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Gardauno Spa

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Raccolta differenziata

La raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel Comune di Salò si effettua con il sistema Porta a porta integrale. Il territorio è diviso in 3 zone con periodicità e frequenze diverse. L'eco calendario fornisce tutte le informazioni necessarie.

La raccolta differenziata è obbligatoria per tutti gli utenti e prevede il ritiro domiciliare per le seguenti tipologie:

  • Nella zona A: carta, vetro / lattine, imballaggi in plastica, secco residuo, organico (organico solo per grandi quali produttori alberghi, ristoranti e bar); nella zona A la separazione dell'umido per le utenze domestiche non è obbligatoria.
  • Nelle zone B e C: carta, vetro / lattine, imballaggi in plastica, organico e secco residuo.

Il Centro di Raccolta riceve i rifiuti urbani riciclabili, anche ingombranti, correttamente divisi.  

Sul territorio sono presenti punti di raccolta per frazioni particolari: consulta la mappa 

Altri servizi a richiesta:

  • Ritiro domicilio rifiuti ingombranti (primo e terzo venerdì del mese): servizio prenotabile fino a due giorni prima dello svolgimento al numero verde 800 033 955 attivo da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 20.00 e sabato dalle 08.00 alle 13.00. Per la prenotazione è necessario indicare i dati dell'intestatario TARI (cognome, nome, codice fiscale, indirizzo di ritiro) e la tipologia di rifiuti da ritirare. Pezzi massimi 3. In alternativa, il servizio è attivabile anche attraverso la compilazione dell'apposito form: un operatore entrerà in contatto con voi per fissare l'appuntamento. Per ogni servizio sono disponibili n.10 posti. La richiesta è accolta anche in funzione della disponibilità per quella determinata data.
  • Ritiro domicilio vegetale: servizio da marzo a novembre ad iscrizione presso il Comune.     
  • Ritiro domicilio pannolini: servizio ad iscrizione presso il Comune.

Per maggiori informazioni consultare l'eco calendario, gli orari del Centro di Raccolta o contattare direttamente il Comune.

Calendario della settimana

Calendario della raccolta differenziata
  • giovedì 18/04/2024
    • P
  • venerdì 19/04/2024
    • S
  • sabato 20/04/2024
    • C
  • lunedì 22/04/2024
    • S
  • martedì 23/04/2024
    • C
    • V
  • mercoledì 24/04/2024
    • S
    • VL
  • giovedì 25/04/2024
    • P
  • venerdì 19/04/2024
    • C
    • U
  • lunedì 22/04/2024
    • S
    • U
  • martedì 23/04/2024
    • P
    • V
  • mercoledì 24/04/2024
    • U
    • VL
  • giovedì 18/04/2024
    • U
    • VL
  • venerdì 19/04/2024
  • sabato 20/04/2024
    • P
    • U
  • lunedì 22/04/2024
    • C
  • martedì 23/04/2024
    • S
    • U
    • V
  • giovedì 25/04/2024
    • U
    • VL
Trova la tua zona di servizio Legenda raccolta rifiuti
Spazzamenti e Lavaggi strade e aree pubbliche

Nel file qui sotto potete trovare le planimetrie che illustrano i percorsi e le frequenze degli spazzamenti nelle vie comunali.

Salò - 03112020

ABC dei rifiuti di Salò

Legenda ABC dei rifiuti
* I rifiuti indicati con l'asterisco sono pericolosi; si ritirano solo dalle utenze domestiche

Centri di raccolta: orari e istruzioni per l'uso

Salo - via E. Fermi 1 aprile - 30 settembre

ingresso consentito fino a 5 minuti prima della chiusura

GIORNO MATTINA POMERIGGIO
Lunedì   14:00 - 19:00
Martedì   14:00 - 19:00
Mercoledì   14:00 - 19:00
Giovedì   14:00 - 19:00
Venerdì   14:00 - 19:00
Sabato   14:00 - 19:00
Domenica   15:30 - 19:30

APERTURE FESTIVE 2021 (orario consueto):

