Raccolta differenziata
La raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Limone sul Garda si effettua con il sistema Porta a porta integrale.
La raccolta differenziata è obbligatoria per tutti gli utenti e prevede il ritiro domiciliare per: carta, vetro / lattine, organico, secco residuo. Sono previsti servizi specifici per alberghi e ristoranti.
Il Centro di Raccolta comunale riceve i rifiuti urbani, anche ingombranti, correttamente divisi.
Sul territorio sono presenti punti di raccolta per frazioni particolari: consulta la mappa
Altri servizi a richiesta:
- Ritiro domicilio rifiuti ingombranti (secondo lunedì del mese): servizio prenotabile fino a due giorni prima dello svolgimento al numero verde 800 033 955 attivo da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 20.00 e sabato dalle 08.00 alle 13.00. Per la prenotazione è necessario indicare i dati dell'intestatario TARI (cognome, nome, codice fiscale, indirizzo di ritiro) e la tipologia di rifiuti da ritirare. Pezzi massimi 3. In alternativa, il servizio è attivabile anche attraverso la compilazione dell'apposito form: un operatore entrerà in contatto con voi per fissare l'appuntamento. Per ogni servizio sono disponibili n.8 posti. La richiesta è accolta anche in funzione della disponibilità per quella determinata data.
Per maggiori informazioni consultare le istruzioni del Centro di Raccolta o contattare direttamente il Comune.
Calendario della settimana
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sabato 05/10/2024
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lunedì 07/10/2024
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martedì 08/10/2024
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mercoledì 09/10/2024
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giovedì 10/10/2024
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venerdì 11/10/2024
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sabato 12/10/2024
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ABC dei rifiuti di Limone
Centri di raccolta: orari e istruzioni per l'uso
Istruzioni per i privati:
Scarica il modulo da compilare se hai necessità di entrare con un furgone
Istruzioni per le aziende:
Scarica la SCHEDA DI CONFERIMENTO necessaria per entrare al Centro di Raccolta
ingresso consentito fino a 5 minuti prima della chiusura
GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO |
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Lunedì | 8:00 - 12:00 | |
Martedì | 8:00 - 12:00 | |
Mercoledì | 8:00 - 12:00 | |
Giovedì | 8:00 - 12:00 | |
Venerdì | 8:00 - 12:00 | |
Sabato | 8:00 - 12:00 | |
Domenica |
ingresso consentito fino a 5 minuti prima della chiusura
GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO |
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Lunedì | 8:00 - 12:00 | 14:00 - 16:00 |
Martedì | 8:00 - 12:00 | 14:00 - 16:00 |
Mercoledì | 8:00 - 12:00 | 14:00 - 16:00 |
Giovedì | 8:00 - 12:00 | 14:00 - 16:00 |
Venerdì | 8:00 - 12:00 | 14:00 - 16:00 |
Sabato | 8:00 - 12:00 | 14:00 - 16:00 |
Domenica | 8:00 - 12:00 |
APERTURE FESTIVE:
Pasqua | APERTO mattina |
Pasquetta | APERTO mattina |
25 aprile | APERTO mattina |
1 maggio | APERTO mattina |
2 giugno | APERTO mattina |
15 agosto | APERTO mattina |
RIFERIMENTI E INDIRIZZI DEL COMUNE E DEL GESTORE DEL SERVIZIO
In questa sezione sono disponibili tutte le informazioni relative al Gestore dei Rapporti con l'Utenza (Comune di Limone sul Garda) e al Gestore del Servizio sul Territorio (Garda Uno S.p.A.).
Per ogni aspetto che riguarda l'Utenza in termini di Tributo TARI (Attivazione, Disattivazione, Calcolo del Tributo e relativi addebito, aggiornamento dati anagrafici, pagamenti e solleciti, riscossione coattiva e ingiunzioni, assimilazione dei Rifiuti agli Urbani), la competenza è esclusivamente dell'Ente Locale: Comune di Limone sul Garda, i cui riferimenti sono qui sotto riportati.
