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Gardauno Spa

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Raccolta differenziata

La raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Pozzolengo si effettua con il sistema Porta a porta integrale. L'eco calendario fornisce tutte le indicazioni necessarie. 

La raccolta differenziata è obbligatoria per tutti gli utenti e prevede il ritiro domiciliare per: carta, vetro / lattine, imballaggi in plastica, organico, secco residuo. 

Il Centro di raccolta comunale riceve i rifiuti urbani, anche ingombranti, correttamente divisi.  

Sul territorio sono presenti punti di raccolta per frazioni particolari: consulta la mappa

Altri servizi a richiesta:

  • Ritiro domicilio rifiuti ingombranti (terzo mercoledì del mese): servizio prenotabile fino a due giorni prima dello svolgimento al numero verde 800 033 955 attivo da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 20.00 e sabato dalle 08.00 alle 13.00. Per la prenotazione è necessario indicare i dati dell'intestatario TARI (cognome, nome, codice fiscale, indirizzo di ritiro) e la tipologia di rifiuti da ritirare. Pezzi massimi 3. In alternativa, il servizio è attivabile anche attraverso la compilazione dell'apposito form: un operatore entrerà in contatto con voi per fissare l'appuntamento. Per ogni servizio sono disponibili n.10 posti. La richiesta è accolta anche in funzione della disponibilità per quella determinata data.

Per maggiori informazioni consultare l'eco calendario, gli orari del Centro di Raccolta o contattare direttamente il Comune.

 

 

Calendario della settimana

Calendario della raccolta differenziata
  • venerdì 26/04/2024
    • U
    • VL
  • lunedì 29/04/2024
    • S
    • U
  • giovedì 02/05/2024
    • C
  • venerdì 03/05/2024
    • P
    • U
Legenda raccolta rifiuti
Spazzamenti e Lavaggi strade e aree pubbliche

ABC dei rifiuti di Pozzolengo

Legenda ABC dei rifiuti
* I rifiuti indicati con l'asterisco sono pericolosi; si ritirano solo dalle utenze domestiche

Centri di raccolta: orari e istruzioni per l'uso

Pozzolengo - loc. Poffe, SP 106 per Ponti (1 Luglio - 30 Settembre)

ingresso consentito fino a 5 minuti prima della chiusura

GIORNO MATTINA POMERIGGIO
Lunedì   15:00 - 18:00
Martedì    
Mercoledì 9:00 - 12:00  
Giovedì    
Venerdì 9:00 - 12:00  
Sabato 9:00 - 12:00 15:00 - 18:00
Domenica

 

Pozzolengo - loc. Poffe, SP 106 per Ponti (1 Ottobre - 30 Giugno)

ingresso consentito fino a 5 minuti prima della chiusura

GIORNO MATTINA POMERIGGIO
Lunedì   14:00 - 17:00
Martedì    
Mercoledì 9:00 - 12:00  
Giovedì    
Venerdì 9:00 - 12:00  
Sabato 9:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Domenica

APERTURE FESTIVE con i consueti orari: 6 gennaio, Lunedì di pasquetta

 Il Centro di Raccolta è chiuso negli altri giorni festivi

RIFERIMENTI E INDIRIZZI DEL COMUNE E DEL GESTORE DEL SERVIZIO

In questa sezione sono disponibili tutte le informazioni relative al Gestore dei Rapporti con l'Utenza (Comune di Pozzolengo) e al Gestore del Servizio sul Territorio (Garda Uno S.p.A.).

Per ogni aspetto che riguarda l'Utenza in termini di Tributo TARI (Attivazione, Disattivazione, Calcolo del Tributo e relativi addebito, aggiornamento dati anagrafici, pagamenti e solleciti, riscossione coattiva e ingiunzioni, assimilazione dei Rifiuti agli Urbani), la competenza è esclusivamente dell'Ente Locale: Comune di Pozzolengo, i cui riferimenti sono qui sotto riportati.

Per ogni aspetto che riguarda il Servizio in termini operativi (raccolta dei rifiuti differenziati e del Secco Residuo sul territorio, accesso ai Centri di Raccolta, modalità di conferimento dei Rifiuti, problemi di mancata raccolta, evidenza di errato conferimento), la competenza è esclusivamente del Gestore Garda Uno S.p.A., i cui riferimenti sono qui sotto riportati.   

