Raccolta differenziata
La raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Padenghe sul Garda si effettua con il sistema Porta a porta integrale. L'eco calendario fornisce tutte le indicazioni necessarie.
La raccolta differenziata è obbligatoria per tutti gli utenti e prevede il ritiro domiciliare per: carta, vetro / lattine, imballaggi in plastica, organico, secco residuo.
Il Centro di raccolta riceve i rifiuti urbani, anche ingombranti, correntemente divisi.
Sul territorio sono presenti punti di raccolta per frazioni particolari: consulta la mappa
Altri servizi a richiesta:
- Ritiro domicilio rifiuti ingombranti (terzo sabato del mese): servizio prenotabile fino a due giorni prima dello svolgimento al numero verde 800 033 955 attivo da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 20.00 e sabato dalle 08.00 alle 13.00. Per la prenotazione è necessario indicare i dati dell'intestatario TARI (cognome, nome, codice fiscale, indirizzo di ritiro) e la tipologia di rifiuti da ritirare. Pezzi massimi 3. In alternativa, il servizio è attivabile anche attraverso la compilazione dell'apposito form: un operatore entrerà in contatto con voi per fissare l'appuntamento. Per ogni servizio sono disponibili n.12 posti. La richiesta è accolta anche in funzione della disponibilità per quella determinata data.
- Ritiro domicilio vegetale: servizio da marzo a novembre ad iscrizione presso il Comune.
- Ritiro domicilio pannolini: servizio ad iscrizione presso il Comune.
Per maggiori informazioni consultare l'eco calendario, gli orari del Centro di Raccolta o contattare direttamente il Comune.
Calendario della settimana
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mercoledì 19/11/2025
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venerdì 21/11/2025
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sabato 22/11/2025
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lunedì 24/11/2025
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mercoledì 26/11/2025
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ABC dei rifiuti di Padenghe
Centri di raccolta: orari e istruzioni per l'uso
Istruzioni per i privati:
Scarica il modulo da compilare se hai necessità di entrare con un furgone
Istruzioni per le aziende:
Scarica la SCHEDA DI CONFERIMENTO necessaria per entrare al Centro di Raccolta
ingresso consentito fino a 5 minuti prima della chiusura
| GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO |
|---|---|---|
| Lunedì | 15:00 - 18:00 | |
| Martedì | 9:00 - 12:00 | |
| Mercoledì | ||
| Giovedì | 9:00 - 12:00 | |
| Venerdì | 15:00 - 18:00 | |
| Sabato | 9:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00 |
| Domenica | 18:00 - 21:00 |
Il Centro di Raccolta è sempre chiuso nei giorni festivi
ingresso consentito fino a 5 minuti prima della chiusura
| GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO |
|---|---|---|
| Lunedì | 14:00 - 17:00 | |
| Martedì | 9:00 - 12:00 | |
| Mercoledì | ||
| Giovedì | 9:00 - 12:00 | |
| Venerdì | 14:00 - 17:00 | |
| Sabato | 9:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00 |
| Domenica |
Il Centro di Raccolta è sempre chiuso nei giorni festivi
ZONA FUORI ORARIO 24ORE
A Padenghe è disponibile una piccola area recintata per il conferimento 24ore dei rifiuti domestici (secco, umido, carta, plastica, vetro-lattine) pensata specificatamente per utenze che occasionalmente si trovano in difficoltà con le tempistiche della raccolta porta a porta.
Si trova in prossimità del Centro di Raccolta di via dell'Artigianato.
Possono accedere gli utenti domestici del Comune di Padenghe in possesso della Tessera Centro di Raccolta o Tessera Sanitaria dell'intestatario Tassa Rifiuti.
Scarica le informazioni dettagliate qui
RIFERIMENTI E INDIRIZZI DEL COMUNE E DEL GESTORE DEL SERVIZIO
In questa sezione sono disponibili tutte le informazioni relative al Gestore dei Rapporti con l'Utenza (Comune di Padenghe sul Garda) e al Gestore del Servizio sul Territorio (Garda Uno S.p.A.).