Per ogni aspetto che riguarda il Servizio in termini operativi (raccolta dei rifiuti differenziati e del Secco Residuo sul territorio, accesso ai Centri di Raccolta, modalità di conferimento dei Rifiuti, problemi di mancata raccolta, evidenza di errato conferimento), la competenza è esclusivamente del Gestore Garda Uno S.p.A., i cui riferimenti sono qui sotto riportati.
Comune di Limone sul Garda
Sede: Via IV Novembre 25, 25010 Limone sul Garda (BS) – Ufficio Tributi
Codice Fiscale: 00826220170; Partita IVA: 00580240984
Svolge il Servizio di Gestione della Tariffa e del Rapporto con l'Utenza.
Per ogni necessità che riguarda il Tributo TARI, la modalità di addebito e di calcolo, per i pagamenti e le posizioni sospese è disponibile lo sportello dell'Ufficio Tributi presso la Sede del Comune sito al piano terra. Possono essere inviate segnalazioni di errori nella determinazione di quanto addebitato e di errori / variazioni nei dati relativi all'Utenza rilevanti ai fini della commisurazione dell’addebito stesso.
Martedì - sportello Ufficio Tributi
Mercoledì - sportello Ufficio Tributi
Giovedì - sportello Ufficio Tributi
Venerdì - sportello Ufficio Tributi
Apri un ticket
Garda Uno S.p.A.
Sede: Via Italo Barbieri 20 - 25080 Padenghe sul Garda (BS)
Svolge il Servizio operativo di Gestione dello Spazzamento meccanico e manuale delle Strade
Per ogni necessità che riguarda il Servizio è possibile utilizzare il sistema di supporto all'Utenza cliccando sulla scritta "Apri un ticket". Avrete risposta nel più breve tempo possibile compatibilmente con il problema riscontrato: vi sono situazioni che non consentono una celere risposta in quanto devono essere verificate le condizioni con le quali è emerso il problema.
Si raccomanda, all'apertura del ticket, di non utilizzare una email PEC, salvo che non si sia certi che la PEC possa ricevere anche da caselle postali elettroniche non certificate. Nel caso sia necessario utilizzare comunque una PEC, vi invitiamo a scrivere direttamente al nostro recapito PEC sotto indicato.
Martedì - Contact Center
Mercoledì - Contact Center
Giovedì - Contact Center
Venerdì - Contact Center
Sabato - Contact Center
Apri un ticket
Garda Uno S.p.A.
Sede: Via Italo Barbieri 20 - 25080 Padenghe sul Garda (BS)
Svolge il Servizio operativo di Gestione della Raccolta e del Trasporto dei Rifiuti Urbani ed Assimilati
Per ogni necessità che riguarda il Servizio è possibile utilizzare il sistema di supporto all'Utenza cliccando sulla scritta "Apri un ticket". Avrete risposta nel più breve tempo possibile compatibilmente con il problema riscontrato: vi sono situazioni che non consentono una celere risposta in quanto devono essere verificate le condizioni con le quali è emerso il problema.
Si raccomanda, all'apertura del ticket, di non utilizzare una email PEC, salvo che non si sia certi che la PEC possa ricevere anche da caselle postali elettroniche non certificate. Nel caso sia necessario utilizzare comunque una PEC, vi invitiamo a scrivere direttamente al nostro recapito PEC sotto indicato.
Martedì - Contact Center
Mercoledì - Contact Center
Giovedì - Contact Center
Venerdì - Contact Center
Sabato - Contact Center
Apri un ticket
Avvisi Comune
La Tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2014 ed è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento.
La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a mesi 6 nel corso dello stesso anno solare la TARI è dovuta solo dal possessore a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie.