Gestore della Tariffa e dei Rapporti con l'Utenza

Comune di Pozzolengo

Sede: P.zza Repubblica n. 1, 25010 Pozzolengo (BS)

Codice Fiscale: 00842970170; Partita IVA: 00581410982

Svolge il Servizio di Gestione della Tariffa e del Rapporto con l'Utenza.

Per ogni necessità che riguarda il Tributo TARI, la modalità di addebito e di calcolo, per i pagamenti e le posizioni sospese è disponibile lo Sportello dell'Ufficio Tributi presso la Sede del Comune al piano primo. Possono essere inviate segnalazione di errori nella determinazione di quanto addebitato e di errori / variazioni nei dati relativi all'Utenza rilevanti ai fini della commisurazione dell’addebito stesso.

 

Orari
Lunedì - previo appuntamento telefonico
08.00 - 14.00
chiuso

Martedì
chiuso
chiuso

Mercoledì
chiuso
chiuso

Giovedì - previo appuntamento telefonico
08.00 - 13.00
14.00 - 18.00

Venerdì
chiuso
chiuso

Apri un ticket
Gestore del Servizio di Spazzamento

Garda Uno S.p.A.

Sede: Via Italo Barbieri 20 - 25080 Padenghe sul Garda (BS)

Svolge il Servizio operativo di Gestione dello Spazzamento meccanico e manuale delle Strade

Per ogni necessità che riguarda il Servizio è possibile utilizzare il sistema di supporto all'Utenza cliccando sulla scritta "Apri un ticket". Avrete risposta nel più breve tempo possibile compatibilmente con il problema riscontrato: vi sono situazioni che non consentono una celere risposta in quanto devono essere verificate le condizioni con le quali è emerso il problema. 

Si raccomanda, all'apertura del ticket, di non utilizzare una email PEC, salvo che non si sia certi che la PEC possa ricevere anche da caselle postali elettroniche non certificate. Nel caso sia necessario utilizzare comunque una PEC, vi invitiamo a scrivere direttamente al nostro recapito PEC sotto indicato. 

Orari
Lunedì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Martedì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Mercoledì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Giovedì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Venerdì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Sabato - Contact Center
08.00 - 13.00
Chiuso

Apri un ticket
Gestore del Servizio di Raccolta e Trasporto dei Rifiuti

Garda Uno S.p.A.

Sede: Via Italo Barbieri 20 - 25080 Padenghe sul Garda (BS)

Svolge il Servizio operativo di Gestione della Raccolta e del Trasporto dei Rifiuti Urbani ed Assimilati

Per ogni necessità che riguarda il Servizio è possibile utilizzare il sistema di supporto all'Utenza cliccando sulla scritta "Apri un ticket". Avrete risposta nel più breve tempo possibile compatibilmente con il problema riscontrato: vi sono situazioni che non consentono una celere risposta in quanto devono essere verificate le condizioni con le quali è emerso il problema. 

Si raccomanda, all'apertura del ticket, di non utilizzare una email PEC, salvo che non si sia certi che la PEC possa ricevere anche da caselle postali elettroniche non certificate. Nel caso sia necessario utilizzare comunque una PEC, vi invitiamo a scrivere direttamente al nostro recapito PEC sotto indicato. 

Orari
Lunedì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Martedì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Mercoledì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Giovedì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Venerdì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Sabato - Contact Center
08.00 - 13.00
Chiuso

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Avvisi Comune

INFORMAZIONI GENERALI

La Tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2014 ed è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento.

La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a  qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a mesi 6 nel corso dello stesso anno solare la TARI è dovuta solo dal possessore a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie.

Si intendono per:

  • locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, nonché strutture semplicemente postae sul suolo;
  • aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  • utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
  • utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Sono escluse dal tributo:

  • le aree scoperte pertinenziali accessorie ai locali di civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  • le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

L'acquisizione della residenza anagrafica  o la  presenza di arredo e/oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, facendo scattare l'obbligo di corresponsione del tributo. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell'immobile.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

INQUADRAMENTO SCHEMA REGOLATORIO QUALITÀ DELIBERA 15/2022/R/rif ARERA

Delibera Consiglio Comunale n.12 del 27/04/2022: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ PER IL COMUNE DI POZZOLENGO PER IL PERIODO 2022-2025 (ART.3-TQRIF, ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/rif) IN QUALITÀ DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE. 