Per ogni aspetto che riguarda l'Utenza in termini di Tributo TARI (Attivazione, Disattivazione, Calcolo del Tributo e relativi addebito, aggiornamento dati anagrafici, pagamenti e solleciti, riscossione coattiva e ingiunzioni, assimilazione dei Rifiuti agli Urbani), la competenza è esclusivamente dell'Ente Locale: Comune di Padenghe sul Garda, i cui riferimenti sono qui sotto riportati.
Per ogni aspetto che riguarda il Servizio in termini operativi (raccolta dei rifiuti differenziati e del Secco Residuo sul territorio, accesso ai Centri di Raccolta, modalità di conferimento dei Rifiuti, problemi di mancata raccolta, evidenza di errato conferimento), la competenza è esclusivamente del Gestore Garda Uno S.p.A., i cui riferimenti sono qui sotto riportati.
Comune di Padenghe sul Garda
Sede: Via Italo Barbieri, 3 25080 Padenghe sul Garda (BS) - Ufficio Tributi Codice Fiscale: 00855780177; Partita IVA: 00583110986
Svolge il Servizio di Gestione della Tariffa e del Rapporto con l'Utenza.
Per ogni necessità che riguarda il Tributo TARI, la modalità di addebito e di calcolo, per i pagamenti e le posizioni sospese è disponibile lo Sportello dell'Ufficio Tributi presso la Sede del Comune al piano ammezzato. Possono essere inviate segnalazione di errori nella determinazione di quanto addebitato e di errori / variazioni nei dati relativi all'Utenza rilevanti ai fini della commisurazione dell’addebito stesso.
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Apri un ticket
Garda Uno S.p.A.
Sede: Via Italo Barbieri 20 - 25080 Padenghe sul Garda (BS)
Svolge il Servizio operativo di Gestione dello Spazzamento meccanico e manuale delle Strade
Per ogni necessità che riguarda il Servizio è possibile utilizzare il sistema di supporto all'Utenza cliccando sulla scritta "Apri un ticket". Avrete risposta nel più breve tempo possibile compatibilmente con il problema riscontrato: vi sono situazioni che non consentono una celere risposta in quanto devono essere verificate le condizioni con le quali è emerso il problema.
Si raccomanda, all'apertura del ticket, di non utilizzare una email PEC, salvo che non si sia certi che la PEC possa ricevere anche da caselle postali elettroniche non certificate. Nel caso sia necessario utilizzare comunque una PEC, vi invitiamo a scrivere direttamente al nostro recapito PEC sotto indicato.
Martedì - Contact Center
Mercoledì - Contact Center
Giovedì - Contact Center
Venerdì - Contact Center
Sabato - Contact Center
Apri un ticket
Garda Uno S.p.A.
Sede: Via Italo Barbieri 20 - 25080 Padenghe sul Garda (BS)
Svolge il Servizio operativo di Gestione della Raccolta e del Trasporto dei Rifiuti Urbani ed Assimilati
Per ogni necessità che riguarda il Servizio è possibile utilizzare il sistema di supporto all'Utenza cliccando sulla scritta "Apri un ticket". Avrete risposta nel più breve tempo possibile compatibilmente con il problema riscontrato: vi sono situazioni che non consentono una celere risposta in quanto devono essere verificate le condizioni con le quali è emerso il problema.
Si raccomanda, all'apertura del ticket, di non utilizzare una email PEC, salvo che non si sia certi che la PEC possa ricevere anche da caselle postali elettroniche non certificate. Nel caso sia necessario utilizzare comunque una PEC, vi invitiamo a scrivere direttamente al nostro recapito PEC sotto indicato.
Martedì - Contact Center
Mercoledì - Contact Center
Giovedì - Contact Center
Venerdì - Contact Center
Sabato - Contact Center
Apri un ticket
Avvisi Comune
La Tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2014 ed è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento.
La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a mesi 6 nel corso dello stesso anno solare la TARI è dovuta solo dal possessore a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie.
Si intendono per:
- locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, nonché strutture semplicemente poste sul suolo;
- aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
Sono escluse dal tributo:
- le aree scoperte pertinenziali accessorie ai locali di civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
L'acquisizione della residenza anagrafica o la presenza di arredo e/o l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, facendo scattare l'obbligo di corresponsione del tributo. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell'immobile.
La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
Delibera Consiglio Comunale n.16 del 27/04/2022: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ PER IL COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/rif) IN QUALITÀ DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE.