Si intendono per:
- locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, nonché strutture semplicemente poste sul suolo;
- aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
Sono escluse dal tributo:
- le aree scoperte pertinenziali accessorie ai locali di civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
L'acquisizione della residenza anagrafica o la presenza di arredo e/oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, facendo scattare l'obbligo di corresponsione del tributo. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell'immobile.
La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
Delibera Giunta Comunale n.24 del 25/03/2022: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ PER IL COMUNE DI LIMONE SUL GARDA PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/rif) IN QUALITÀ DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE.
Con la deliberazione indicata l'Ente Locale sovraordinato, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha deliberato di approvare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. "Livello qualitativo minimo” di cui all'art.3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.
Con Delibera di Giunta n.29 del 18/04/2023 e Delibera del Consiglio Comunale n.15 del 28/04/2023 è stata adottata la Carta della Qualità del Servizio così come previsto dalla Delibera ARERA n.15/2022/R/rif
Le Tariffe per l'anno 2024 sono state Deliberate dal Consiglio Comunale in data 30/04/2024 con Delibera n.7. Le Tariffe sono calcolate sulla base del Piano Economico e Finanziario PEF che, dall'anno 2022, è predisposto sulla base del secondo Metodo Tariffario Rifiuti di cui all'Allegato A della Delibera 363/2021/R/rif dell'Autorità ARERA che, dal 01/01/2018, svolge le funzioni di Regolazione anche del Servizio Integrato dei Rifiuti.
Si riportano gli Atti (cliccare sul documento per accedervi).
Delibera del Consiglio Comunale n.7 del 30/04/2024 di approvazione delle Tariffe TARI 2024
Schema di calcolo del PEF 2024-2025 e allegati
Anno 2023
Delibera del Consiglio Comunale n.19 del 28/04/2023 di approvazione delle Tariffe TARI 2023
Schema di calcolo del PEF 2022-2025 e Relazione Accompagnatoria
A norma del comma 683 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 le tariffe della TARI vengono determinate dall'organo consiliare sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto a norma delle leggi vigenti in materia. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
Art. 21. Tariffa per le utenze domestiche
- 1. La quota fissa dovuta dalle utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
- La quota variabile dovuta dalle utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera che approva le tariffe della tassa, con possibilità di derogare ai limiti minimi e massimi stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nei casi stabilita dalla legge o in base a specifica motivazione.
Art. 22. Occupanti le utenze domestiche
- Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che hanno residenza anagrafica nel Comune, comprese le abitazioni tenute a disposizione, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf e le badanti che dimorano presso la famiglia.
- Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Non viene invece considerata presente la persona assente per almeno sei mesi per oggettive esigenze lavorative, o per servizi di volontariato o per degenze presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, a condizione che tali circostanze siano adeguatamente documentate.
- Nel caso di utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, di alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), di alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e di multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza in base alla seguente tabella:
Superficie alloggio e componenti
Fino a 30 mq - 1
da 31 mq a 50 mq - 2
da 51 mq a 70 mq - 3
da 71 mq a 90 mq - 4
da 91 mq a 120 mq - 5
oltre 120 mq - 6 Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza. - Le cantine, le autorimesse o gli altri simili locali di deposito, purché condotti da persona fisica priva nel Comune di un’utenza domestica, sono considerate utenze domestiche alle quali viene attribuito il numero ipotetico di occupanti in base alla superficie dei locali, così come desunto dalla tabella di cui all’art. 3. I medesimi locali non condotti da persone fisiche si considerano utenze non domestiche.
- Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
- Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
- Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell’invito di pagamento di cui al successivo articolo 34, comma 3, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
Art. 23. Tariffa per le utenze non domestiche
- La quota fissa della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di produzione Kc secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- La quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di produzione Kd secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- I coefficienti di produzione rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera che approva le tariffe della tassa, con possibilità di derogare ai limiti minimi e massimi stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nei casi stabilita dalla legge o in base a specifica motivazione.