6 gennaio 2021 APERTO 
5 aprile  2021 APERTO 
25 aprile 2021 APERTO 
15 agosto 2021  APERTO 
26 dicembre 2021 APERTO 

 

Salo - via E. Fermi 1 ottobre - 31 marzo

ingresso consentito fino a 5 minuti prima della chiusura

GIORNO MATTINA POMERIGGIO
Lunedì   13:00 - 18:00
Martedì   13:00 - 18:00
Mercoledì   13:00 - 18:00
Giovedì   13:00 - 18:00
Venerdì   13:00 - 18:00
Sabato   13:00 - 18:00
Domenica   14:00 - 18:00

APERTURE FESTIVE 2021 (orario consueto):

6 gennaio 2021 APERTO 
5 aprile  2021 APERTO 
25 aprile 2021 APERTO 
15 agosto 2021  APERTO 
26 dicembre 2021 APERTO 

 

RIFERIMENTI E INDIRIZZI DEL COMUNE E DEL GESTORE DEL SERVIZIO

In questa sezione sono disponibili tutte le informazioni relative al Gestore dei Rapporti con l'Utenza (Comune di Salò) e al Gestore del Servizio sul Territorio (Garda Uno S.p.A.).

Per ogni aspetto che riguarda l'Utenza in termini di Tributo TARI (Attivazione, Disattivazione, Calcolo del Tributo e relativi addebito, aggiornamento dati anagrafici, pagamenti e solleciti, riscossione coattiva e ingiunzioni, assimilazione dei Rifiuti agli Urbani), la competenza è esclusivamente dell'Ente Locale: Comune di Salò, i cui riferimenti sono qui sotto riportati.

Per ogni aspetto che riguarda il Servizio in termini operativi (raccolta dei rifiuti differenziati e del Secco Residuo sul territorio, accesso ai Centri di Raccolta, modalità di conferimento dei Rifiuti, problemi di mancata raccolta, evidenza di errato conferimento), la competenza è esclusivamente del Gestore Garda Uno S.p.A., i cui riferimenti sono qui sotto riportati.   

Gestore della Tariffa e dei Rapporti con l'Utenza

Comune di Salò

Sede: Lungolago Zanardelli 55 - 25087 Salò (BS) 

Svolge il Servizio di Gestione della Tariffa e del Rapporto con l'Utenza.

Per ogni necessità che riguarda il Tributo TARI, la modalità di addebito e di calcolo, per i pagamenti e le posizioni sospese è disponibile lo Sportello dell'Ufficio Tributi presso la Sede del Comune al piano terra. Possono essere inviate segnalazione di errori nella determinazione di quanto addebitato e di errori / variazioni nei dati relativi all’Utenza rilevanti ai fini della commisurazione dell’addebito stesso.

Orari
Lunedì
09.00 - 12.00
chiuso

Martedì
chiuso
chiuso

Mercoledì
09:00 - 12:00
chiuso

Giovedì
chiuso
chiuso

Venerdì
09.00 - 12.00
chiuso

Apri un ticket
Gestore del Servizio di Spazzamento

Garda Uno S.p.A.

Sede: Via Italo Barbieri 20 - 25080 Padenghe sul Garda (BS)

Svolge il Servizio operativo di Gestione dello Spazzamento meccanico e manuale delle Strade

Per ogni necessità che riguarda il Servizio è possibile utilizzare il sistema di supporto all'Utenza cliccando sulla scritta "Apri un ticket". Avrete risposta nel più breve tempo possibile compatibilmente con il problema riscontrato: vi sono situazioni che non consentono una celere risposta in quanto devono essere verificate le condizioni con le quali è emerso il problema. 

Si raccomanda, all'apertura del ticket, di non utilizzare una email PEC, salvo che non si sia certi che la PEC possa ricevere anche da caselle postali elettroniche non certificate. Nel caso sia necessario utilizzare comunque una PEC, vi invitiamo a scrivere direttamente al nostro recapito PEC sotto indicato. 