Con la deliberazione indicata l'Ente Locale sovraordinato, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha deliberato di approvare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. "Livello qualitativo minimo” di cui all'art.3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.
Con Delibera del Consiglio Comunale n.23 del 28/07/2023 è stata adottata la Carta della Qualità del Servizio così come previsto dalla Delibera ARERA n.15/2022/R/rif
Le Tariffe sono calcolate sulla base del Piano Economico e Finanziario che, dall'anno 2022 e per l'intero periodo regolatorio 2022-2025, è predisposto sulla base del secondo Metodo Tariffario Rifiuti di cui all'Allegato A della Delibera 363/2021/R/rif dell'Autorità ARERA che, dal 01/01/2018, svolge le funzioni di Regolazione anche del Servizio Integrato dei Rifiuti.
Anno 2024
Schema di calcolo del PEF 2024-2025 e allegati alla Delibera
Delibera del Consiglio Comunale n.12 del 26/04/2024 di determinazione delle Tariffe TARI 2024
Il calcolo della Tariffa TARI si basa su due norme:
- per quanto concerne la misura del costo del servizio e il Piano Economico Finanziario, il calcolo avviene con il Metodo Tariffario Rifiuti 2 (MTR-2) come definito dalla delibera ARERA n.363/2021/R/rif del 03/08/2021;
- per quanto concerne l'articolazione del costo del servizio nei confronti dell'utenza domestica e non domestica, il calcolo avviene con le regole di cui al DPR 158/1999 e relativi allegati.
Entrambe le norme coesistono in quanto hanno, come detto, due diversi scopi: rispettivamente misurare il costo del servizio e suddividerlo tra gli utenti.
Secondo le regole stabilite dal DPR 158/1999, l'importo dovuto per le utenze domestiche è composto da una quota fissa calcolata moltiplicando la superficie occupata per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell'utenza e una quota variabile in funzione del numero dei componenti. Per le utenze non domestiche l'importo dovuto è calcolato moltiplicando sia la quota fissa che la quota variabile per la superficie occupata con riferimento alla categoria dell'attività svolta.
Tariffa per le utenze domestiche
L'importo totale annuo da versare si ricava moltiplicando la quota fissa, rilevata in corrispondenza del numero dei componenti, per la superficie imponibile dell'abitazione. Al risultato ottenuto va sommato l'importo della quota variabile.
Esempio: abitazione di 100 mq occupata da 3 componenti
Tariffa Quota Fissa per mq = € 0,7668
Tariffa Quota Variabile per 3 componenti = € 61,42
Calcolo: 100 mq x € 0,7668 = € 76,68 + € 61,42 = € 138,10
Sono poi applicati gli importi delle componenti perequative UR1 per € 0,10/anno e UR2 per € 1,50/anno e UR3 per € 6,00/anno.
Al risultato ottenuto dal calcolo della tariffa (escluse le quote perequative) viene poi applicata l'addizionale provinciale (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente TEFA) pari al 5%.
Tariffa per le utenze non domestiche
Le utenze non domestiche sono suddivise in 30 categorie così come identificate dal DPR 158/1999.
L'importo totale annuo da versare si ricava moltiplicando sia la quota fissa che la quota variabile, rilevata in corrispondenza della categoria, per la superficie imponibile dell'attività.
Esempio: ufficio di 50 mq - categoria 11
Tariffa Quota Fissa per mq = € 2,0148
Tariffa Quota Variabile per mq = € 1,3144
Calcolo: 50 mq x € 2,0148 + 50 mq x € 1,3144 = € 166,46
Sono poi applicati gli importi delle componenti perequative UR1 per € 0,10/anno, UR2 per € 1,50/anno e UR3 per € 6,00/anno.
Al risultato ottenuto dal calcolo della tariffa (escluse le quote perequative) viene poi applicata l'addizionale provinciale (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente TEFA) pari al 5%.
L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha istituito con la Delibera 386/2023/R/rif i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani.
I sistemi di “perequazione” sono specifiche componenti tariffarie estese alla totalità delle utenze nazionali che hanno lo scopo di compensare i costi generati da eventi o attività localizzate al fine di “socializzarli” e non farli gravare sulla sola utenza “locale” incolpevole del verificarsi di tali eventi.