Con la deliberazione indicata l'Ente Locale sovraordinato, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha deliberato di approvare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. "Livello qualitativo minimo” di cui all'art.3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif. 

CARTA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO

Con Delibera di Consiglio Comunale n.11 del 28/04/2023 è stata adottata la Carta della Qualità del Servizio così come previsto dalla Delibera ARERA n. 15/2022/R/rif.

ATTI DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE - ANNO IN CORSO

Le Tariffe per l'anno 2022 sono state Delibera dal Consiglio Comunale in data 27/04/2022 con delibera n.14. Si ricorda che le Tariffe sono calcolate sulla base del Piano Economico e Finanziario che, dall'anno 2022, è predisposto sulla base del secondo Metodo Tariffario Rifiuti di cui all'Allegato A della Delibera 363/2021/R/rif dell'Autorità ARERA che, dal 01/01/2018, svolge le funzioni di Regolazione anche del Servizio Integrato dei Rifiuti.

Si riportano gli atti attualmente vigenti (cliccare sul documento per accedervi).

Delibera approvazione PEF 2022

Tariffa 2022

 

REGOLE DI CALCOLO DELLA TARIFFA

(Estratto dal Regolamento)

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l’importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell’immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno, ad eccezione nel caso di riduzione del numero di
componenti il nucleo a seguito di formazione di un nuovo nucleo, nel qual caso l’efficacia è dalla data di rilevanza del nuovo nucleo. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell’utenza. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare il soggetto gestore del servizio fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune, mentre per quelle non residenti o per le
seconde case a disposizione dei residenti il numero è determinato, salvo prova contraria posta a carico dello utente, sulla base della seguente tabella di trasformazione, :

n. 1 componenti sino a 30 mq.;

n.2 componenti da 31 a 50 mq.;

n. 3 componenti da 51 a 70 mq.;

n. 4 componenti da 71 a 90 mq.;

n. 5 componenti da 91 a 120 mq.;

n. 6 o più componenti per superficie maggiore di 120 mq.

Non costituiscono utenze domestiche quelle destinate a Bed and Breakfast, case per vacanze e simile strutture, che vanno collocate nella categoria di albergo senza ristorante.

La parte variabile della tariffa, fatta salva la ripartizione indicata al comma 2 ultima parte del precedente articolo, è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg. prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti si applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla sezione nazionale del catasto dei rifiuti.

La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, con il coefficiente minimo ivi previsto, in modo da penalizzare il meno possibile le utenze più numerose.

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;


Calcolo della TARI per le utenze non domestiche
La categoria di appartenenza da stabilirsi sulla base delle tabelle allegate al DPR 158/99, rispettivamente per la parte fissa e variabile, è individuata dalla TABELLA A allegata al presente regolamento. Nel caso di attività non contemplate nello elenco la categoria è provvisoriamente attribuita dal funzionario responsabile del tributo, in base ad analogia, e l’attribuzione definitiva è poi confermata con provvedimento del Consiglio Comunale.

Nel caso di svolgimento di più attività fra loro scindibili, la superficie assoggettabile è frazionata fra le varie categorie in base alla destinazione prevalente. I coefficienti delle tabelle sopra indicate si intendono determinati nella misura minima, salvo che espressamente non sia riportato in tabella un coefficiente in misura superiore.

Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive e per le utenze non domestiche in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Qualora non espressamente stabilito i coefficienti sono individuati nella misura minima prevista dal D.P.R. n.158/99 per la categoria di appartenenza.

Fino all’adozione di tali sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell’allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Qualora non espressamente stabilito i coefficienti sono individuati nella misura minima prevista dal D.P.R.n.158/99 per la categoria di appartenenza.


Calcolo della TARI variabile per le pertinenze in genere.
la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria
corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa · la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come tale alla parte fissa.

Pertanto, con riguardo alle pertinenze dell’abitazione, la quota variabile deve essere computata una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica.
Nel caso di detentori di solo pertinenze, quali box, garage e simili la parte variabile è calcolata considerandola utenza domestica composta da un solo componente.

