto dei Rifiuti

Garda Uno S.p.A.

Sede: Via Italo Barbieri 20 - 25080 Padenghe sul Garda (BS)

Svolge il Servizio operativo di Gestione della Raccolta e del Trasporto dei Rifiuti Urbani ed Assimilati

Per ogni necessità che riguarda il Servizio è possibile utilizzare il sistema di supporto all'Utenza cliccando sulla scritta "Apri un ticket". Avrete risposta nel più breve tempo possibile compatibilmente con il problema riscontrato: vi sono situazioni che non consentono una celere risposta in quanto devono essere verificate le condizioni con le quali è emerso il problema. 

Si raccomanda, all'apertura del ticket, di non utilizzare una email PEC, salvo che non si sia certi che la PEC possa ricevere anche da caselle postali elettroniche non certificate. Nel caso sia necessario utilizzare comunque una PEC, vi invitiamo a scrivere direttamente al nostro recapito PEC sotto indicato. 

Orari
Lunedì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Martedì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Mercoledì -Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Giovedì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Venerdì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Sabato - Contact Center
08.00 - 13.00
Chiuso

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Avvisi Comune

INFORMAZIONI GENERALI

La Tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2014 ed è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento.

La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a mesi 6 nel corso dello stesso anno solare la TARI è dovuta solo dal possessore a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie.

Si intendono per:

  • locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, nonché strutture semplicemente poste sul suolo;
  • aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  • utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
  • utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Sono escluse dal tributo:

  • le aree scoperte pertinenziali accessorie ai locali di civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  • le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

L'acquisizione della residenza anagrafica o la presenza di arredo e/oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, facendo scattare l'obbligo di corresponsione del tributo. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell'immobile.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

INQUADRAMENTO SCHEMA REGOLATORIO QUALITÀ DELIBERA 15/2022/R/rif ARERA

Delibera Consiglio Comunale n.11 del 29/04/2022: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ PER IL COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF) IN QUALITÀ DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE. 

Con la deliberazione indicata l'Ente Locale sovraordinato, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha deliberato di approvare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. "Livello qualitativo minimo” di cui all'art.3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif. 

CARTA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO
ATTI DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE - ANNO IN CORSO

Le Tariffe per l'anno 2023 sono state Deliberate dal Consiglio Comunale con Delibera n.16 del 29/04/2023. Si ricorda che le Tariffe sono calcolate sulla base del Piano Economico e Finanziario che, dall'anno 2021, è predisposto sulla base del Metodo Tariffario Rifiuti di cui all'Allegato A della Delibera 443/2019/R/rif dell'Autorità ARERA e 363/2021/R/rif che, dal 01/01/2018, svolge le funzioni di Regolazione anche del Servizio Integrato dei Rifiuti.

Si riportano gli atti attualmente vigenti (cliccare sul documento per accedervi).

Delibera del Consiglio Comunale n.16 del 29/04/2023 di approvazione PEF 2022-2025 Revisione Straordinaria infra-periodo e della TARI 2023 

Schema di calcolo del PEF 2022-2025 e allegati della Delibera

Tariffe TARI 2023

di seguito i documenti relativi agli anni precedenti:

Delibera PEF 2022Tariffe 2022

Delibera PEF 2021Tariffe 2021

REGOLE DI CALCOLO DELLA TARIFFA

A norma del comma 683 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 le tariffe della TARI vengono determinate dall'organo consiliare sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto a norma delle leggi vigenti in materia. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

Il Regolamento TARI vigente così dispone:

Art. 18. Determinazione della tariffa

  1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
  2. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA come integrata dalla deliberazione n.363/2021 e s.m.i., e devono assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani PEF pluriennale, elaborato in conformità al nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2) di cui alla deliberazione n. 363/2021 ed alla determina n.2/2021 di ARERA. Al fine della determinazione delle tariffe TARI, oltre all’ammontare del citato PEF integrato, occorre considerare anche le cosiddette componenti a valle del PEF, come definite dalla medesima deliberazione n. 443/2019 di ARERA e dalla
    delibera n. 363/2021 e s.m.i..
  3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione dei Piani Finanziari, delle Tariffe e dei Regolamenti; solo in caso di proroga dell’approvazione del bilancio di previsione oltre il termine di cui al periodo precedente, i termini di approvazione dei Piani Finanziari, delle Tariffe e dei regolamenti coincidono con quelli di approvazione del Bilancio di Previsione. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Ai sensi dell’art. 43, comma 11, del D.L. 50/2022, in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
  4. In deroga a quanto sopra, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall’art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 19. Articolazione della tariffa

  1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti
    conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
  2. La tariffa è articolata per classi di utenza domestica e per categorie di utenza non domestica.
  3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
  4. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal comune.
  5. E’ assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell’art. 1, comma 658, della Legge 147/2013, e dell’art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente
    imputata a tali utenze in misura percentuale compresa tra un minimo del 2% e un massimo del 15%, anche tenendo conto dell’incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all’anno precedente.
MODALITÀ DI PAGAMENTO E SCADENZE

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento si effettua tramite F24 allegato all'avviso di pagamento:

  • presso sportelli bancari o postali senza commissioni di versamento;
  • on-line per i titolari di c/c abilitati al servizio di home Banking.