Con decorrenza 01/01/2024 sono previste due componenti perequative che ogni Comune è obbligato ad addebitare nei documenti di addebito della TARI:
UR1 compensa i costi di trasporto e trattamento/smaltimento dei rifiuti accidentalmente e volontariamente pescati nei mari e nelle acque interne del paese. È transitoriamente quantificata in 0,10€/anno per utenza;
UR2 compensa le agevolazioni riconosciute alle utenze colpite da eventi eccezionali e calamitosi. È transitoriamente quantificata in 1,50€/anno per utenza.
Con la Delibera 176/2025/R/rif ARERA ha confermato la modifica dell'allegato A della Delibera 386/2023/R/rif istituendo con decorrenza 01/01/2025 un'ulteriore componente perequativa:
UR3 per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti. Inizialmente è posta pari a 6,00€/anno per utenza.
Gli importi delle componenti perequative sono rapportabili ai giorni effettivi di occupazione dell'immobile.
Le componenti non sono soggette a riduzioni o esenzioni.
Ogni utenza è soggetta a questa imposizione.
L'importo derivante dall'applicazione delle componenti è versato alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).
Il contribuente riceverà presso il proprio domicilio fiscale un avviso di pagamento con l'indicazione degli importi e delle scadenze e con allegate le deleghe di versamento F24 precompilate.
Per l'anno 2025 sono previste due rate di pagamento con le seguenti scadenze:
• 1ª rata entro il 16 giugno
• 2ª rata entro il 16 dicembre
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16/06/2025.
Il Regolamento TARI vigente prevede all'art.32, riportato a seguire, la modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento.
ART. 32 RATEAZIONE, RIMBORSI E COMPENSAZIONE
1. È possibile richiedere una ulteriore rateazione del pagamento di ciascuna delle rate di cui al precedente ART. 30 comma 3 in caso:
a) l’utente dichiari mediante autocertificazione ai sensi del DPR 441/00 di essere beneficiario del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori Elettrico, Gas o Idrico;
b) l’Utente si trovi in condizioni di economiche disagiate, nei termini e con i criteri definiti dall’Ente Locale;
c) l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
L’Utente che ritiene di averne diritto deve presentare apposita richiesta entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
2. Nel caso sussistano i termini di cui al comma 1, al documento di riscossione saranno allegati i bollettini di pagamento (tramite F24) che consentono il pagamento rateale.
3. Nelle previsioni di cui al comma 1, l’importo di ogni singola rata non potrà comunque essere inferiore a € 100,00 (euro cento). L’Ente può comunque valutare l’applicazione di condizioni di rateazione migliorative indipendentemente dall’importo dovuto.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate ai sensi del comma 1 possono essere maggiorate degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea e dagli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato. Il tasso degli Interessi di Mora è fissato anno con anno nella Delibera di approvazione della Tariffa.
5. Gli interessi di dilazione non saranno applicati nel caso in cui la soglia di cui al comma 1 lettera c) sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell’emissione dei documenti di riscossione da parte dell’Ente Locale.
[…]
E' possibile richiedere di ricevere i documenti di riscossione e tutte le informazioni attinenti la TARI esclusivamente in forma elettronica attraverso questo modulo di richiesta
La TARI non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento di pratiche anagrafiche e/o altre pratiche comunali ma è necessario dichiarare ogni nuova conduzione/occupazione e ogni eventuale variazione , utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione:
“ DICHIARAZIONE UTENZA DOMESTICA RESIDENTE ”
“ DICHIARAZIONE UTENZA DOMESTICA NON RESIDENTE ”
“ DICHIARAZIONE UTENZA NON DOMESTICA ”
La dichiarazione di inizio occupazione o di variazione deve essere presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o si è verificata la variazione e conserva efficacia anche per le annualità successive non sino modifica dei dati denunciati.
Non devono essere dichiarate le variazioni relative alla modifica del numero dei componenti famigliari quando si tratta di soggetti residenti nello stesso nucleo famigliare. Devono, invece, essere dichiarate le variazione del numero dei componenti nei casi di soggetti non residenti o soggetti residenti in nuclei separati rispetto a quello dell'intestatario della denuncia Tari.