Orari
Lunedì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Martedì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Mercoledì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Giovedì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Venerdì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Sabato - Contact Center
08.00 - 13.00
Chiuso

Apri un ticket
Gestore del Servizio di Raccolta e Trasporto dei Rifiuti

Garda Uno S.p.A.

Sede: Via Italo Barbieri 20-25080 Padenghe sul Garda (BS)

Svolge il Servizio operativo di Gestione della Raccolta e del Trasporto dei Rifiuti Urbani

Per ogni necessità che riguarda il Servizio è possibile utilizzare il sistema di supporto all'Utenza cliccando sulla scritta "Apri un ticket". Avrete risposta nel più breve tempo possibile compatibilmente con il problema riscontrato: vi sono situazioni che non hanno una risposta celere in quanto devono essere verificate le condizioni con le quali è emerso il problema. 

Si consiglia, all'apertura del ticket, di non utilizzare una email PEC, salvo che non si sia certi che la PEC possa ricevere anche da caselle postali elettroniche non certificate. Nel caso sia necessario utilizzare comunque una PEC, vi invitiamo a scrivere direttamente al nostro recapito PEC sotto indicato. 

Orari
Lunedì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Martedì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Mercoledì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Giovedì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Venerdì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Sabato - Contact Center
08.00 - 13.00
Chiuso

Apri un ticket

Avvisi Comune

INFORMAZIONI GENERALI

La Tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2014 ed è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento.

La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a mesi 6 nel corso dello stesso anno solare la TARI è dovuta solo dal possessore a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie.

Si intendono per:

  • locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, nonché strutture semplicemente poste sul suolo;
  • aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  • utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
  • utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Sono escluse dal tributo:

  • le aree scoperte pertinenziali accessorie ai locali di civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  • le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

L'acquisizione della residenza anagrafica o la presenza di arredo e/o l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, facendo scattare l'obbligo di corresponsione del tributo. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell'immobile.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

INQUADRAMENTO SCHEMA REGOLATORIO QUALITÀ DELIBERA 15/2022/R/rif ARERA

Delibera Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2022: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' PER IL COMUNE DI SALO' PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/rif) IN QUALITA' DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE.     

Con la deliberazione indicata l'Ente Locale sovraordinato, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha deliberato di approvare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. "Livello qualitativo minimo” di cui all'art.3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.

CARTA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO

Con Delibera del Consiglio Comunale n.30 del 21/06/2023 è stata adottata la Carta della Qualità del Servizio così come previsto dalla Delibera ARERA n.15/2022/R/rif.

ATTI DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE - ANNO IN CORSO

Le Tariffe per l'anno 2023 sono state Deliberate dal Consiglio Comunale in data 27/04/2023 con Delibera n.17. Le Tariffe sono calcolate sulla base del Piano Economico e Finanziario PEF che, dall'anno 2022, è predisposto sulla base del secondo Metodo Tariffario Rifiuti di cui all'Allegato A della Delibera 363/2021/R/rif dell'Autorità ARERA che, dal 01/01/2018, svolge le funzioni di Regolazione anche del Servizio Integrato dei Rifiuti.

Si riportano gli Atti (cliccare sul documento per accedervi).

Delibera del Consiglio Comunale n.17 del 27/04/2023 di approvazione della revisione straordinaria infra periodo del PEF 2022-2025 ed approvazione Tariffe TARI 2023

Schema di calcolo del PEF 2022-2025 e Relazioni Accompagnatorie

Tariffe TARI 2023

di seguito i documenti relativi agli anni precedenti:

Approvazione TARI, Tariffe e relativa Delibera per l'anno 2021

Approvazione TARI, Tariffe e relativa Delibera per l'anno 2022

Per il dettaglio degli anni precedenti consultare l'archivio MEF dei regolamenti

REGOLE DI CALCOLO DELLA TARIFFA

UTENZA DOMESTICA 1 OCCUPANTE

Per un'utenza domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 113,00 calcolato applicando:

Tariffa fissa: € 0,4934

Tariffa variabile: € 57,8926

Quota fissa: € 0,4934 * 100 * (365/365) = € 49,34

Quota variabile: € 57,8926 * (365/365) = € 57,89

Totale imposta: € 49,34 + € 57,89 = € 107,23

Totale: € 107,23 + 5 % = € 112,59

Totale arrotondato: € 113,00

 

UTENZA DOMESTICA 6 O PIU' COMPONENTI

Per un'utenza domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 291,00 calcolato applicando:

Tariffa fissa: € 0,8018

Tariffa variabile: € 196,8347

Quota fissa: € 0,8018 * 100 * (365/365) = € 80,18

Quota variabile: € 196,8347 * (365/365) = € 196,83

Totale imposta: € 80,18 + € 196,83 = € 277,01

Totale: € 277,01 + 5 % = € 290,87

Totale arrotondato: € 291,00

 

UTENZA NON DOMESTICA: BAR

Per un'utenza non domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 1530,00 calcolato applicando:

Tariffa fissa: € 5,7768

Tariffa variabile: € 8,7989

Quota fissa: € 5,7768 * 100 * (365/365) = € 577,68

Quota variabile: € 8,7989 * 100 * (365/365) = € 879,89

Totale imposta: € 577,68 + € 879,89 = € 1.457,57

Totale: € 1.457,57 + 5 % = € 1.530,45

Totale arrotondato: € 1530,00

 

UTENZA NON DOMESTICA: NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, ECC..

Per un'utenza non domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 545,00 calcolato applicando:

Tariffa fissa: € 2,0589

Tariffa variabile: € 3,1328

Quota fissa: € 2,0589 * 100 * (365/365) = € 205,89

Quota variabile: € 3,1328 * 100 * (365/365) = € 313,28

Totale imposta: € 205,89 + € 313,28 = € 519,17

Totale: € 519,17 + 5 % = € 545,13

Totale arrotondato: € 545,00

 

Già dal 2014 è entrata in vigore la normativa inerente il nuovo tributo sui rifiuti (TARI) previsto dall'art. 1 commi da 641 a 668 della L.n.147/2013.

Si comunica che nella seduta del 27.04.2023 il Consiglio Comunale ha approvato con propria deliberazione n. 19 il nuovo Regolamento della TARI. Il pagamento, per l'annualità in corso sarà da effettuare previo invio di avvisi bonari in due rate scadenti il 16.06.2023 e 18.12.2023. 

Con propria deliberazione n. 17 del 27.04.2023 il Consiglio Comunale ha approvato la revisione straordinaria infra-periodo del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2022-2025 e le relative Tariffe TARI da applicare per l’annualità in corso. 

Per le utenze domestiche la tariffa è composta da una quota fissa legata alla superficie occupata e da una quota variabile determinata in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare (come risultanti dagli archivi anagrafici comunali, dalle dichiarazioni presentate o in via presuntiva per i non residenti). 

Per le utenze non domestiche la tariffa è composta da una quota fissa legata alla superficie occupata e da una quota variabile determinata in riferimento alla potenziale produzione di rifiuti della tipologia di attività svolta. 

Si evidenzia che la quota aggiuntiva dovuta alla PROVINCIA DI BRESCIA quale tributo ambientale è pari al 5% e dal 2021 viene versata separatamente dalla TARI come si evince nell’allegato F24 che riporta codice tributo TEFA istituito appositamente dall’Agenzia delle Entrate. Per quanto attiene la TARI giornaliera si riporta stralcio di Regolamento:

[...]

Art. 26. TARI giornaliera
1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%. Detta percentuale può essere fissata in misura inferiore dalla delibera che determina le tariffe.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI giornaliera, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di concessione.
5. Alla TARI giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le sole riduzioni e agevolazioni previste al successivo articolo 29 (inferiori livelli di prestazione del servizio).
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.
7. Le utenze mercatali temporanee, che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, sono escluse dalla Tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti e soggette al Canone patrimoniale di cui al comma 837 della legge 160/2019.

Art. 27. Applicazione del tributo provinciale
1. Ai soggetti passivi della TARI annuale o giornaliera è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della TARI.