- Nel caso di conferimenti straordinari di rifiuti ai sensi del precedente articolo 8, il coefficiente Kd applicato è determinato in relazione al quantitativo indicato dall’utente o al quantitativo di rifiuti effettivamente riscontrato ed è pari al rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti urbani prodotti dall’utenza e la superficie complessiva dell’utenza, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti urbani.
- Eventuali servizi aggiuntivi richiesti dalle utenze non domestiche sono addebitati a parte in base ad apposita convenzione stipulata tra il gestore e il titolare dell’utenza.
Art. 24. Classificazione delle utenze non domestiche
- Le utenze non domestiche sono distinte nelle categorie di attività indicate nell’allegato A.
- L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT riferita all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta comunque salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta.
- Le attività alberghiere (alberghi o hotel, residenze turistico-alberghiere; alberghi diffusi; condhotel) e non alberghiere esercitate in forma imprenditoriale ed in forma non imprenditoriale (tra cui case per ferie, ostelli per la gioventù, foresterie lombarde, locande,
case e appartamenti per vacanze; B&B, rifugi alpinistici, rifugi escursionistici e bivacchi fissi; villaggi turistici, ecc) sono inserite nella categoria degli alberghi, con o senza ristorante a seconda dei casi. - Agli spazi acquei destinati all’ormeggio delle imbarcazioni si applica la tariffa corrispondente a pertinenza di abitazione se collegata ad un’utenza domestica mentre si applica la tariffa di utenza domestica non residente se l’intestatario della concessione demaniale (o il detentore) non è titolare di altra utenza domestica nel comune. Nel caso invece di spazi acquei destinati all’ormeggio imbarcazioni, di banchine o pontili a servizio di un’attività commerciale, alle superficie è applicata la tariffa corrispondente alla categoria dell’attività commerciale stessa.
- Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
- In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale, desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha istituito con la Delibera 386/2023/R/rif i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani.
I sistemi di “perequazione” sono specifiche componenti tariffarie estese alla totalità delle utenze nazionali che hanno lo scopo di compensare i costi generati da eventi o attività localizzate al fine di “socializzarli” e non farli gravare sulla sola utenza “locale” incolpevole del verificarsi di tali eventi.
Con decorrenza 01/01/2024 sono previste due componenti perequative che ogni Comune è obbligato ad addebitare nei documenti di addebito della TARI:
UR1 compensa i costi di trasporto e trattamento/smaltimento dei rifiuti accidentalmente e volontariamente pescati nei mari e nelle acque interne del paese. È transitoriamente quantificata in 0,10€/anno per utenza;
UR2 compensa le agevolazioni riconosciute alle utenze colpite da eventi eccezionali e calamitosi. È transitoriamente quantificata in 1,50€/anno per utenza.
Gli importi delle componenti perequative sono rapportabili ai giorni effettivi di occupazione dell'immobile.
Le componenti non sono soggette a riduzioni o esenzioni.
Ogni utenza è soggetta a questa imposizione.
Il pagamento si effettua:
a) tramite il modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il mancato ricevimento dell’avviso non esime in alcun caso il contribuente dall'obbligo del pagamento della Tassa alle date sopra indicate.
SCADENZA PAGAMENTI
Il contribuente riceverà presso il proprio domicilio fiscale un avviso di pagamento con l'indicazione degli importi e delle scadenze e con allegate le deleghe di versamento F24 precompilate.
Sono previste due rate di pagamento con le seguenti scadenze:
- 1ª rata - scadenza: 30 ottobre
- 2ª rata – scadenza: 30 novembre
Si veda la Delibera di Giunta n. 46/2020
Il Regolamento TARI vigente prevede all'art.34, riportato a seguire, la modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento.