Il mancato ricevimento dell'avviso non esime in alcun caso il contribuente dall'obbligo del pagamento della Tassa.

In caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento l'utente può contattare:

SCADENZE

Il contribuente riceverà presso il proprio domicilio fiscale un avviso di pagamento con l'indicazione degli importi e delle scadenze e con allegate le deleghe di versamento F24 precompilate.

MODALITÀ E TERMINI PER L'ACCESSO ALLA RATEIZZAZIONE DEGLI IMPORTI

Il Regolamento TARI vigente all'art.34 tratta della richiesta per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento.

Art. 34. Versamenti

[…]

8. È possibile richiedere un’ulteriore rateazione del pagamento di ciascuna delle rate di cui al precedente comma 3 in caso:
a) L’Utente dichiari mediante autocertificazione ai sensi del DPR 441/00 di essere beneficiario del bonus sociale per disagio economico previsto per il settore Elettrico, Gas o Idrico, l’importo da versare verrà suddiviso in ulteriori rate, rispetto a quelle previste dal presente regolamento, il cui ammontare non può essere inferiore ad € 30,00;
b) L’Utente si trovi in condizioni economiche disagiate, nei termini e con i criteri definiti dall’Ente locale;
c) L’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
L’Utente che ritiene di averne diritto deve presentare apposita richiesta entro la scadenza del termine del pagamento riportato nel documento di riscossione.
9. Nel caso sussistano i termini di cui al comma 8, al documento di riscossione saranno allegati i bollettini di pagamento (F24, PagoPA, ecc.) che consentono il pagamento rateale.
10. Nelle previsioni di cui al comma 8, l’importo di ogni singola rata non potrà comunque essere inferiore ad € 100,00 (euro cento). L’Ente può comunque valutare l’applicazione di condizioni di rateazione migliorative indipendentemente dall’importo dovuto.
11. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate ai sensi del comma 8 possono essere maggiorate dagli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea e dagli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato. Il tasso degli Interessi di Mora è fissato anno con anno nella Delibera di approvazione della Tariffa.
12. Gli interessi di dilazione non saranno applicati nel caso in cui la soglia di cui al comma 8 lettera c) sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell’emissione dei documenti di riscossione da parte dell’Ente Locale.

Per la richiesta utilizzare il seguente modulo

DOCUMENTI DI RISCOSSIONE IN FORMATO ELETTRONICO

E' possibile ricevere in forma elettronica il Documento di Riscossione al seguente indirizzo: https://www.prometeo.secoval.it/tari/email

Clicca qui per la locandina illustrativa 

DICHIARAZIONI DELL'UTENTE (ATTIVAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO)

La TARI non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento di pratiche anagrafiche e/o altre pratiche comunali, ma è necessario dichiarare ogni nuova conduzione/occupazione e ogni eventuale variazione, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione:

ATTIVAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE UTENZA DOMESTICA

ATTIVAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE UTENZA NON DOMESTICA

La dichiarazione di inizio occupazione o di variazione deve essere presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o si è verificata la variazione e conserva efficacia anche per le annualità successive non sino modifica dei dati denunciati.

Non devono essere dichiarate le variazioni relative alla modifica del numero dei componenti famigliari quando si tratta di soggetti residenti nello stesso nucleo famigliare. Devono, invece, essere dichiarate le variazioni del numero dei componenti nei casi di soggetti non residenti o soggetti residenti in nuclei separati rispetto a quello dell'intestatario della denuncia Tari.

In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza TARI l'utenza verrà volturata d'ufficio al nuovo intestatario della scheda anagrafica. 

La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dalla dichiarante o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessata occupazione (locali liberi da cose e persone) utilizzando gli appositi moduli sopra indicati.

Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, la tassa è dovuta sino alla data in cui viene prodotta, salvo il caso di duplicazione (vale a dire che altro soggetto passivo abbia già versato il tributo per i medesimi locali) o dimostrazione  della effettiva cessazione con la produzione della documentazione che attesti la cessazione delle utenze ai servizi di rete.

I più ricorrenti che implicano un obbligo di nuova denuncia, denuncia di variazione o cessazione sono:

  • le nuove occupazioni effettuate da soggetti a seguito di immigrazione o di costituzione di una nuova famiglia;
  • il trasferimento nell'ambito del Comune poiché comporta una variazione della metratura dei locali o delle aree occupate ed un nuovo recapito;
  • il cambio di intestazione della denuncia nei casi di subentro per decesso di soggetti non residenti;
  • i casi di emigrazione o trasferimento ad altro Comune.