MODALITÀ DI PAGAMENTO E SCADENZE

Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 con modello F24 ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il pagamento della TARI è effettuato in due rate,

la prima scadente il 16 dicembre

la seconda il 16 febbraio.

E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 dicembre di ciascun anno;

Il comune può, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti

MODALITÀ E TERMINI PER L'ACCESSO ALLA RATEIZZAZIONE DEGLI IMPORTI

Il Regolamento TARI vigente prevede all'art.22, riportato a seguire, la modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento.

Art.22 Versamenti e gestione

[…]

2. E’ possibile richiedere una ulteriore rateazione del pagamento di ciascuna delle rate di cui al precedente comma 1 in caso: a) l’utente dichiari mediante autocertificazione ai senso del DPR 441/00 di essere beneficiario del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori Elettrico, Gas o Idrico; b) l’Utente si trovi in condizioni economiche disagiate, nei termini e con i criteri definiti dall’Ente Locale; c) l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni. L’Utente che ritiene di averne diritto deve presentare apposita richiesta entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione. Nel caso sussistano i termini di cui al presente comma, al documento di riscossione saranno allegati i bollettini di pagamento (F24, pagoPA, ecc.) che consentono il pagamento rateale. Nelle previsioni di cui al presente comma, l’importo di ogni singola rata non potrà comunque essere inferiore a € 100,00 (euro cento). L’Ente può comunque valutare l’applicazione di condizioni di rateazione migliorative indipendentemente dall’importo dovuto. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate ai sensi del presente comma possono essere maggiorate degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea e dagli interessi legali previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato. Gli interessi di dilazione non saranno applicati nel caso in cui la soglia di cui al comma presente comma lettera c) sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell’emissione dei documenti di riscossione da parte dell’Ente Locale.

DOCUMENTI DI RISCOSSIONE IN FORMATO ELETTRONICO

L'Ente Locale invia su richiesta dell'Utente il Documento di Riscossione via e-mail.

E' possibile ricevere la bolletta in formato elettronico aprendo una richiesta a questa pagina

DICHIARAZIONI DELL'UTENTE (ATTIVAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO)

Per la dichiarazione utilizzare i seguenti moduli:

Dichiarazione Utenza - Modulo editabile

Dichiarazione Utenza - Modulo stampabile

La TARI non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento di pratiche anagrafiche e/o altre pratiche comunali ma è necessario dichiarare ogni nuova conduzione/occupazione e ogni eventuale variazione.

La  dichiarazione di inizio occupazione o di variazione deve essere presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o si è verificata la variazione e conserva efficacia anche per le annualità successive qualora non si verifichino modificazione dei dati denunciati.

Non devono essere dichiarate le variazioni relative alla modifica del numero dei componenti famigliari quando si tratta di soggetti residenti nello stesso nucleo famigliare. Devono, invece, essere dichiarate le variazione del numero dei componenti nei casi di soggetti non residenti o soggetti residenti in nuclei separati rispetto a quello dell'intestatario della denuncia TARI.

In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza TARI l'utenza verrà volturata d'ufficio al nuovo intestatario della scheda anagrafica. 

La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessata occupazione (locali liberi da cose e persone).

Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, la tassa è dovuto sino alla data in cui viene prodotta, salvo il caso di duplicazione (vale a dire che altro soggetto passivo abbia già versato il tributo per i medesimi locali) o dimostrazione  della effettiva cessazione con la produzione della documentazione che attesti la cessazione delle utenze ai servizi di rete.

I motivi più ricorrenti che implicano un obbligo di nuova denuncia, denuncia di variazione o cessazione sono:

  • le nuove occupazioni effettuate da soggetti a seguito di immigrazione o di costituzione di una nuova famiglia;
  • il trasferimento nell'ambito del Comune poiché comporta una variazione della metratura dei locali o delle aree occupate ed un nuovo recapito;
  • il cambio di intestazione della denuncia nei casi di subentro per decesso di soggetti non residenti.
INFORMAZIONI E PROCEDURE PER RITARDATO O OMESSO PAGAMENTO

Sui ritardi di pagamento viene applicato il Tasso legale che è stato fissato al 0,01% in ragione d'anno a partire dal 1° gennaio 2021 dal Decreto Ministero, Economia e Finanze del 11.12.2020, G.U. 15/12/2020, In caso di omessa denuncia tari si applica una sanzione pari al 30% della tassa dovuta, in generale per l'applicazione TARI e correlata presentazione di dichiarazioni di occupazione si applicano gli articoli del Regolamento TARI in vigore.