Art.34 Versamenti
[…]
8. È possibile richiedere una ulteriore rateazione del pagamento di ciascuna delle rate di cui al precedente comma 3 in caso:
a) l’utente dichiari mediante autocertificazione ai senso del DPR 441/00 di essere beneficiario del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori Elettrico, Gas o Idrico;
b) l’Utente si trovi in condizioni di economiche disagiate, nei termini e con i criteri definiti dall’Ente Locale;
c) l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
L’Utente che ritiene di averne diritto deve presentare apposita richiesta entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
9. Nel caso sussistano i termini di cui al comma 8, al documento di riscossione saranno allegati i bollettini di pagamento (F24, pagoPA, ecc.) che consentono il pagamento rateale.
10. Nelle previsioni di cui al comma 8, l’importo di ogni singola rata non potrà comunque essere inferiore a € 100,00 (euro cento). L’Ente può comunque valutare l’applicazione di condizioni di rateazione migliorative indipendentemente dall’importo dovuto.
11. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate ai sensi del comma 8 possono essere maggiorate degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea e dagli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a
partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato. Il tasso degli Interessi di Mora è fissato anno con anno nella Delibera di approvazione della Tariffa.
12. Gli interessi di dilazione non saranno applicati nel caso in cui la soglia di cui al comma 8 lettera c) sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell’emissione dei documenti di riscossione da parte dell’Ente Locale.
Compilando l'apposito modello di richiesta, sarà possibile ricevere al proprio indirizzo e-mail l'avviso di pagamento della TARI.
E' necessario allegare copia di un documento di identità.
La trasmissione telematica della bolletta, che verrà inviata in anticipo rispetto alla scadenza della prima rata, sostituisce la spedizione cartacea.
La TARI non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento di pratiche anagrafiche e/o altre pratiche comunali ma è necessario dichiarare ogni nuova conduzione/occupazione e ogni eventuale variazione, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione:
“ATTIVAZIONE, VARIAZIONE, CESSAZIONE UTENZA DOMESTICA”
“ATTIVAZIONE, VARIAZIONE, CESSAZIONE UTENZA NON DOMESTICA”
La dichiarazione di inizio occupazione o di variazione deve essere presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o si è verificata la variazione e conserva efficacia anche per le annualità successive qualora non si verifichino modificazione dei dati denunciati.
Non devono essere dichiarate le variazioni relative alla modifica del numero dei componenti famigliari quando si tratta di soggetti residenti nello stesso nucleo famigliare. Devono, invece, essere dichiarate le variazione del numero dei componenti nei casi di soggetti non residenti o soggetti residenti in nuclei separati rispetto a quello dell'intestatario della denuncia Tari.
In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza TARI l'utenza verrà volturata d'ufficio al nuovo intestatario della scheda anagrafica.
La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessata occupazione (locali liberi da cose e persone).
Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, la tassa è dovuto sino alla data in cui viene prodotta, salvo il caso di duplicazione (vale a dire che altro soggetto passivo abbia già versato il tributo per i medesimi locali) o dimostrazione della effettiva cessazione con la produzione della documentazione che attesti la cessazione delle utenze ai servizi di rete.
I motivi più ricorrenti che implicano un obbligo di nuova denuncia, denuncia di variazione o cessazione sono:
- le nuove occupazioni effettuate da soggetti a seguito di immigrazione o di costituzione di una nuova famiglia;
- il trasferimento nell'ambito del Comune poiché comporta una variazione della metratura dei locali o delle aree occupate ed un nuovo recapito;
- il cambio di intestazione della denuncia nei casi di subentro per decesso di soggetti non residenti;
- i casi di emigrazione o trasferimento ad altro Comune.
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto.
In caso di omesso versamento alle date di scadenza previste è possibile regolarizzare la propria posizione avvalendosi del RAVVEDIMENTO OPEROSO (art.13 del D.Lgs 472/1997 e successive modificazioni). Il ravvedimento operoso è applicabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.
Il Regolamento TARI prevede all'art.39 e seguenti:
Art. 39. Accertamento dell’inadempimento agli obblighi di versamento
- Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.