In caso di Immobili totalmente privi di mobili di suppellettili ovvero sprovvisti di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici a rete (acqua, luce e gas) ovvero immobili oggetto di rilevanti interventi di restauro o di ristrutturazione edilizia è possibile inoltrare richiesta di esenzione al pagamento della TARI compilando e consegnando al comune il relativo modulo 

INFORMAZIONI E PROCEDURE PER RITARDATO O OMESSO PAGAMENTO

In caso di omesso versamento alle date sopra indicate è possibile regolarizzare la propria posizione avvalendosi del RAVVEDIMENTO OPEROSO (art. 13 del D. Lsg 472/1997 e successive modificazioni). Il ravvedimento operoso è applicabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali contribuente abbia avuto formale informativa.

Al contributo che non versi alle prescritte scadenze le somme indicano nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata AR ea pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso di accertamento indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla notifica, con addebito delle spese di notifica, e con applicazione della sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilito dall'art. 13 del D.Lgs 471/1997, oltre agli interessi di mora. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ridotta ed è pari al 2% per ciascun giorno di ritardo.  L'avviso di accertamento contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si provvederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. (Art.38 e sgg. Regolamento TARI).

Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. L'irrogazione delle sanzioni deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, seguendo le disposizioni recate dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Gli interessi di mora sono calcolati nella misura del tasso legale aumentato di 2 punti e sono calcolati con maturità giorno per giorno con decorre dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ACCESSO A RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENTI IN DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE E ALTRE RIDUZIONI

Per poter usufruire dei contributi TARI gli utenti in stato di disagio economico e sociale devono rivolgersi: all'UFFICIO SERVIZI SOCIALI che riceve, PREVIO APPUNTAMENTO TEL. 030 601025 INT. - email: servizisociali@comune.calvagesedellariviera.bs.it

Le riduzioni e le agevolazioni applicabili sia alle utenze domestiche che non domestiche sono previste dall'art.28 e seguenti del Regolamento TARI.

art.28 Riduzioni correlate alla situazione dell'utenza;

art.29 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio;

art.30 Riduzioni per recupero dei rifiuti urbani;

art.31 Riduzioni per il compostaggio;

art.32 Altre agevolazioni;

art.33 Fruizione delle riduzioni e delle agevolazioni

Ogni riduzione agevolazione esenzione presuppone alla base una richiesta, non si applica quindi in automatico.

E' possibile accedere anche alla Riduzione TARI per uso non continuativo: qui il modulo di richiesta.

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ERRORI NELLA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI ADDEBITATI E DI ERRORI E/O VARIAZIONI NEI DATI RELATIVI ALL'UTENTE

Qualora si riscontrino delle anomalie nell'avviso di pagamento è possibile rivolgersi al Settore Tributi del Comune di Calvagese della Riviera per la verifica dei dati ed eventualmente chiedere  provvedimento di autotutela ed inviarlo via mail a tributi@comune.calvagesedellariviera.bs.it o via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.calvagesedellariviera.bs.it o via posta a Comune di Calvagese della Riviera Piazza Municipio, 12, 25080 Calvagese della Riviera (BS). Allegare sempre la fotocopia del documento di identità del firmatario.

Conguagli compensazioni e rimborsi

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell’utenza che comportino variazione del tributo in corso d’anno sono considerate per il tributo dell’anno successivo mediante conguaglio compensativo. Qualora la cessazione dell’utenza impedisca di provvedere al conguaglio compensativo a favore del contribuente obbligato, si provvede al rimborso.

Il rimborso riconosciuto dovuto viene effettuato entro 180 giorni dalla richiesta (art.1, comma 164, Legge 296/06).  Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. (art.36 del Regolamento TARI), compilando l'apposito modulo “RICHIESTA RIMBORSO”.

HELPDESK PER PROBLEMATICHE RELATIVE ALLE BOLLETTE (aperture/chiusure/variazion)

Per problematiche relative alle bollette (apertura/chiusure/variazioni...), è attivo un help desk: cliccare qui per accedere

LIVELLI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER GLI ULTIMI TRE ANNI DISPONIBILI

 

Anno Popolazione Rifiuti Differenziati (t) Rifiuti Totali (t) RD percentuale (%)
2022 3.666 1.259,220 1.510,760 83,35%
2021 3.645 1.158,532 1.409,752 82,18%
2020 3.552 1.373,953 1.633,033 84,14%

Fonte: Catasto dei Rifiuti di cui al D.Lgs. 152/06 

Avvisi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Nessun avviso disponibile

REGOLAMENTI, DELIBERE E MODULISTICA

In questa sezione sono pubblicati Regolamenti e Delibere attinenti la TARI e la Gestione dei Rifiuti.

È accessibile anche la modulistica, documenti di interesse e altre informazioni.

Regolamento TARI vigente approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.15 del 29/04/2023

Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.14 del 29/04/2023

I contributi che hanno verificato un'incongruenza nei dati di aver ricevuto il dettaglio dell'invito al pagamento possono la rettifica tramite ISTANZA IN AUTOTUTELA, per chiedere un rimborso dovrà essere utilizzato il modulo "ISTANZA RIMBORSO BOLLETTA TARI".

Sistema di Ticketing da utilizzare per ogni istanza di ricorso al Gestore della Tariffa e del Rapporto con l'Utenza che attualmente è il Comune di Calvagese della Riviera.

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