MODALITÀ DI PAGAMENTO E SCADENZE

Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza di eventuali modalità di pagamento gratuite:

  • Modello F24 semplificato (modalità gratuita)
  • E' consentito il pagamento mediante bonifico bancario per i contribuenti stranieri residenti all'estero. Sulla causale indicare: nome e cognome dell'utente - tari - anno di riferimento

Per l'anno 2023 sono previste due rate di pagamento con le seguenti scadenze:

  • 1ª rata - scadenza: 16 giugno
  • 2ª rata - scadenza: 18 dicembre
MODALITÀ E TERMINI PER L'ACCESSO ALLA RATEIZZAZIONE DEGLI IMPORTI

Il Regolamento TARI vigente prevede all'art.33, riportato a seguire, la modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento.

Art. 33 Versamenti

[...]

8. È possibile richiedere una ulteriore rateazione del pagamento di ciascuna delle rate di cui al precedente comma 3 in caso:
a) l’utente dichiari mediante autocertificazione ai sensi del DPR 441/00 di essere beneficiario del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori Elettrico, Gas o Idrico;
b) l’Utente si trovi in condizioni di economiche disagiate, nei termini e con i criteri definiti dall’Ente Locale;
c) l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
L’Utente che ritiene di averne diritto deve presentare apposita richiesta entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

9. Nel caso sussistano i termini di cui al comma 8, al documento di riscossione saranno allegati i bollettini di pagamento (F24, pagoPA, ecc.) che consentono il pagamento rateale.

10. Nelle previsioni di cui al comma 8, l’importo di ogni singola rata non potrà comunque essere inferiore a € 100,00 (euro cento). L’Ente può comunque valutare l’applicazione di condizioni di rateazione migliorative indipendentemente dall’importo dovuto.

11. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate ai sensi del comma 8 possono essere maggiorate degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea e dagli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato. Il tasso degli Interessi di Mora è fissato anno con anno nella Delibera di approvazione della Tariffa.

12. Gli interessi di dilazione non saranno applicati nel caso in cui la soglia di cui al comma 8 lettera c) sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell’emissione dei documenti di riscossione da parte dell’Ente Locale.

DOCUMENTI DI RISCOSSIONE IN FORMATO ELETTRONICO
E' possibile ricevere la bolletta in formato elettronico compilando il presente modulo o aprendo una richiesta a questa pagina
DICHIARAZIONI DELL'UTENTE (ATTIVAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO)

La TARI non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento di pratiche anagrafiche e/o altre pratiche comunali ma è necessario dichiarare ogni nuova conduzione/occupazione e ogni eventuale variazione , utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione: 

Dichiarazione Utenza Domestica - Modulo editabile

Dichiarazione Utenza Domestica - Modulo stampabile

Dichiarazione Utenza NON Domestica - Modulo editabile

Dichiarazione Utenza NON Domestica - Modulo stampabile

La dichiarazione di inizio occupazione o di variazione  deve essere presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o si è verificata la variazione e conserva efficacia anche per le annualità successive non sino modifica dei dati denunciati.

Non devono essere dichiarate le variazioni relative alla modifica del numero dei componenti famigliari quando si tratta di soggetti residenti nello stesso nucleo famigliare. Devono, invece, essere dichiarate le variazione del numero dei componenti nei casi di soggetti non residenti o soggetti residenti in nuclei separati rispetto a quello dell'intestatario della denuncia TARI.

In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza TARI l'utenza verrà volturata d'ufficio al nuovo intestatario della scheda anagrafica. 

Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, la è dovuto sino alla data in cui viene tassa prodotta, salvo il caso di duplicazione (vale a dire che altro soggetto passivo abbia già versato il tributo per i medesimi locali) o dimostrazione della effettiva cessazione con la produzione della documentazione che attesta la cessazione delle utenze ai servizi di rete.