- L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si rende dovuta, senza ulteriore atto, la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
- Si applicano i commi 3, 4 e 5 del precedente articolo 38.
Art. 40. Sanzioni
- In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta alla metà. Fatta salva l'applicazione della disciplina del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è dell’1% per ciascun giorno di ritardo.
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
- In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente articolo 37, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione di tale violazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- Qualora i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata, si applica la sanzione da € 103 a € 516, stabilita dall’art. 15 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
- Le sanzioni previste nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo della misura irrogata se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
- Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina generale prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Art. 41. Interessi
- Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
- Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Per qualsiasi ulteriore informazione al fine di procedere tempestivamente alla regolarizzazione della posizione si invita a contattare ai recapiti indicati l'Ufficio Tributi del Comune di Limone sul Garda o aprire una richiesta a questa pagina
Ai sensi del Regolamento TARI attualmente in vigore sono previste le seguenti riduzioni e agevolazioni:
Art. 28. Riduzioni correlate alla situazione dell’utenza
- La tariffa si applica in misura ridotta del 50%, nella quota fissa e nella quota variabile, nel caso di abitazioni con unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche e senza necessità di dichiarazione, per i soggetti residenti nel Comune con età superiore ai 65 anni.
- All’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’ Anagrafe degli italiani residenti all’ estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’ uso, il tributo è ridotto a un terzo nella quota fissa e nella quota variabile.
Art. 29. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- La TARI è ridotta, nella parte fissa e in quella variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 700 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza sulla strada pubblica.
- La riduzione di cui al comma precedente si applica alla generalità delle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 500 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
- La TARI è ridotta, nella parte fissa e in quella variabile, al 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
- Le riduzioni di cui al presente articolo operano d’ufficio, anche in mancanza di una specifica richiesta dell’interessato.
Art. 30. Riduzioni per recupero dei rifiuti urbani
- Ai sensi dell’art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tariffa variabile per le utenze non domestiche è ridotta in relazione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, ricomprendendo nel processo recupero anche il riciclaggio.
- Per le nozioni di recupero e riciclaggio si fa riferimento alle relative definizioni dell’art. 183, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Per usufruire della riduzione di cui al precedente comma 1 il produttore deve:
a) dichiarare di voler recuperare i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico per un periodo non inferiore a cinque anni;
b) dimostrare l’avvio al recupero dei propri rifiuti urbani mediante attestazione rilasciata annualmente dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. - La dichiarazione di cui alla lettera a) del precedente comma 3 deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo, con indicazione delle tipologie e delle quantità presunte dei rifiuti urbani che saranno recuperati presso terzi, distinti per codici EER. Per il solo anno 2021 la dichiarazione di cui alla lettera a) è presentata entro il 31 maggio con effetto dal 1º gennaio 2022.
- L’attestazione di cui alla lettera b) del precedente comma 3, comprensiva di certificazione delle tipologie e delle quantità dei rifiuti urbani recuperati, deve essere trasmessa entro il mese di gennaio successivo all’anno di riferimento.
- L’utente può richiedere che sia ripresa l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. Il comune comunica le proprie determinazioni entro 60 giorni dalla richiesta, indicando anche la data di ripresa del servizio.
- La riduzione della parte variabile, non superiore al relativo importo, è proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviata al recupero/riciclo e la quantità di rifiuti attribuibili all’utenza in base ai coefficienti di produttività Kd rilevanti nel computo della suddetta parte.
La percentuale di riduzione della quota variabile è Pr = Qr/Qt, dove:
- Qr è la quantità documentata in kg di rifiuti urbani avviati al riciclaggio;
- Qt è la produzione teorica di rifiuti, con Qt = Kd∙Sr con:
Kd - coefficiente di produttività applicato all’utenza nel computo della quota
variabile;
Sr - superficie di riferimento. - La riduzione si applica a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
- Il Comune può richiedere l’invio di documentazione integrativa comprovante la quantità dei rifiuti urbani recuperati, in particolare i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo 152/2006, debitamente controfirmata dal destinatario.