In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza TARI l'utenza verrà volturata d'ufficio al nuovo intestatario della scheda anagrafica.
Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, la è dovuto sino alla data in cui viene tassa prodotta, salvo il caso di duplicazione (vale a dire che altro soggetto passivo abbia già versato il tributo per i medesimi locali) o dimostrazione della effettiva cessazione con la produzione della documentazione che attesta la cessazione delle utenze ai servizi di rete.
I più ricorrenti che implicano un obbligo di nuova denuncia, denuncia di variazione o cessazione sono:
- le nuove occupazioni effettuate da soggetti a seguito di immigrazione o di costituzione di una nuova famiglia;
- il trasferimento nell'ambito del Comune poiché comporta una variazione della metratura dei locali o delle aree occupate ed un nuovo recapito;
- il cambio di intestazione della denuncia nei casi di subentro per decesso di soggetti non residenti;
- i casi di emigrazione o trasferimento ad altro Comune.
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto.
In caso di omesso versamento alle date di scadenza previste è possibile regolarizzare la propria posizione avvalendosi del RAVVEDIMENTO OPEROSO (art.13 del D.Lgs 472/1997 e successive modificazioni). Il ravvedimento operoso è applicabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.
Il Regolamento TARI vigente prevede agli art.35 e 36, riportati a seguire:
ART. 35 SANZIONI ED INTERESSI
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall’art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97;
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
ART. 36 RISCOSSIONE COATTIVA
1. In caso di mancato integrale pagamento dell’avviso di cui al precedente articolo 35, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti;
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell’art. 1, comma 163, della L. 296/2006.
Per qualsiasi ulteriore informazione al fine di procedere tempestivamente alla regolarizzazione della posizione si invita a contattare ai recapiti indicati l'Ufficio Tributi del Comune di Padenghe sul Garda o aprire una richiesta a questa pagina
Ai sensi del Regolamento TARI attualmente in vigore sono previste riduzioni e agevolazioni.
art.20 Mancato svolgimento del servizio
art.21 Zone non servite
art.22 Riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche
art.23 Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive
art.24 Altre riduzioni ed esenzioni
art.25 Riduzioni per redditi ISEE
1. Ai sensi dell’art.5, comma 1, del D.L. 102/2013, la tariffa del tributo per le utenze domestiche residenti, per l’anno 2025, è ridotta nelle seguenti ipotesi:
- Redditi ISEE da € 0 a € 15.000,00 riduzione del 50%
- Redditi ISEE oltre i € 15.000,00 fino a € 20.000,00 riduzione del 30%
- Redditi ISEE oltre i € 20.000,00 fino a € 25.000,00 riduzione del 20%
2. Per accedere alle predette riduzioni il contribuente e i componenti il nucleo familiare nonché gli altri soggetti occupanti l’immobile non devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale di unità immobiliari diverse e distinte da quella per la quale si richiede l’agevolazione e di non esercitare attività economica di nessun genere nell’immobile di residenza;
3. Le riduzioni previste al comma 1 devono essere richieste dal contribuente utilizzando l’apposito modulo presente sul sito istituzionale del Comune di Padenghe sul Garda – sezione Ta.Ri. oppure richiedendolo all’ufficio tributi;
4. La richiesta per ottenere l’agevolazione deve essere inoltrata al Comune entro il 15 settembre dell’anno di competenza della TARI (termine perentorio);
5. La certificazione ISEE allegata alla richiesta deve essere in corso di validità;
6. La riduzione è concessa solo se il contribuente è in regola con tutti i pagamenti relativi alla TARI già scaduti prima della presentazione della richiesta di cui al comma 4.
art.26 Cumulo di riduzioni
art.9 bis Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani
1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero totale o parziale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa, nel caso di recupero totale o avranno diritto ad una riduzione della parte variabile in maniera proporzionale, nel caso di recupero parziale.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.