I più ricorrenti che implicano un obbligo di nuova denuncia, denuncia di variazione o cessazione sono:

  • le nuove occupazioni effettuate da soggetti a seguito di immigrazione o di costituzione di una nuova famiglia;
  • il trasferimento nell'ambito del Comune poiché comporta una variazione della metratura dei locali o delle aree occupate ed un nuovo recapito;
  • il cambio di intestazione della denuncia nei casi di subentro per decesso di soggetti non residenti;
  • i casi di emigrazione o trasferimento ad altro Comune.
INFORMAZIONI E PROCEDURE PER RITARDATO O OMESSO PAGAMENTO

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto.

In caso di omesso/parziale versamento viene emesso un avviso di accertamento esecutivo ai sensi di legge. In caso di mancato pagamento di tale avviso, che prevede le sanzioni di legge (omesso parziale versamento 30%), si procede all'invio alla concessionaria Area s.r.l.per la riscossione coatta. Gli interessi di mora applicati agli avvisi di accertamento esecutivi sono pari al tasso legale e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

I contribuenti che abbiano ricevuto un atto di Accertamento Esecutivo possono presentare domanda di ricorso in autotutela al fine dell'annullamento del medesimo ai sensi di legge. 

Le sanzioni previste nel Regolamento TARI all'art.39 sono le seguenti:

Art. 39. Sanzioni

  1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta alla metà. Fatta salva l'applicazione della disciplina del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è dell’1% per ciascun giorno di ritardo.
  2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
  3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
  4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente articolo 37, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione di tale violazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
  5. Qualora i documenti utilizzati per i versamenti non contengano gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata, si applica la sanzione da € 103 a € 516, stabilita dall’art. 15 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  6. Le sanzioni previste nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo della misura irrogata se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
  7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina generale prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
ACCESSO A RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENTI IN DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE E ALTRE RIDUZIONI

Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste.

Le riduzioni ed agevolazioni previste nel Regolamento TARI sono le seguenti:

Art. 28. Riduzioni correlate alla situazione dell’utenza

  1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, nei seguenti casi:

- all’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’ Anagrafe degli italiani residenti all’ estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’ uso, il tributo è ridotto a un terzo nella quota fissa e nella quota variabile.

Art. 29. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

  1. La TARI è ridotta, nella parte fissa e in quella variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza sulla strada pubblica.
  2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alla generalità delle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 200 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
  3. La TARI è ridotta, nella parte fissa e in quella variabile, al 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
  4. Le riduzioni di cui al presente articolo operano d’ufficio, anche in mancanza di una specifica richiesta dell’interessato.

Art. 30. Riduzioni per recupero dei rifiuti urbani

Ai sensi dell’art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tariffa variabile per le utenze non domestiche è ridotta in relazione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, ricomprendendo nel processo recupero anche il riciclaggio.

Per le nozioni di recupero e riciclaggio si fa riferimento alle relative definizioni dell’art. 183, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Per usufruire della riduzione di cui al precedente comma 1 il produttore deve:

a) dichiarare di voler recuperare i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico per un periodo non inferiore a cinque anni;

b) dimostrare l’avvio al recupero dei propri rifiuti urbani mediante attestazione rilasciata annualmente dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

La dichiarazione di cui alla lettera a) del precedente comma 3 deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo, con indicazione delle tipologie e delle quantità presunte dei rifiuti urbani che saranno recuperati presso terzi, distinti per codici EER.

L’attestazione di cui alla lettera b) del precedente comma 3, comprensiva di certificazione delle tipologie e delle quantità dei rifiuti urbani recuperati, deve essere trasmessa entro il mese di gennaio successivo all’anno di riferimento.

L’utente può richiedere che sia ripresa l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. Il comune comunica le proprie determinazioni entro 60 giorni dalla richiesta, indicando anche la data di ripresa del servizio.

La riduzione della parte variabile, non superiore al relativo importo, è proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviata al recupero/riciclo e la quantità di rifiuti attribuibili all’utenza in base ai coefficienti di produttività Kd rilevanti nel computo della suddetta parte.