- Per l’anno 2021 si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 649, secondo periodo della legge 147/2013, e le previgenti disposizioni regolamentari emanate dal Comune.
Art. 31. Riduzioni per il compostaggio
- Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri rifiuti organici per l’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% alla quota variabile.
- Il compostaggio può essere effettuato solo su area aperta adiacente all’abitazione, con esclusione di balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto in spazi condominiali. Deve essere svolto in modo decoroso ed evitando esalazioni moleste o la proliferazione di animali nocivi o indesiderati.
- La riduzione è subordinata:
a) alla presentazione di apposita dichiarazione, attestante di aver avviato il compostaggio domestico in maniera continuativa nell’anno di riferimento, corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore o documentazione fotografica del contenitore posseduto;
b) all’impegno ad effettuare correttamente il compostaggio e a non conferire rifiuti organici al sistema di raccolta;
c) alla restituzione del bidone previsto per il rifiuto organico;
d) all’accettazione delle visite di controllo da parte di incaricato del comune. - Emergendo irregolarità, l’utente decade dall’agevolazione e ne è recuperato l’importo complessivo già fruito sino al quinquennio precedente, tramite accertamento per infedele dichiarazione, con interessi e sanzioni.
Art. 32. Altre agevolazioni
- Con deliberazione del Consiglio Comunale è possibile prevedere agevolazioni:
a) a favore di particolari categorie di utenze non domestiche nel caso di gravi calamità naturali o particolari situazioni di emergenza sanitaria, che abbiano comportato l’obbligatorietà della chiusura delle attività, in proporzione ai giorni di chiusura;
b) a favore delle utenze domestiche e non domestiche in stato di necessità o di effettiva difficoltà economico/sociale;
c) a favore delle attività commerciali operanti in strade o piazze e da interessate da lavori pubblici che ne comportano la chiusura totale per un periodo superiore a 15 giorni, in proporzione alla durata della chiusura delle strade o delle piazze. - La deliberazione disciplina i presupposti e l’ammontare delle agevolazioni, le modalità di richiesta e di erogazione, la decorrenza e la durata.
- Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
Art. 33. Fruizione delle riduzioni e delle agevolazioni
- Salvo sia diversamente disposto, le riduzioni di cui al presente regolamento si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
- Le riduzioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno i relativi presupposti, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
- Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
Qualora si riscontrino delle anomalie nell'avviso di pagamento è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Limone sul Garda per la verifica dei dati ed eventualmente presentare domanda inviandola:
- via mail a ragioneria.tributi@comune.limonesulgarda.bs.it;
- via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.limonesulgarda.bs.it;
- via posta a Comune di Limone sul Garda, Via IV Novembre 25 – 25010 Limone sul Garda (BS);
- direttamente al protocollo presente al piano terra della sede municipale.
Anno | Popolazione | Rifiuti Differenziati (t) | Rifiuti Totali (t) | RD percentuale (%) |
---|---|---|---|---|
2022 | 1.130 | 2.359,680 | 3.665,620 | 64,37% |
2021 | 1.168 | 2.064,477 | 3.120,677 | 66,15% |
2020 | 1.136 | 1.670,312 | 2.385,632 | 70,02% |
Fonte: Catasto dei Rifiuti di cui al D.Lgs. 152/06
Avvisi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
REGOLAMENTI, DELIBERE E MODULISTICA
In questa sezione sono pubblicati Regolamenti e Delibere attinenti la TARI e la Gestione dei Rifiuti.
È accessibile anche la modulistica, documenti di interesse e altre informazioni.
Delibera del Consiglio Comunale n.17 del 28/04/2023 di approvazione del Regolamento TARI 2023
Regolamento del Servizio di Igiene Urbana