art.9 ter Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta
1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all’articolo 9bis comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC indirizzata all’ufficio tecnico del comune utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l’utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello riportato in Allegato al presente Regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l’ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l’impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2 entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell’utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico nonché all’Ufficio tributi come variazione ai fini della TARI. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell’opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall’anno successivo;
5. L’esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune riportato in Allegato al presente regolamento, da presentare tramite PEC all’ufficio tecnico comunale, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 6;
6. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l’utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell’anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell’anno precedente l’uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando l’attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell’utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l’operazione di recupero;
7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l’applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli;
8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
art.10 Rifiuti speciali-assimilati agli urbani avviati al riciclo in modo autonomo
“ RICHIESTA RIDUZIONE RICICLAGGIO UTENZA NON DOMESTICA ”
1. Le utenze non domestiche, che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti speciali-assimilati agli urbani, derivanti direttamente dalla propria attività, hanno diritto ad una riduzione del tributo della quota variabile;
2. La riduzione di cui al comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti speciali avviati al riciclo nel corso dell’anno solare e la produzione complessiva di rifiuti speciali prodotti dall’utenza nel corso del medesimo anno. La percentuale di riduzione della quota variabile corrisponderà alla percentuale di rifiuti avviati al riciclo sul totale dei rifiuti prodotti o potenzialmente prodotti. Non verranno applicate riduzioni nel caso in cui la percentuale dei rifiuti avviati al riciclo sia inferiore al 15% dei rifiuti prodotti o potenzialmente prodotti;
3. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 28 febbraio dell’anno successivo apposita dichiarazione rilasciata dall’impresa a ciò abilitata attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell’anno solare precedente e la quantità complessiva di rifiuti prodotti dall’unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l’interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell’incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell’attività ed il coefficiente di produzione annuo per l’attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe;
5. Nel caso in cui i quantitativi dei rifiuti avviati al riciclo corrisponda o addirittura superi la quantità di rifiuti stimata in base all’indice KD, il contribuente deve dimostrare di non aver conferito nessun tipo di rifiuto al servizio di raccolta o al centro di raccolta in caso contrario la percentuale di riduzione non potrà superare il 50% della quota variabile;
6. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa dovuta per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza;
7. Non saranno concesse agevolazioni ai contribuenti non in regola con i pagamenti del tributo delle annualità precedenti;
8. I benefici derivanti delle riduzioni di cui al presente articolo decadono e, quindi, il contribuente non ne usufruisce a partire dalla fase di accertamento avviate dall’ente a fronte del mancato integrale pagamento del dovuto.
Qualora si riscontrino delle anomalie nell'avviso di pagamento è possibile rivolgersi al Settore Tributi del Comune di Padenghe sul Garda per la verifica dei dati ed eventualmente chiedere provvedimento di autotutela compilando l'apposito modulo “ISTANZA AUTOTUTELA” ed inviarlo via mail a tributi@comune.padenghe.brescia.it o via PEC all'indirizzo comune.padenghesulgarda@legalmail.it o via posta a Comune di Padenghe sul Garda via Italo Barbieri, 3 – 25080 Padenghe sul Garda (BS). Allegare sempre la fotocopia del documento di identità del firmatario.
Conguagli compensazioni e rimborsi
Le modifiche inerenti le caratteristiche dell’utenza che comportino variazione del tributo in corso d’anno sono considerate per il tributo dell’anno successivo mediante conguaglio compensativo. Qualora la cessazione dell’utenza impedisca di provvedere al conguaglio compensativo a favore del contribuente obbligato, si provvede al rimborso.
Il rimborso riconosciuto dovuto viene effettuato entro 180 giorni dalla richiesta (art.1, comma 164, Legge 296/06). Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, compilando l'apposito modulo “RICHIESTA RIMBORSO”.
|
Anno |
Popolazione | Rifiuti Differenziati (t) | Rifiuti Totali (t) | RD percentuale (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.879 | 2.766,902 | 3.522,162 | 78,56% |
| 2022 | 4.828 | 2.532,570 | 3.250,950 | 77,90% |
| 2021 | 4.761 | 2.564,326 | 3.268,506 | 78,46% |
Fonte: Catasto dei Rifiuti di cui al D.Lgs. 152/06
Avvisi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
REGOLAMENTI, DELIBERE E MODULISTICA
In questa sezione sono pubblicati Regolamenti e Delibere attinenti la TARI e la Gestione dei Rifiuti.
È accessibile anche la modulistica, documenti di interesse e altre informazioni.
Regolamento TARI modificato con Delibera del Consiglio Comunale n.12 del 29/04/2025
Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.22 del 28/07/2023