ACCESSO A RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENTI IN DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE E ALTRE RIDUZIONI

Ai sensi del Regolamento TARI attualmente in vigore sono previste le seguenti riduzioni e agevolazioni nei seguenti articoli: 

art.11 Riduzione per fuori zona

art.12 Riduzioni ed agevolazioni copribili con il gettito TARI

1.Sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata operata dalle utenze domestiche, rapportate alle quantità conferite, da calcolarsi sulla base di delibera della Giunta comunale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie previste nel bilancio del comune e nel piano finanziario. Alle utenze domestiche e non domestiche che effettuano l’autocompostaggio o il compostaggio di comunità per i rifiuti organici
prodotti dalle medesime, ai fini del successivo utilizzo del compost prodotto, è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani pari al 10%. Il compostaggio può essere effettuato solo su area aperta adiacente all’abitazione, con esclusione di balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto in spazi condominiali. Deve essere svolto in modo decoroso ed evitando esalazioni moleste o
la proliferazione di animali nocivi o indesiderati. La riduzione è subordinata: a) alla presentazione di apposita dichiarazione, attestante di aver avviato il compostaggio domestico in maniera continuativa nell’anno di riferimento, corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore o documentazione fotografica del contenitore posseduto; b) all’impegno ad effettuare correttamente il compostaggio e a non conferire rifiuti organici al sistema di raccolta; c) alla restituzione del bidone previsto per il rifiuto organico; d) all’accettazione delle visite di controllo da parte di incaricato del comune. Emergendo irregolarità, l’utente decade dall’agevolazione e ne è recuperato l’importo complessivo già fruito sino al quinquennio precedente, tramite accertamento per infedele dichiarazione, con interessi e sanzioni.
2.La TARI è ridotta del 30 per cento per: a) abitazioni con occupanti singoli residenti (condizione esclusivamente desumibile dalla situazione di famiglia anagrafica DPR 223/89); b) locali di residenza condotti da soggetti della cui famiglia fanno parte disabili o invalidi in misura superiore al 67% non ricoverati in istituti.
3.E’ prevista la riduzione di 1/3 per pensionati che risiedono all'estero se titolari di pensione in convenzione con l'Italia., purché l’immobile non sia locato o concesso in comodato.
4.Le presenti agevolazioni sono finanziabili con il gettito del tributo.
5.Le riduzioni previste nei commi precedenti sono iscritte nel piano finanziario e nel bilancio del Comune.

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ERRORI NELLA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI ADDEBITATI E DI ERRORI E/O VARIAZIONI NEI DATI RELATIVI ALL'UTENTE

Contattare l'Ufficio Tributi all'e-mail commercioetributi@comune.pozzolengo.bs.it, per telefono al numero verde clienti 800 033 955 oltreché col sistema di Segnalazione on line dedicato agli Utenti al seguente indirizzo: https://www.gardauno.it/it/ticket-comuni/ticket-comune-di-pozzolengo 

 

Modulo di Reclamo e Rettifica degli Importi Addebitati - editabile

Modulo di Reclamo e Rettifica degli Importi Addebitati - stampabile

LIVELLI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER GLI ULTIMI TRE ANNI DISPONIBILI
Anno Popolazione Rifiuti Differenziati (t) Rifiuti Totali (t) RD percentuale (%)
2022 3.582 1.313,460 1.730,200 75,91%
2021 3.554 1.389,206 1.790,286 77,60%
2020 3.533 1.358,069 1.730,349 78,49%

Fonte: Catasto dei Rifiuti di cui al D.Lgs. 152/06 

Avvisi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Nessun avviso disponibile

REGOLAMENTI, DELIBERE E MODULISTICA

In questa sezione sono pubblicati le Delibere attinenti il ​​​​Regolamento TARI.

Regolamento TARI vigente  (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28/04/2023) 

Regolamento del Servizio di Igiene Urbana (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28/04/2023)

Elementi in evidenza

News e comunicazioni

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