La percentuale di riduzione della quota variabile è Pr = Qr/Qt, dove:

- Qr è la quantità documentata in kg di rifiuti urbani avviati al riciclaggio;

- Qt è la produzione teorica di rifiuti, con Qt = Kd∙Sr con:

  • Kd - coefficiente di produttività applicato all’utenza nel computo della quota variabile;
  • Sr - superficie di riferimento.

La riduzione si applica a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Il Comune può richiedere l’invio di documentazione integrativa comprovante la quantità dei rifiuti urbani recuperati, in particolare i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo 152/2006, debitamente controfirmata dal destinatario.

Art. 31. Riduzioni per il compostaggio

Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri rifiuti organici per l’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15% alla quota variabile.

Il compostaggio può essere effettuato solo su area aperta adiacente all’abitazione, con esclusione di balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto in spazi condominiali. Deve essere svolto in modo decoroso ed evitando esalazioni moleste o la proliferazione di animali nocivi o indesiderati.

La riduzione è subordinata:

a) alla presentazione di apposita dichiarazione, attestante di aver avviato il compostaggio domestico in maniera continuativa nell’anno di riferimento, corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore o documentazione fotografica del contenitore posseduto;

b) all’impegno ad effettuare correttamente il compostaggio.

Emergendo irregolarità, l’utente decade dall’agevolazione e ne è recuperato l’importo complessivo già fruito sino al quinquennio precedente, tramite accertamento per infedele dichiarazione, con interessi e sanzioni.

Art. 32. Fruizione delle riduzioni e delle agevolazioni

  1. Salvo sia diversamente disposto, le riduzioni di cui al presente regolamento si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
  2. Le riduzioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno i relativi presupposti, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
  3. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
GUIDA AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

E' possibile trasformare avanzi di cucina e scarti di giardino in un buon terriccio. Basta procurarsi un contenitore (il composter) da collocare in giardino, oppure costruirlo, o usare il sistema classico del cumulo. In qualche mese si formerà il compost, un prodotto naturale gratuito che sostituisce i concimi chimici apportando sostanza organica al terreno. Si semplifica la raccolta dei rifiuti, perché il 25% circa del rifiuto domestico può essere compostato: residui da sfalci e potature (erba, rami e foglie), avanzi e bucce di frutta e verdura, ossa e avanzi di carne, pesce ed insaccati, cibi avariati o scaduti, pane raffermo, fondi di caffè, bustine di the e tisane, gusci d'uovo, fiori secchi, tovaglioli di carta, carta da cucina, cassette di legno.

Chi pratica il compostaggio domestico potrà godere di uno sconto sulla tassa rifiuti del 15%.

Per maggiori informazioni contattare l'Ufficio Tributi

Guida al Compostaggio Domestico

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ERRORI NELLA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI ADDEBITATI E DI ERRORI E/O VARIAZIONI NEI DATI RELATIVI ALL'UTENTE

Contattare l'Ufficio Tributi all'e-mail tributi2@comune.salo.bs.it, per telefono al numero verde clienti 800 033 955 oltreché col sistema di Segnalazione on line dedicato agli Utenti al seguente indirizzo: https://www.gardauno.it/it/ticket-comuni/ticket-comune-di-salò

Modulo di Reclamo e Rettifica degli Importi Addebitati - editabile

Modulo di Reclamo e Rettifica degli Importi Addebitati - stampabile

 

Per comunicazioni di variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa utilizzare gli allegati modelli relativi alle dichiarazioni.

Per autocertificazione numero occupanti su utenze domestiche per non residenti scaricare il modello "Autocertificazione"

LIVELLI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER GLI ULTIMI TRE ANNI DISPONIBILI
Anno Popolazione Rifiuti Differenziati (t) Rifiuti Totali (t) Percentuale RD (%)
2022 10.417 5.175,835 6.677,815 77,15%
2021 10.445 5.247,213 6.659,053 78,80%
2020 10.463 4.954,254 6.264,934 79,08%

Fonte: Catasto dei Rifiuti di cui al D.Lgs. 152/06 

Avvisi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

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